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Tar Campania | Tettoia aperta su tre lati: non serve permesso di costruire

Tettoia aperta su tre lati: non serve il permesso di costruire (forse)

Immagine: Casa sperimentale | via Wikipedia 
Abuso edilizio: la tettoria a copertura non genera aumento di volumetria,  anche senza autorizzazione del Comune non se ne può chiedere la demolizione.
La tettoia aperta su tre lati, realizzata a copertura, anche se di dimensioni rilevanti, non crea volumetria, non necessita del permesso di costruire. Il Comune, anche in assenza di autorizzazione richiesta dal proprietario, non può imporre la demolizione della tettoia (Tar Campania con una recente sentenza). La sentenza del Tar Campania, n. 109/2017 del 16.01.2017 sembra andare contro l’orientamento più consolidato della giurisprudenza: svariate, le pronunce della Cassazione che sottolineano la necessità, per le tettoie di non piccole dimensioni, del permesso di costruire, ossia dell’autorizzazione del Comune. Fanno eccezione le minime sporgenze dal muro dell’edificio che non hanno la funzione di creare uno spazio abitabile, realizzate per finalità estetica o per riparare le persone dalla pioggia. Non necessitano inoltre di licenza edilizia le strutture in ferro rimovibile smontabile (tipo tettoia) non stabilmente infisse al suolo (e pertanto non sono accatastabili). Qualora invece la struttura dovesse essere permanente nel tempo (anche se utilizzata anche per riparare strumenti o materiali vari), si dovrà procedere all’accatastamento. Diverso è il caso di una tettoia stabile eseguita in appoggio di un muro, finalizzata a soddisfare un’esigenza non temporanea: per la giurisprudenza essa rappresenta una nuova costruzione, con necessità di ottenere il permesso di costruire per la sua realizzazione. Divergente è l’opinione del Tar Campania, chiamato a pronunciarsi su una tettoia di 31,42 metri quadri ed una altezza in gronda di 2,50 metri, ed alla gronda di m. 2,65. La costruzione era stata realizzata sul terrazzo e risultava aperta su tre lati. L’autore dell’opera si era limitato a presentare, al Comune, la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata). Secondo i giudici amministrativi, la tettoia a copertura di un terrazzo, con tre lati aperti, anche se di dimensioni estese, non necessita del permesso di costruire in quanto, in base al testo unico dell’edilizia, l’autorizzazione del Comune è necessaria solo per quelle costruzioni che generano «un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente» e allo stesso tempo comportano «modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti», cosa che invece non ricorre nel caso di specie. La maxi tettoia aperta su tre lati, anche se realizzata in difformità dal titolo edilizio - nel caso di specie, la Cila - non può essere demolita proprio perché essa – stando alla sentenza del Tar Campania – può essere realizzata in autonomia, senza la richiesta di autorizzazioni al Comune.


Il reato di abuso edilizio in caso di mancata richiesta di permesso di costruire per la pergotenda: differenze con il pergolato.
Chi vuole costruire una pergotenda non deve chiedere il permesso di costruire al Comune: la pergotenda rientra nella cosiddetta edilizia libera per la quale non c’è bisogno di autorizzazione amministrativa. Questo è quanto chiarito in sentenza dal Consiglio di Stato. 
La pergotenda è un semplice arredo esterno. Un orientamento di qualche anno fa del Consiglio di Stato, quando la pergotenda è di modeste dimensioni e non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni, è facilmente ed immediatamente rimovibile: la sua installazione non necessita di alcun permesso.
Tali strutture sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi giardini) e sono installate per soddisfare esigenze non precarie.
Le pergotende non si connotano per la temporaneità della loro utilizzazione: costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.

Pergotenda e permesso di costruire

Secondo i giudici amministrativi, le pergotende, per consistenza, caratteristiche costruttive e funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo (ossia il permesso di costruire). Il permesso di costruire è necessario solo per gli «interventi di nuova costruzione», che determinano una «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio»; al contrario, una struttura leggera (nella fattispecie esaminata è in alluminio anodizzato) destinata a tende retrattili in materiale plastico, non integra tali caratteristiche.
L’opera principale non  la struttura in sé, è bensì la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, per una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. Conseguenza: la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica come di elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.
La tenda, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una «nuova costruzione», è in materiale plastico e retrattile, non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. La copertura e la chiusura perimetrale che realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, «onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie».
L’elemento di copertura e di chiusura è costituito da una tenda in materiale plastico, privo di caratteristiche di consistenza e di rilevanza, connotabile in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la pergotenda, destinata unicamente al sostegno in alluminiodi un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile, non necessita del previo rilascio di un permesso di costruire, risolvendosi «in un mero elemento di arredo del terrazzo su cui insiste».
La struttura di alluminio anodizzato (nella fattispecie esaminata) è stata ritenuta un elemento di sostegno della tenda e quindi non un nuovo organismo edilizio determinante una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Fonte: La legge per tutti 
Titolo: Tettoia aperta su tre lati, non serve permesso di costruire







«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)



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