giovedì 29 dicembre 2016

"Incostituzionalizzando"

December 2016 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line

Vi consiglio la lettura di un interessante articolo non recentissimo, pubblicato nel mese di giugno 2016, sul sito diritto.it, rimando quindi al link:

Iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense: è incostituzionale?









Con la delibera n. 20 del Comitato dei Delegati della Cassa Forense, il 20 giugno 2014, si è imposta 
  • l’iscrizione automatica alla Cassa a tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale;  
  • il pagamento di un contributo minimo obbligatorio alla Cassa. 
Il regolamento è controverso,  penalizza di fatto, gli avvocati che versano in condizioni economiche precarie o quelli che comunque percepiscono, per motivi diversi, un reddito molto basso dall’esercizio della professione. 

Alcuni avvocati  faticano a entrare nei parametri previsti e rischiano di trovare nel regolamento un ostacolo permanente all’iscrizione all’albo, all’accesso alla professione, e al mantenimento della stessa.


Avvocati hanno avanzato al Tar Lazio la questione dell’illegittimità del regolamento attuativo.

domenica 25 dicembre 2016

Giuridica News Blog: Società SRL Semplificata 2015

Giuridica News Blog: Società SRL Semplificata 2015: Società SRL Semplificata 2015 impresa a 1 euro costi e tassazione Società SRL Semplificata impresa a 1€ Cos'è? E' un...


Società SRL Semplificata impresa a 1€

Cos'è? E' una nuova possibilità  di fare impresa introdotta dal Decreto Liberalizzazioni, per favorire l’entrata nel mondo del lavoro da parte dei giovani e meno giovani di qualsiasi età. Questa opportunità si chiama Società a Responsabilità Limitata Semplificata, SRLS. 

Si differenzia nella normale SRL per la cui apertura sono richiesti  determinati requisiti, quali  in primis il versamento di capitale minimo di 10.000 euro (art. 2463, comma 2, c.c.) o i conferimenti fatti da ciascun socio anche attraverso il versamento di crediti o con le altre modalità prescritte dall’art. 2463 del codice civile. La SRL semplificata invece prevede caratteristiche di accesso societario particolarmente agevolate.

Consiglio di Stato: si al risarcimento danni per i ritardi della PA



 Consiglio di Stato: si al risarcimento danni per i ritardi  della PA





Foto: http://www.lospiffero.com/images/galleries/pubblica-amministrazione-1.jpg


Il Consiglio di Stato, tempo addietro, ha avuto modo di pronunciarsi sul ricorso proposto da una  s.r.l. contro la Regione Marche ed il responsabile pro tempore del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche, il Comune di Camerino, in persona del sindaco in carica,per la riforma della sentenza del T.a.r. Marche, sezione I, n. 560/2006, resa tra le parti e concernente il risarcimento dei danni da ritardo, in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla variante di un progetto di recupero di cava[1]


sabato 24 dicembre 2016

Usucapione delle parti condominiali #condominio

December 2016 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line

Le parti comuni del condominio


L'art. 1117 c.c. non fornisce una definizione di parti comuni, si limita ad indicare le parti dell'edificio da considerarsi in comunione tra i condomini. Beni che si presumono comuni, salva diversa disposizione nel titolo d'acquisto e che l'articolo citato indica in un'elencazione esemplificativa e non tassativa.







Definire cosa sia una parte comune è un'esigenza necessaria, la questione ha risvolti pratici rilevanti in ordine al regime delle spese e della proprietà. In base alle disposizione codicistica e delle diverse pronunce giurisprudenziali, si possono definire parti comuni quelle frazioni dell'edificio condominiale di proprietà di tutti, utili (o indispensabili) all'esistenza del condominio

Il concetto di proprietà comune è esteso dal legislatore della riforma, la nuova formulazione dell'art. 1117 c.c. prevede che le parti oggetto di comunione siano a disposizione "dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico", superando così la "classica" concezione di proprietà, investendo del diritto all'utilizzo anche i soggetti titolari di un diritto di proprietà limitato nel tempo (c.d. proprietà a "godimento periodico"). Il legislatore si è adeguato alle tendenze sociali, compresa l'introduzione sul mercato immobiliare degli acquisti in multiproprietà, il cui utilizzo da parte dei singoli proprietari è temporalmente limitato (spesso in uso per l'acquisto di appartamenti in zone turistiche). 

