Immagine: Palazzo Montecitorio | via Wikimedia |
Aggiornamento articolo al 25.09.2014 - Tweet di Andrea Colletti (M5S): "Ieri ho depositato la mia proposta di legge sulla riforma dell'ordinamento forense".
"Rispetto alla proposta messa su Lex questa attualmente depositata è una proposta più light poiché stiamo ancora meglio analizzando come far svolgere l'esame di abilitazione.
I punti salienti della proposta (A.C. 2643) sono questi:
- abolizione dell'art 21 della Legge professionale in tema di «continuità, effettività, abitualità e prevalenza» dell'esercizio della professione forense;
- abrogazione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense potendo optare anche per il regime dell'Inps;
- abrogazione dei contributi minimi obbligatori e obbligo di esigere contributi solo in percentuale al proprio reddito;
- abrogazione dell’obbligo di stipulare una polizza specifica contro gli infortuni propri e dei propri collaboratori, ovvero un grosso favore fatto da Monti alla lobby degli assicuratori;
- trasformazione da obbligatoria a facoltativa della stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;
- Si introduce la condizione del superamento della sola prova orale dell’esame di Stato di cui all’art. 46 della nuova disciplina dell’ordinamento forense per l’iscrizione all’albo circondariale di magistrati ordinari, magistrati militari, magistrati amministrativi o contabili e avvocati dello Stato che abbiano cessato le loro funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari;
- si abroga il titolo di specialista e la formazione continua obbligatoria;
- Si estende l’eleggibilità al Consiglio Nazionale Forense a tutti gli avvocati iscritti all’albo circondariale ordinario da almeno 2 anni, e non solo agli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
-Si eleva da 2 a 6 anni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per reato non colposo, il termine in cui si prescrive la riapertura del giudizio disciplinare nei confronti del professionista a carico del quale sia stata pronunciata detta condanna".
Vedi qui: http://twitter.com/AndreaColletti1/status/515153760327565312
segue testo articolo così come pubblicato nel mese di luglio 2014
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Deputato ANDREA COLLETTI
I 10 punti principali, come comunicati da Andrea Colletti, riguardano:
- "abrogazione dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Forense, che rischia di far espellere circa 60.000 avvocati dalla professione;*
- abrogazione dell'albo dei cassazionisti;*
- abrogazione del titolo di specialista e dell'obbligo di formazione che, così come strutturato, si è rivelato totalmente inutile;
- abrogazione dell'obbligo di stipula dell'assicurazione così da abbassare il costo dell'assicurazione stessa;
- re-introduzione del patto di quota lite, tale da garantire meno costi per i clienti;
- suddivisione degli albi in 3 settori della professione forense, ognuno per ogni giurisdizione: amministrativo, civile e penale;
- vista la suddivisione si propone un deciso restyling dell'esame di abilitazione alla professione, cercando di renderlo più meritocratico e non aleatorio, favorendo chi davvero svolge una proficua e reale pratica forense – ovviamente tale modifica è una delle questioni più rilevanti e che necessitano di un maggior dibattito;
- si aboliscono i requisiti della abitualità, effettività e continuità della professione forense al fine di rimanere iscritti al relativo albo;*
- si disciplina un contratto di lavoro per gli avvocati che operano in altri studi legali;*
- si estende l'eleggibilità al Consiglio Nazionale Forense rispetto agli odierni requisiti."*
Per consultare il disegno di legge clicca qui
Il video di presentazione del progetto legge di Andrea Colletti.
Il video di presentazione del progetto legge di Andrea Colletti.
* I punti del progetto legge Colletti che ho riportato col colore azzurro sono quelli che certamente condivido.
"Oggi su Lex potete consultare la mia proposta di riforma sul'ordinamento forense (avvocati) ... L'opinione di tutti voi è fondamentale, soprattutto per ciò che riguarda l'esame di abilitazione e le specializzazioni per le 3 diverse giurisdizioni. Scrivete su Lex i vostri commenti e le vostre modifiche".
Segnalo altresì, in tema di di disegni legge e riforma forense:
la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 6 giugno 2013 per l'abrogazione dell'art. 21 della L. 247/2012 che impone l'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense.
Il disegno è d'iniziativa dei deputati MAGORNO, BRUNO BOSSIO, D'INCECCO, FANUCCI, IACONO, OLIVERIO, ZANIN: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense". Include importanti modifiche riguardanti la pratica forense e l'esame di abilitazione professionale.
