mercoledì 29 novembre 2017

Azza Soliman un avvocato egiziano che si batte per le donne emarginate


Lei è Azza Soliman un avvocato egiziano che si batte per le donne emarginate: il presentatore di un telegiornale egiziano (o qualcosa o qualcuno del genere) incita a picchiarla perché pericolosa. VIDEO



Video pubblicato da Amnesty Italia
"Questa donna ha talmente tanto coraggio che di fronte alle minacce, gli insulti, le intimidazioni pubbliche, continua a testa alta a lavorare per proteggere le donne povere e alle sopravvissute agli abusi. GUARDA il video e CONDIVIDI


Unisciti al coraggio di Azza. Firma l'appello" https://www.amnesty.it/appelli/difend...





Illegittimo il colloquio presso il CNF per l'ottenimento del titolo di avvocato specialista






Titolo:  Stop agli avvocati specialisti
Autore:  Gabriele Ventura
Fonte:  Italia Oggi  



Novembre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna e commenti notizie on line





Palazzo Spada respinge il ricorso presentato dal ministero della Giustizia contro le pronunce del Tar Lazio che avevano ritenuto illegittimo il dm 144/2015 in merito alla scelta delle materie di specializzazione e la previsione di un colloquio presso il Cnf per l'ottenimento del titolo di avvocato specialista

Il Consiglio di Stato ha confermato l'illegittimità dell'elenco dei settori di specializzazione e della previsione di un colloquio presso il Cnf e ha dichiarato illegittima anche la previsione di un numero massimo di specializzazioni e di una nuova fattispecie di illecito disciplinare, previsto per l'avvocato che spende il titolo di specialista senza possederlo

Per i giudici amministrativi la norma regolamentare è illegittima se vuole ampliare l'ambito delle fattispecie rilevanti, mentre è superflua e illogica se intende riportarsi alle condizioni già espresse dal codice deontologico forense. 




Cassa forense investe nell'assistenza avvocati: attenti a non farvi schiaffare sotto





Titolo:  Cassa forense investe nell'assistenza
Autore:  Nunzio Luciano
Fonte:  Il Sole 24 Ore 




Cassa forense investe nell'assistenza avvocati: attenzione a non farsi schiaffare sotto e non solo








"Welfare 

Cassa forense ha varato un pacchetto di norme che, attraverso lo stanziamento nel 2016 di circa 64 milioni di euro e di circa 65 milioni nel 2017, ha introdotto misure a sostegno di tutta l'avvocatura." 



Oltre a assistenza per infortunio o malattia e bisogno individuale, sono state previste misure per avvocati con familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti, borse di studio per i figli e per gli orfani di avvocati iscritti. 



Molte le iniziative a sostegno della salute e della professione.



Nel corso del 2017 Cassa forense ha portato a compimento dodici bandi a sostegno dell'attività professionale e della salute dell'iscritto, di cui tre bandi a sostegno della famiglia e bandi a sostegno della professione. 

Cassa forense ha portato a compimento anche una gara europea che offre una banca dati giuridica gratuita, ha realizzato un sistema di microcredito per cui i giovani a reddito basso beneficiano di garanzie della Cassa. Si lavora anche all'implementazione della formazione degli avvocati.

Che dire? Davvero indefessa la nostra Cassa!
NO MORE COMMENTS.
Commentate ulteriormente voi se vi pare e piace o se volete o se siete temerari.







Il commento dell'Avvocato Paolo Rosa, ex Presidente di Cassa Forense:


Paolo RosaAmministratore del gruppo si chiama assistenzialismo

Rimuovi
Paolo RosaAmministratore del gruppo UNA PREVIDENZA FONDATA SU METRICHE DEL PASSATO E NON SU QUELLE FUTURE NEGA LA STESSA ETIMOLOGIA DEL TERMINE E PORTA ALLA CONTINUA NECESSITA' DI IMPORRE SOLUZIONI CONTINGENTI ANZICHE' ALLA PROPOSIZIONE DI STRATEGIE PER IL FUTURO
walter Anedda Presidente cassa commercialisti


Rimuovi

Paolo RosaAmministratore del gruppo vogliamo anche noi il nostro Anedda !!"!!!






lunedì 27 novembre 2017

La molestia mediante invio di e-mail non ha rilevanza penale


I giudici hanno ritenuto che l’ invio di e-mail non ha rilevanza penale, ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, "il fatto non e' previsto dalla legge come reato"

La molestia mediante invio di e-mail non ha rilevanza penale    
(a prescindere dalla depenalizzazione operata un tempi recenti)





Il continuo ed assillante invio di e-mail


La Corte si e' trovata a valutare se l'invio incessante di posta elettronica, alla stregua degli sms, possa arrecare un disturbo tale da poter configurare reato. La Cassazione, con la sentenza n. 44855/2012, ha affermato che non si configura molestia se giunge in forma di mail. La differenza sostanziale che i giudici hanno rilevato rispetto all'invio di sms è che questi sono invasivi e disturbano, le mail invece possono essere cancellate senza essere aperte.
La Cassazione ha rilevato che "il reato di molestie non si può verificare qualora si tratti di messaggi di posta elettronica privi, in quanto tali, del carattere della invasività" tipica dei messaggi sms.