La comunione condominiale dei beni di cui all'art. 1117 c.c. è presunta, "la presunzione legale può essere superata solo dalla prova di un titolo contrario, che si identifica nella dimostrazione della proprietà esclusiva del bene in capo ad un soggetto diverso". Secondo la recente giurisprudenza, questa "prova non può essere data dalla clausola del regolamento condominiale che non menzioni detto bene tra le parti comuni dell'edificio, non costituendo tale atto un titolo idoneo a dimostrare la proprietà esclusiva del bene e quindi la sua sottrazione al regime della proprietà condominiale (Cass. n. 17928/2007; n. 6175/2009). Il regolamento di condominio non costituisce un titolo di proprietà, ha la funzione di disciplinare l'uso della cosa comune e la ripartizione delle spese" (Cass. n. 13262/2012). VediCosa sono le parti comuni del condominio, Studio Cataldi. 






La
Cassazione, con sentenza della II sez. civile n. 20039 del 6 ottobre 2016, ha confermato la possibilità per il singolo condomino di usucapire la quota di altri condomini, senza necessità di interversione del possesso, con l’onere però di dimostrare di aver goduto del bene a titolo esclusivo.


martedì 20 dicembre 2016

L'economia è in cerca di food lawyers | Regolamento UE numero 1169 del 2011



Immagine| via publicdomainpictures.ne




December 2016 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on lin



Il diritto alimentare è una materia complessa e articolata che gli avvocati sono chiamati ad affrontare.




Vi sono poi le problematiche legali che le imprese agroalimentari italiane devono affrontare in tema di etichettaturaLa materia è disciplinata dal Regolamento UE numero 1169 del 2011
La food securite la food safety sono entrati nelle scelte di politica aziendale. 


Nell'avvocatura si formano esperti in diritto alimentare che affiancano le imprese nella gestione delle vicende legate all'agroalimentare come il product recall e il novel food.





sabato 17 dicembre 2016

Referendum sull'articolo 18-Jobs act: dubbi sull'ammissibilità. La Consulta potrebbe dichiarare non ammissibile il Referendum.






December 2016 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line



La decisione al momento non c'è, il verdetto arriverà l'11 gennaio prossimo, rumors dicono però che la Consulta potrebbe dichiarare non ammissibile il referendum sull'articolo 18, probabilmente il più importante fra i tre quesiti contro il Jobs act promossi dalla Cgil.

E' ritenuto importante per il valore politico e simbolico che hanno le regole sui licenziamenti.



Locazioni: legittimo lo sfratto per morosita` per inammissibilita` della compensazione tra i canoni non corrisposti e spese per lavori del conduttore

Locazioni: legittimo lo sfratto per morosita` per inammissibilita` della compensazione tra i canoni non corrisposti e spese per lavori del conduttore



a cura di: Studio Legale Gabriella Filippone

Il fatto. La Corte d`appello, confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale, dichiarava la morosita` del conduttore per sette mensilita` impagate e lo condannava a lasciare l`immobile, rigettando altresi` la richiesta di compensazione tra i canoni non corrisposti al proprietario di casa e le spese sostenute dal conduttore per i lavori di adeguamento dell`impianto elettrico a norma (legge n. 46/1990).

A sostegno della compensazione, il locatario chiedeva l`applicabilita` dell`art. 1577 c.c. in materia di riparazioni urgenti. Istanza ritenuta infondata dal giudice dell`appello: «la norma riguarda le riparazioni urgenti la cui necessita` si era verificata nel corso del rapporto», mentre la situazione dell`immobile, al momento in cui il conduttore ne aveva preso possesso, risultava accertato che questi aveva riconosciuto che lo stato dei luoghi e le condizioni di agibilita` ne rendevano possibile il godimento - l`affittuario aveva sostanzialmente accettato la clausola contrattuale contenente la descrizione delle «condizioni dell`immobile circa la sua abitabilita` senza particolari rischi»; la clausola e` stata ritenuta dalla Corte di legittimita` come clausola non di stile ne` vessatoria, contrariamente a quanto ritenuto dal conduttore riguardo alla necessita` della doppia sottoscrizione per l`efficacia della clausola stessa.