Per consultare il disegno di legge clicca qui
Stante quindi anche la proposta di legge appena menzionata, che mi risulta essere di provenienza PD, rivolgo allora il suggerimento, postatomi dal collega Avv. Roberto Castellano, agli Onorevoli Colletti (M5S) e Magorno (PD), in particolare:
"Esprimo la mia massima gratitudine all'On. Andrea Colletti per aver presentato il suo disegno di legge sulla riforma forense. Mi permetto, tuttavia, di rilevare - sommessamente - che sarebbe opportuno (secondo me) un coordinamento tra M5S e PD (on.le Magorno) per giungere ad una rapida abrogazione dell'art. 21 L. 247/2012 prima che il Regolamento sulla continuità inneschi il "licenziamento" di molti Colleghi sulla base dell'assurdo principio secondo il quale chi lavora poco non avrebbe il diritto di lavorare affatto. E' URGENTE procedere a tale abrogazione, mentre gli altri aspetti della nuova normativa potranno pervenire in un secondo tempo. Solo se si formerà una maggioranza in Parlamento si potrà pervenire ad una azione tempestiva contro una riforma illiberale come quella giustamemte criticata dall'On.le Colletti e dall'On.le Magorno. Molti cordiali saluti."
Message in a bottle - Restando
in tema di contributi minimi obbligatori, si mette a disposizione dei
Colleghi interessati un modello di lettera da inviare al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, per chiedere: il rigetto del Regolamento presentato da Cassa Forense,
l'integrale rispetto della nota ministeriale, la non applicabilità di
contributi "minimi" e obbligatori svincolati dal reddito prodotto; l'applicazione del sistema calcolo contributivo equo.
Avvocato . ......................
Foro di ..........................
Foro di ..........................
Spett.le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per Le Politiche Previdenziali e Assicurative
Direzione VI Vigilanza sugli Enti previdenziali privatizzati e privati
via Flavia, 6
cap 00187 Roma,
Alla C.A. dei Dottori Gambacciani e Cassano
via fax: 06. 47887182
via posta certificata: dgpoliticheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it
via mail: DGprevidenza@lavoro.gov.it
una copia via mail all'attenzione del Delegato alla Previdenza: segreteriasottosegretariocassano@lavoro.gov.it
Oggetto:
contestazione legittimità Regolamento ex art. 21, L. 247/2012 di Cassa Forense e
richiesta applicazione sistema calcolo contributivo
Spett.le Direzione,
con Vostra nota del 05.06.2014, avevate così relazionato:
- nel rilevare "la criticità .. nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro al di sotto dei parametri reddituali, operando un richiamo ai minimi già previsti .. piuttosto che prevederne di nuovi ed autonomi";
- invitando "l'ente ad un percorso di armonizzazione delle vigenti disposizioni regolamentari", altresì osservando che "non sarebbe ragionevole considerare iscritto alla Cassa alcun soggetto senza aver prima disciplinato le conseguenze di tale iscrizione", per cui disponevate l'irretroattività della iscrizione alla Cassa da far decorrere, invece, dall'entrata in vigore dell'emanando Regolamento;
- "in considerazione degli elementi di forte indeterminatezza sottostanti le ipotesi attuariali .. si invita Codesta cassa a prevedere all'interno del corpo regolamentare, forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni in ordine ai minimi contributivi di cui agli artt. 7 e 9 ..";
- "c'è una nuova realtà della professione, fatta anche di difficoltà lavorative, che alla lunga non possono non riflettersi sui flussi contributivi..", ritenevate pertanto necessario, per la prosecuzione dell'iter procedimentale di approvazione, di attendere che Cassa Forense "si determini ad apportare le opportune modifiche al Regolamento posto al vaglio" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In spregio a quanto da Voi osservato e disposto,
Cassa Forense, nella seduta del 20.06.2014, approvava un Regolamento
che recepiva solo uno dei Vostri criteri, ossia la decorrenza dello
stesso a decorrere dalla pubblicazione.
