giovedì 17 luglio 2014

Cassazione: commette reato l'amministratore condominiale che non riconsegna la contabilità




Dopo la scadenza del suo mandato, commette reato l'amministratore di condominio che non consegna la documentazione contabile

Con la sentenza n. 31192, depositata il 16 luglio 2014, la seconda sezione penale della Corte di cassazione respinge il ricorso di un amministratore che, malgrado non curasse più da tempo gli affari di un condominio, non aveva restituito le carte contabili, incorrendo così nella condanna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in base all'art. 388 del Codice penale



Il ricorrente contestava  la valenza penale del suo comportamento, riteneva altresì illegittimo il provvedimento d'urgenza, previsto dall'articolo 700 c.p.c., in forza di tale provvedimento gli era stato infatti ordinato di consegnare i documenti impropriamente trattenuti.
L’amministratore contestava la non adottabilità della misura nei suo confronti, in quanto la stessa sarebbe limitata a tutelare la proprietà.


I giudici hanno ribadito come  pacifico che il mancato rispetto dell'ordine del giudice di consegnare i conti comporti un effetto diretto sulla proprietà condominale, impedendone la corretta amministrazione.

La Corte ha ritenuto che il rifiuto di obbedire al giudice assuma rilevanza penale, in tutti i casi in cui  l'obbligo sia coattivamente eseguibile.
Il dolo risulta poi dimostrato, dall'ostinazione dell'imputato nel rifiutarsi di consegnare i documenti: segnale per la Corte di un particolare interesse personale a non far ricostruire la gestione patrimoniale.



Fonte: Patrizia Maciocchi |   E' reato non consegnare i conti del condominio  |   II Sole 24 Ore  






Articolo 388  Codice Penale:   Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

 
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa. 




Nessun commento:

Posta un commento

Lascia un commento

Archivio blog