giovedì 15 dicembre 2016

ANAGRAFE CONDOMINIALE, UN NUOVO OBBLIGO


December 2016 | Gabriella Filippone

Rassegna stampa | Le notizie on line
Immagine | via Wikipedia



ANAGRAFE CONDOMINIALE: le normative  prevedono che nel Registro vengano anche indicati i dati anagrafici dei titolari di "diritti personali di godimento".

A cosa serve l'anagrafe condominiale?
Tra gli oneri introdotti dalla riforma sul condominio, l'amministratore deve inserire e curare la tenuta del registro dell'anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.).

Connesso a tale adempimento vi è anche quello dell'aggiornamento del registro.


martedì 13 dicembre 2016

Finanziamenti a fondo perduto e incentivi per rientrare nel mondo del lavoro

December 2016 | Gabriella Filippone

Rassegna stampa | Le notizie on line











Per accedere ai finanziamenti a fondo perduto sono di norma previsti specifici bandi
La richiesta di contributi in conto capitale avverrà attraverso la compilazione della specifica domanda, cui occorrerà allegare un business plan e  ulteriori informazioni sulla propria impresa e sugli obiettivi che ci si è posti nel breve e nel medio lungo termine.
A beneficiare dei finanziamenti a fondo perduto sono di norma le nuove società (start up) o quelle che gli enti pubblici desiderano supportare, come ad esempio le imprese costituite da giovani, o quelle esponenti del tessuto imprenditoriale femminile.


venerdì 9 dicembre 2016

Temporary shop e outlet

Temporary shop e outlet: cosa sono e come avviare un temporary shop



December 2016 | Gabriella Filippone | Rassegna stampa  Le notizie on line




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Benetton e Nike sono alcuni tra i marchi noti che hanno proposto al pubblico i loro Temporary Store.


Rappresentano una tecnica nuova di marketing che consiste nellapertura di negozi a tempo determinato, per pochi giorni o per qualche settimana.

Nati come tendenza di successo nel 2003 in Gran Bretagna hanno poi iniziato a diffondersi anche in Italia, soprattutto in alcune grandi città come Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli. 


La tendenza nella vendita retail: i temporary shop, dei negozi 'a tempo', aperti per lanciare un nuovo prodotto, far conoscere le proprie collezioni o promuoversi nel settore servizi. Hanno gestione snella e costi contenuti: un'opportunità nel settore del commercio e una recente evoluzione nella distribuzione al dettaglio, negozi caratterizzati dal fatto di essere temporanei. Negozi arricchiti di eventi e formule di comunicazione innovative, efficaci per testare la vendita dei prodotti, sondare nuovi mercati, misurare il gradimento del consumatore, lanciare un nuovo articolo. Una risposta anche alla crisi internazionale, valorizzano i marchi, aumentano notorietà, generano guadagni dalle vendite e ottimizzano i costi di gestione.


Il temporary shop (“pop-up shop“) viene aperto per un periodo di tempo prestabilito e limitato, anche solo per qualche settimana all’anno, in zone ritenute importanti per visibilità e shopping.  I temporary shop propongono novità di abbigliamento, tecnologia, servizi con formule accattivanti basate su concetti di esclusività e convenienza, spesso funzionano anche come 'outlet' dove è possibile acquistare vecchie collezioni o prodotti degli anni precedenti a prezzi concorrenziali.

