Dopo la scadenza del suo mandato, commette reato
l'amministratore di condominio che non consegna la documentazione contabile.
Con la sentenza n. 31192, depositata il 16 luglio 2014, la seconda sezione penale della Corte di
cassazione respinge il ricorso di un amministratore che, malgrado non curasse
più da tempo gli affari di un condominio, non aveva restituito le carte contabili,
incorrendo così nella condanna per mancata
esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in base all'art. 388 del
Codice penale.
Il ricorrente contestava la valenza
penale del suo comportamento, riteneva altresì illegittimo il provvedimento d'urgenza,
previsto dall'articolo 700 c.p.c., in
forza di tale provvedimento gli era stato infatti ordinato di consegnare i
documenti impropriamente trattenuti.
L’amministratore contestava la non
adottabilità della misura nei suo confronti, in quanto la stessa sarebbe limitata
a tutelare la proprietà.
I giudici hanno ribadito come
pacifico che il mancato rispetto dell'ordine del giudice di consegnare i conti
comporti un effetto diretto sulla proprietà condominale, impedendone la corretta
amministrazione.
La Corte ha ritenuto che il rifiuto di
obbedire al giudice assuma rilevanza penale, in tutti i casi in
cui l'obbligo sia coattivamente eseguibile.
Il dolo risulta poi dimostrato, dall'ostinazione
dell'imputato nel rifiutarsi di consegnare i documenti: segnale per la Corte di
un particolare interesse personale a non far ricostruire la gestione
patrimoniale.
Fonte: Patrizia Maciocchi | E' reato non consegnare i conti del condominio | II Sole 24 Ore
Articolo 388 Codice Penale: Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi
nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso
l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o
sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo
altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di
eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da
euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un
provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che
concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva
misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora
una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la
multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa
da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa
affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la
multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di
favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a
sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o
ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con
la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o
all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice
che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti
pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una
falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
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