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Spetta al creditore avviare la mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cassazione, settembre 2020)

 


Spetta al creditore avviare la mediazione  obbligatoria nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cassazione, settembre 2020)






Dicembre 2022 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna notizie on line e pensieri e commenti miei o di altri 


SEZIONI UNITE

Spetta al creditore avviare la mediazione


Con la sentenza n. 19596/2020, pubblicata il 18 settembre 2020, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto la questione circa il soggetto tenuto a proporre il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo affermando il seguente principio di diritto “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del dlgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

SCARICA QUI LA SENTENZA



Fonte notizia e immagine: PRIMAVERA FORENSE









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Assenza della PROCURA SOSTANZIALE in MEDIAZIONE: il procedimento di mediazione è come non attivato dalla parte assente e ne consegue che l'azione giudiziaria verrà dichiarata improcedibile


Assenza della PROCURA SOSTANZIALE in MEDIAZIONE: il procedimento di mediazione è come non attivato dalla parte assente e ne consegue che l'azione giudiziaria verrà dichiarata improcedibile




Immagine via DREAMSTIME


 
ASSENZA DELLA PROCURA SOSTANZIALE IN MEDIAZIONE E IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE!!!!
Nella mediazione obbligatoria e nella mediazione delegata è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura.
Ciò poiché il successo dell’attività di mediazione è intrinsecamente collegato al contatto diretto tra le parti e il mediatore il quale può aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi e a trovare una soluzione che, al di là del diritto, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti personali e/o commerciali.
Inoltre è fondamentale che la parte sia informata direttamente dal mediatore sulle caratteristiche della causa e sulle opportunità che la mediazione può offrire, al fine esprimersi con cognizione di causa sulla possibilità di iniziare la procedura.
Pertanto, la parte non può limitarsi ad inviare presso il mediatore il suo avvocato al fine di realizzare la condizione di procedibilità, ma se non compare personalmente può delegare un altro soggetto munito di procura speciale sostanziale ovvero di una procura avente ad oggetto specificatamente la partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, non essendo sufficiente la procura conferita al difensore e da quest’ultimo autenticata.
In caso contrario, il procedimento di mediazione è come se non fosse mai stato esperito dalla parte assente e l’azione giudiziaria dovrà essere dichiarata improcedibile.
(Tribunale di Monza - Sentenza del 23.12.2019 – Giudice Dott. Claudia Lojacono)
Mediatore Rossana Delbarba

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