Natale al Centro Fidenza Village Outlet Shopping, Pingle Drive, Bicester | P L Chadwick | geograph

L'outlet può essere un singolo negozio (spaccio aziendale o commerciale) o un centro commerciale specializzato nella vendita al dettaglio di prodotti di marche famose o meno, invenduti o usciti dal catalogo recente. I prodotti outlet: alcune produzioni vengono dedicate a questo canale di distribuzione commerciale, il prodotto, prevalentemente è di marchi prestigiosi o di qualità, in particolare per la moda, di celebri firme, viene destinato agli outlet e messo in vendita a prezzi inferiori. Il produttore può cedere i prodotti invenduti o difettosi mentre il consumatore può acquistare beni di vario genere (capi d'abbigliamento o scarpe, oggetti di design o alimentari, articoli sportivi, mobili, accessori ecc.) ideati da marchi famosi ottenendo uno sconto rilevante sul prezzo originaleQuesti prodotti sono rivenduti nello spaccio aziendale dello stesso produttore (a volte dato in gestione in conto terzi); più frequente è  la formula del centro commerciale outlet, una galleria di negozi, sia monomarca che multimarca. Gli ambienti degli outlet, solitamente, non sono dissimili dai normali negozi o centri commerciali; ne ricalcano l'organizzazione logistica e architettonica. La disposizione e l'esposizione delle merci risulta molto meno appariscente e il servizio è orientato al self service. (vedi Wikipedia)


Avviare un’attività di temporary shop: i negozi “a tempo” hanno una formula commerciale innovativa, spesso sono eventi di marketing, delle campagne pubblicitarie. Gli esperti di marketing li definiscono come delle campagne promozionali che si autofinanziano attraverso la vendita dei prodotti stessi, una risposta concreta ad un mercato precario, provvisorio e mutevole.

Una formula è quella dei temporary brand, ovvero dei marchi, soprattutto di abbigliamento, destinati alla vendita solo per poche settimane. Intorno a questo fenomeno si è concentrata l’attenzione di molte aziende di produzione e di commercializzazione, in alcuni settori, dalla moda all’arte, al design, all’elettronica, all’arredamento ai servizi.

Per rispondere al bisogno totalmente nuovo delle imprese avvicinatesi al temporary, vi sono soggetti e professionisti che si occupano di assistenza, consulenza e supporto in tutte le fasi di allestimento, organizzazione e gestione del negozioPropongono diversi servizi: la consulenza per l’ideazione e la progettazione del temporary shop adatto, la ricerca e la selezione delle location disponibili sul territorio, l’allestimento e l’arredamento dei locali, l’ideazione e la realizzazione della campagna pubblicitaria per la promozione dell’evento, l’organizzazione del personale di vendita, il disbrigo degli aspetti burocratici, la ricerca del catering per l’inaugurazione. In alcuni casi il business delle agenzie che organizzano i temporary shop è costituito dalla diretta gestione delle location, attraverso l’allestimento di questo genere di eventi temporanei, con location collocate nei punti  strategici delle principali città italiane.

Il capitale necessario per iniziare è modesto cosi come i costi di gestione, se l’attività viene esercitata su dimensioni medio-piccole.

Buone prospettive per chi offre servizi ed ha abilità relazionali e capacità di acquisizione della clientela. E' un’attività seguita da soggetti che operano sul mercato in settori affini che, offrendo il servizio di organizzazione di temporary shop, possono diversificare la loro offerta. Agenzie di comunicazione e agenzie pubblicitarie, imprese che organizzano eventi, studi di architettura. Dedicarsi esclusivamente al settore temporary, invece, può essere conveniente  soprattutto se ai vari servizi di ideazione, allestimento e organizzazione del negozio/evento, si affianca la fornitura della location, se si è proprietari o si dispone del locale. (vedi Lavoro e formazione.it)  


COMMERCIO AL DETTAGLIO: è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Il “Temporary shop” o “negozio a tempo” è un esercizio di vendita al dettaglio temporaneo, la cui durata può variare da pochi giorni a poco più di un mese.

Questi negozi sono spesso in grado di attirare l'attenzione dei consumatori, sulla base di un’attenta scelta e selezione dell’ubicazione particolarmente in vista, proponendo le ultime novità, L'obiettivo: creare un evento, specialmente nelle politiche di marketing delle grandi marche e soprattutto nel ramo dell’abbigliamento delle grandi firme.
Il concetto di negozio a tempo modifica i canoni della vendita al dettaglio. La merce venduta nei negozi temporanei, specie di abbigliamento e moda, è prodotta in edizione limitata e la fornitura diretta delle imprese al dettagliante consente di praticare politiche dei prezzi vantaggiose.
Il negozio temporaneo è incentivato come tentativo di risposta alla attuale crisi economica, in quanto la soluzione consente parzialmente un abbattimento di costi fissi e una diversificazione delle tecniche di vendita tradizionali.