Voglia pertanto il Ministero Vigilante considerare la situazione di disagio in cui versiamo a causa dell'inadempienza dell'ente previdenziale Cassa Forense:
Per tali motivi, nell'offrire sostegno al Ministero affinchè non desista dalla richiesta di "contributi nuovi ed autonomi" per i neo iscritti; nel richiederne l'estensione a tutti i Colleghi in difficoltà, Vi rivolgo
Voglia pertanto il Ministero Vigilante considerare la situazione di disagio in cui versiamo a causa dell'inadempienza dell'ente previdenziale Cassa Forense:
- atteso che l'attuale congiuntura economica non risparmia pure la (gran parte) classe forense, ben lungi dalla rappresentazione mistificata ed assolutamente avulsa dalla realtà che di essa viene quotidianamente propagata in ogni dove;
- chiarito come sarebbe desiderio di chiunque poter contribuire alla Cassa per gli importi richiesti, la qual cosa vorrebbe dire percepire redditi notevoli e soprattutto garantirsi un futuro pensionistico di tutto rispetto;
- chiarito, altresì, come la bozza di regolamento predisposto da Cassa Forense invece, vada in senso diametralmente opposto a qualsiasi scelta di carattere equitativo, tale per cui la contribuzione si leghi al reddito effettivamente percepito, statuendo di contro una sorta di "pizzo" anomalo che pone in condizione di ulteriore disagio materiale e psicologico quanti di noi (e siamo tantissimi) versano nelle esposte condizioni;
- peraltro, con la spada di Damocle della cancellazione dall'albo, per la cui iscrizione tanto si è sofferto e sudato e che aggiungerebbe ulteriore frustrazione in tantissimi colleghi in analoghe condizioni;
- rilevato altresì come la scelta di Cassa Forense con il placet governativo, contribuirebbe a rendere l'Avvocatura, in particolare nelle sue componenti migliori (ovvero la gran parte, fatta di tantissimi onesti lavoratori che ancora credono nella funzione per cui hanno giurato lealtà) ancora meno scevra da condizionamenti nello svolgimento del pubblico servizio loro affidato, dovendo anteporre giocoforza ad ogni altro interesse, quello alla sopravvivenza ed alla stessa permanenza nell'albo!
- il Regolamento ex art. 21 della legge 247/2012, in caso di approvazione, comporterà migliaia e migliaia di avvocati esodati, ed avvierà alla pensione contributiva - senza integrazione al minimo - non meno di 25.000 avvocati, questo secondo le stime di Cassa Forense palesate al recente convegno di Trieste da uno dei relatori presenti.
Per tali motivi, nell'offrire sostegno al Ministero affinchè non desista dalla richiesta di "contributi nuovi ed autonomi" per i neo iscritti; nel richiederne l'estensione a tutti i Colleghi in difficoltà, Vi rivolgo
ISTANZA
affinchè provvediate a rigettare in toto il Regolamento presentatoVi da Cassa Forense, sollecitando nel contempo,
- l'integrale rispetto della nota ministeriale;
- la non applicabilità di contributi "minimi" e obbligatori svincolati dal reddito prodotto;
CHIEDO
che
Cassa Forense in ossequio alla legge 247/2012, adotti, con il
regolamento in corso di approvazione, il sistema di calcolo
contributivo equo e solidale.
Con Osservanza
Avv. .....................
Per Vs visione si riscontra altresì al Ministero Vigilante quanto segue:
BREVI CENNI SULLA ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 21, COMMA 8, Legge n. 247/2012
*****
L'articolo
in discorso prevede l'obbligatorietà e l'automatica iscrizione
alla Cassa previdenza forense, come conseguenza dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati: iscrizione non gratuita bensì onerosa.
Numerosi sono i profili di illegittimità che colpiscono tale
articolo della Legge n. 247/2012, poiché in
contrasto evidente con la Costituzione e con il dettato
normativo europeo.
Occorrerà ricordare che la Costituzione
è "Fonte del diritto", dunque, "Legge delle Leggi", di fronte alla
quale tutte le altre leggi hanno l'obbligo di osservanza.
Con la Legge 247/2012 si assiste alla violazione dei seguenti principi fondamentali.
1) Violazione dei principi di equità contributiva:
Il sistema contributivo adottato dell'ente privato Cassa Forense, che gestisce interessi eminentemente pubblici, contrasta con il principio dell'equità fiscale e contributiva.
Infatti, tale principio, strutturato sul combinato disposto degli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione Italiana,
delinea le caratteristiche generali del sistema contributivo e
devono essere rispettate sia dagli Enti previdenziali pubblici, sia
dagli Enti previdenziali privati.