ESERCIZI DI VICINATO TEMPORANEI   
(temporary shop)

E' la vendita di prodotti di cui ai settori merceologici alimentare e non alimentare per un periodo di tempo limitato. Necessari il possesso di requisiti morali e professionali e particolari requisiti per la vendita di alimenti, in questo caso va compilato anche "SCIA sanitaria".

I requisiti da garantire nella SCIA (professionali, morali, edilizi, igienico sanitari, sicurezza, ecc.) sono gli stessi che bisogna comprovare con autocertificazione, per le vendite al dettaglio ordinarie. Nella modulistica, va indicato il periodo della temporaneità. In caso di temporaneità inferiore ai 30 gg. tale tipo di denuncia non va inserita nel Registro Imprese. Si ricorda che l'ordinamento italiano non prevede  nello specifico la casistica del temporary shop anglosassone.  (vedi Comune di Pescara )




Le strategie per un temporary shopping

La location: suggerito di posizionare queste attività in zone con intenso passaggio pedonale e dove l'offerta commerciale dei negozi preesistenti sia compresa in un range medio-alto. La dimensione della città non conta, è importante che si tratti di centri 'vivi' e attenti alle evoluzioni della moda, dei brand, dei gusti e dei costumi. Individuato il dove, si passa alla scelta dei prodotti o dei servizi da proporre. E' opportuna una pianificazione. La concomitanza con altri eventi - una manifestazione sportiva, un raduno nazionale, una fiera, una ricorrenza storica o religiosa oppure una notte bianca - può concorrere alla riuscita del temporary shop. La scelta della 'durata' è determinante, da pochi giorni, a qualche settimana, a mesi, l'apertura varia in funzione dell'obiettivo, gli esperti consigliano di non superare i 6 mesi di attività.



Costi e burocrazia  

Per aprire un temporary shop viene stimato un investimento iniziale non inferiore a 20 mila euro. Affittare uno spazio 'commerciale' costa da 8 mila euro a salire a settimana in base a variabili come la metratura (per legge non può essere mai inferiore a 35 metri quadri), il periodo dell'anno e la zona scelta. A questi costi vanno aggiunti quelli degli allestimenti, del personale e di gestione.

I permessi: la documentazione da produrre è minima, richiesta la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza - certificazione che non è necessaria in caso di apertura inferiore a 30 giorni - e l'iscrizione alla Camera di Commercio.
In caso di somministrazione di alimenti e bevande, è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali attestati dal REC o corrispondenti alle nuove singole leggi regionali.



 Creare l'evento
I temporary shop funzionano se la loro apertura è preceduta da un adeguato battage pubblicitario che crei curiosità e attesa, e se il contesto è accattivante e seducente. Opportuno rivolgersi a professionisti del settore. (vedi Excite Lavoro)







 

Apertura e adempimenti


Aprire temporary store per pubblicizzare e vendere prodotti in Italia: costi ridotti, adempimenti burocratici snelli, giusto mix tra location, clientela ed innovazione.

Un temporary store è un’idea di marketing: negozi temporanei (“pop-up shop“), aperti solo per qualche settimana all’anno, per promuovere un brand o lanciare un prodotto sul mercato.

I temporary store sono una  evoluzione del settore della distribuzione al dettaglio. Negozi arricchiti di eventi e formule di comunicazione innovative, per testare la vendita dei prodotti, sondare nuovi mercati, misurare il gradimento del consumatore.

Avviare un’attività di tipo temporaneo per la vendita di prodotti è un’idea per le grandi marche di abbigliamento, ma anche per settori diversi tra loro, come moda,  tecnologia o  servizi, in occasione di particolari eventi, puntando tutto sulla brevità dell’offerta. L’apertura di uno di questi negozi temporanei, tuttavia, richiede l’apertura di una partita Iva, per il Fisco italiano, si tratta comunque di esercizio di attività commerciale, anche se protratta solo per poche settimane.



Vantaggi di un temporary store

  • La promozione e diffusione del proprio marchio.
  • È possibile rimodulare la percezione del proprio marchio, con la vendita di collezioni estemporanee, anche molto diverse dallo stile generalmente associato al brand. 
  • Il lancio e la vendita di un nuovo prodotto/servizio o di articoli in edizione limitata o appartenenti a collezioni speciali. L’obiettivo è di incrementare le vendite e vivacizzare l’affluenza di utenti nello store.


Il settore dei temporary store è  diffuso da anni in Italia. Questa attività è legata al raggiungimento di tre aspetti:

  • Location – L’apertura di un temporary shop e il suo successo è legato alla location nella quale lo stesso sarà situato. E’ importante scegliere bene la zona per il proprio temporary shop, che deve essere centrale e ben frequentata, come le zone centrali delle principali città italiane: Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna, dove i temporary shop hanno  una realtà commerciale importante. Ultimamente i temporary store, accompagnano i principali eventi che ogni anno si tengono nelle città, come una manifestazione sportiva, un raduno nazionale, una fiera, una ricorrenza storica o religiosa o una notte bianca, anche  in settori anche molto diversi da quello dello store che si vuole aprire; 
  • Clientela – La clientela che si affida ai temporary store, è una clientela di fascia medio/alta. I temporary store di prodotti che non sono studiati per questo tipo di clientela, rischiano di non trovare acquirenti. Senza marchi conosciuti,o prodotti in forte lancio promozionale il temporary store rischia di non trovare il successo sperato. Non dimentichiamo che per i passanti, il fatto che lo store sia temporaneo crea sempre qualche perplessità;
  • Innovazione – Per portare visitatori, e trasformarli in potenziali clienti è importante che la struttura dello store sia innovativa. L’obiettivo è quello di riuscire ad attirare la curiosità dei passanti, con forme e colori trasgressivi e innovativi, piuttosto che testimonial famosi, cercando di non fidelizzarli al temporary store ma al marchio che si vuole diffondere.

Considerare, nell’apertura di un temporary store,l’attrattività dell’offerta. I temporary shop funzionano se l'apertura è preceduta da un adeguato forcing pubblicitario che crei curiosità e attesa nei potenziali clienti e se il contesto è accattivante e seducente. Opportuno rivolgersi a professionisti del settore capaci di curare entrambi gli aspetti. Necessario puntare sulla quantità di prodotti e pianificare e spendere per una buona campagna di comunicazione.



Costi per aprire un temporary shop  


I costi sono quelli tipici di una negozio (affitto, personale, utenze)  con due differenze:

  • la spesa per la promozione e pubblicità  – la campagna pubblicitaria precede l’aperture dello store, per far capire il prodotto, il tempo di apertura dello store e lo sconto ottenibile;
  • la spesa per l’allestimento di interni e vetrine è marginale, quello che conta è il messaggio che si vuole trasmettere,  l’innovazione è fondamentale, non tanto l’allestimento delle vetrine.

 




Il contratto di locazione


Il contratto di locazione da stipulare per la messa a disposizione dei locali dove avviare l’attività del temporary shop: per la stipula di questo tipo di contratti di locazione  sono possibili  i contratti di locazione di tipo transitorio.

Questi contratti derogano alla regola di durata dei contratti  di locazione ad uso diverso dall’abitativo, sancendo al comma 5 dell’articolo 27 della Legge n. 392/1978 la possibilità per le parti di stipulare un contratto di locazione per un periodo più breve rispetto alla durata legale (6 anni) “qualora l’attività esercitata o da esercitare abbia, per sua natura, carattere transitorio”. Questo tipo di contratto può  applicarsi correttamente al temporary shop. Il contratto di locazione ad uso transitorio deve contenere i seguenti elementi:
  • la formula del temporary store deve essere richiamata dal contratto;
  • il canone è rimesso alla libera e autonoma volontà delle parti e può anche essere determinato forfettariamente per l’intera durata contrattuale;
  • esclusione dell’obbligo di corrispondere l’indennità per la perdita dell’avviamento ad opera dell’articolo 35 della Legge n. 392/1978;
  • esclusione del diritto di prelazione e il correlato diritto di riscatto e diritto di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 41 e 35 Legge n. 392/1978;
  • esclusione del rinnovo ad opera dell’art. 28 Legge n. 392/1978;
  • valgono, come per ogni altra locazione e attività di commercio al dettaglio, gli obblighi contrattuali delle parti previsti dal codice civile, le imposizioni tributarie disposte dalla normativa fiscale e gli obblighi dettati al conduttore dal D.Lgs. n. 114/98.