Questi, dunque, al pari degli altri soggetti che operano nel territorio, sono tenuti al rispetto delle leggi dello Stato ed alla Costituzione Italiana in forza della quale, il sistema previdenziale, anche di Enti Privati così come strutturato, deve essere tale da realizzare una giustizia fiscale (art. 3 Cost.), solidale (art. 2 Cost.), basata sul criterio della progressività (art. 53 Cost.) dell'imposizione contributiva.
Questi, dunque, al pari degli altri soggetti che operano nel territorio, sono tenuti al rispetto delle leggi dello Stato ed alla Costituzione Italiana in forza della quale, il sistema previdenziale, anche di Enti Privati così come strutturato, deve essere tale da realizzare una giustizia fiscale (art. 3 Cost.), solidale (art. 2 Cost.), basata sul criterio della progressività (art. 53 Cost.) dell'imposizione contributiva.
A
fronte delle Norme richiamate, costituenti Principi
Fondamentali del Diritto e Fonti di esso, v'è l'attuazione di un
sistema contributivo per mezzo dell'emanando Regolamento (di rango
quindi inferiore rispetto alle Norme Costituzionali !!) della Cassa
Forense che astrae da ogni considerazione sulla capacità contributiva dei singoli, laddove
obbliga al pagamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed
indipendenti da situazioni reddituali (dovuti anche in caso
di reddito pari a zero).
2) Lesione di interesse legittimo
La
nuova legge sull'Ordinamento Forense affida ai Consigli dell'Ordine
il compito di operare il c.d. sfoltimento degli albi (cancellazione),
che sostanzialmente si risolverà in una presumibile discriminazione quantitativa dei redditi, anche se formalmente esclusa dalla lettera della legge.
Tali azioni collidono con i principi di libertà del lavoro, di cui agli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione Italiana, e dell'iniziativa economica e non discriminazione, di cui agli articoli 41 e 3 della Costituzione[1], con il principio di libera concorrenza previsto dall'Ordinamento europeo.
In
presenza di una legge nazionale che contrasti con una norma
comunitaria, il giudice ordinario deve disapplicare la legge
nazionale ed applicare il diritto
dell'Unione, senza porre quesiti di incostituzionalità o attendere che
il legislatore nazionale risolva il conflitto di giurisprudenza
adeguandolo al diritto dell'Unione.
Il principio di libera concorrenza in ambito comunitario è poi richiamato dall'art. 33 comma V della Cost. che prevede l'accesso agli ordini professionali subordinato al solo previo superamento dell'esame di stato.
La Legge n. 247/2012 vìola anche detto quadro normativo nazionale-europeo.
La cancellazione dall'albo imposta dalla Legge de qua,
vìola l'interesse legittimo dell'avvocato che, dopo aver superato il
concorso pubblico per l'abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato, non può vedersi negare il diritto di iscrizione all'Albo
solo in forza di un "Regolamento in materia previdenziale" (sic!) che non ha la stessa cogenza della legge, dei principi Costituzionali, dei principi comunitari.
La riforma forense vìola la Legge Professionale (R.D. n. 1578/1933)
che dispone il diritto di iscrizione all'Albo degli Avvocati in caso di
superamento dell'esame di Stato, nonché la facoltà dell'Avvocato di
svolgere la sua professione "gratuitamente".
Il
Legislatore, forse troppo preoccupato di fare "Cassa", ha
dimenticato che l'Avvocato svolge un ruolo istituzionale: egli
garantisce l'osservanza della Costituzione e l'applicazione dell'art.
24 di essa.
Da questi principi fondamentali la Legge n. 247/2012 non potrà in alcun modo prescindere.
Si ringraziano i Colleghi tutti per i loro contributi alla missiva.anche no |
News Giuridiche a cura di Avv. Gabriella Filippone Gabriella Filippone Blog
Quali saranno le tempistiche?
RispondiEliminaELEZIONI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI di GENNAIO 2015 - LISTE PER UNA AVVOCATURA LIBERA DAI CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI (facebook group)
RispondiEliminaDIFENDIAMOCI. Entriamo nelle istituzioni forensi e rappresentiamo le nostre istanze. Proponete liste e candidature individuali (collegate ad associazioni che ci supportano o indipendenti)
Invitiamo ad un voto consapevole e a candidarvi
Visita il gruppo http://www.facebook.com/groups/1570227263212265/