Adempimenti amministrativi e fiscali


La legislazione italiana non contempla questo esercizio commerciale. Come da indicazioni fornite dalle Camere di Commercio italiane, il temporary store è considerato come un normale esercizio di vicinato con durata dell’attività temporanea. Deve rispettare la superficie di vendita degli esercizi di vicinato.

L’abitualità dell’esercizio ha delle conseguenze diverse da un punto di vista fiscale:

  • Esercizio di temporary store per max 30 giorni l’anno – Se l’attività di apertura di temporary store è effettuata per meno di 30 giorni annui (di apertura del negozio) non è necessario nessun adempimento fiscale o amministrativo particolare, in quanto l’attività è considerata occasionale. Questo tipo di attività è di solito dei c.d. “hobbisti“, ovvero soggetti che realizzano piccoli prodotti con le proprie mani e che provano a venderli sfruttando alcune particolari occasioni, come i mercatini di hobbistica;

  • Esercizio di attività di temporary store – Se il temporary store aperto hanno avuto più di 30 giorni di apertura annui, significa svolgere una attività economica di tipo abituale. I temporary store possono restare aperti soltanto da un giorno ad un massimo di 6 mesi. Molti temporary store vengono aperti da commercianti che hanno già una loro attività, ed in questo caso, l’unico adempimento da attuare, oltre a quelli di cui già in possesso è la presentazione della Comunicazione certificata di inizio attività (c.d. “SCIA”), da presentare allo sportello SUAP del comune di competenza, come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 114/98 e dall’articolo 19 della Legge n. 241/90, e dalla comunicazione in Camera di Commercio (riguardante l’apertura della nuova unità locale). In caso contrario, se non si possiede una partita Iva legata all’esercizio di un’attività commerciale bisogna aprirne una, ed iscrivervi presso la Camera di Commercio di competenza e  alla gestione commercianti dell’Inps. Effettuati tutti questi adempimenti, non resterà che presentare la “SCIA” al Comune ove aprire il temporary store e la comunicazione in Camera di Commercio (di apertura della nuova unità locale). La SCIA andrà presentata anche al momento della chiusura del negozio temporaneo, e andrà ripresentata nel momento in cui aprirete il nuovo temporary store.

La presentazione della “SCIA” al Comune deve essere precedente all’inizio dell’attività. Per correttamente presentare la SCIA  occorre porre attenzione ad alcuni requisiti che tutti i Comuni richiedono per l’esercizio di questo tipo di attività:

  • Requisiti soggettivi – Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali di cui all’articolo 71, comma 1, D.Lgs. n. 59/2010, mentre, per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali che richiedono il possesso dell’attestato riguardante il corso per l’HACCP;
  • Requisiti oggettivi – I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana. Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è  necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati e venduti.

La “SCIA”, dovrà essere presentata al Comune quando l’attività cessa. Tutta la procedura è da avviare nuovamente con le stesse modalità qualora si aprirà un nuovo negozio temporaneo.

Chiunque eserciti un’attività di vicinato senza aver presentato la “SCIA” è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie previste da ciascuna Legge Regionale, e secondo il Comune interessato. Previste le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.Lgs. n. 445/2000 per le dichiarazioni false o mendaci.

Sia che si progetti di aprire soltanto per meno di 30 giorni l’anno, o di  fare un vero e proprio business sull’apertura di temporary stores, rivolgervi ad un dottore commercialista di fiducia, che possa accompagnare nell’apertura e nella gestione amministrativa e fiscale dell’attività. (vedi Fiscomania.com)


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