Diversa valenza all'invio di e-mail rispetto all'invio di sms: mediante posta elettronica non si arreca molestia poiche' le e-mail possono essere ignorate o cestinate senza l'obbligo di aprirle e leggerne il contenuto.

I giudici hanno ritenuto che l’ invio di e-mail non ha rilevanza penale, ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, "il fatto non e' previsto dalla legge come reato".

La molestia via mail non ha rilevanza penale. A stabilirlo è anche la sentenza n. sentenza 24510/2013 della Corte di cassazione, che ha rigettato la condanna al pagamento ddi multa inflitta dal tribunale di Cassino ad uomo accusato di molestie messaggio tramite mail.

Il Tribunale di Cassino, che infliggeva l'ammenda, aveva ritenuto la molestia tramite mail assimilabile a quella telefonica, con riferimento all'articolo 660 del codice penale, relativo al reato di molestie o disturbo alle persone: "la dizione 'telefono' comprende gli altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza".

La Cassazione ha espresso in proposito un diverso concetto: il fatto che la posta elettronica utilizzi la linea telefonica non ne fa un mezzo simile al telefono. Secondo la sentenza della Corte, la posta elettronica "utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni".

La Cassazione si è interrogata sulla possibilità di equiparare "la molestia col mezzo del telefono all'invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quantomeno, fastidio". Si è osservato in sentenza che la comunicazione via mail è "asincrona" e l'invio di un messaggio di posta elettronica, alla stregua di una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta l'immediata interazione tra mittente e destinatario.

La modalità della comunicazione via posta elettronica del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con possibilità di allegare immagini, suoni, sequenze audio-visive) nella memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario. 

La comunicazione si perfeziona solo se e quando il destinatario, connettendosi all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio; la posta elettronica non comporta -a differenza della telefonata o della citofonata- "nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo".

Le mail possono essere ripetutamente cancellate e non prevedono una risposta, un'interazione con chi le invia.

Conclude la Corte: "la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto della tranquillità della persona incontra il limite coessenziale della legge penale, costituito dal principio di stretta legalità e di tipizzazione delle condotte illecite", sancito anche dalla Costituzione.

La Cassazione ha riconosciuto che la posta elettronica è meno invasiva degli sms e "turba" minimamente la privacy. 

venerdì 24 novembre 2017

Come mai IusLaw Web Radio intervista solo alcuni?


La grande statua di Oceano | Fontana di Trevi Roma | via Wikipedia 



Mi ha contattata il Collega Dal Canto di 
Insorgenza Forense con il comunicato che segue


e che pubblico così come è mi stato inviato:














"Come mai IusLaw Web Radio non intervista
 i Responsabili del Gruppo Forense FB 
"Cassa ForenseinSostenibile" a cominciare dal suo
Amministratore Avv. Felice Adelfio il quale - insieme 
al terrore dei vertici apicali, il Collega Federico Berti

ha impugnato tutto l'impugnabile? 

"Cassa Forense inSostenibile" ha, infatti, intrapreso
le seguenti Azioni Giudiziarie in sinergia con la c.d.
"Insorgenza Forense" (A.Gi.For., Avvocatura Libera 
dai contributi minimi obbligatori ed altre vessazioni, 
Abroghiamo l'art. 21 Legge 247/2012,
Previdenza Forense):



1) annullamento delle elezioni del Comitato dei Delegati 

di Cassa Forense per non aver consentito il diritto di voto 

agli iscritti ope legis (in decisione Tribunale Civile di Roma);


2) ricorso in appello avanti la Corte d'Appello di Roma 
dell'impugnazione del Regolamento per i c.d. 
Sottosoglia di Cassa Forense (Regolamento Contributi 
Minimi slegati dal reddito), dopo la Sentenza di 
declinazione della propria competenza del Tar Lazio e
conseguente riassunzione avanti il GDL che ha rigettato
il ricorso (udienza di discussione e decisione fissata 
dal Presidente della Corte di Appello);



3) impugnazione del Regolamento Polizza Infortuni
da cui discende la cancellazione della norma inserita 
nel DL fiscale al fine di far dichiarare dalla Curia adita

la "cessazione della materia del contendere" 

(vero e proprio scoop da tutti negeltto e misconosciuto );



4) impugnazione Regolamento di cui al D.M- Giustizia 

n° 47/2016 c.d. Bonifica Albo 

(in attesa di fissazione udienza).


Siamo gli Unici ad aver compiuto i fatti, 
alias azioni giudiziarie, ma vengono intervistati solo 
i consunti politici forensi, noti... Parolieri. Come mai?"




Fonte: Pierluca Dal Canto




"COME MAI CHI SARAI PER FARE QUESTO A ME"


giovedì 16 novembre 2017

CORTE GIUSTIZIA UE: L'UTENTE DI FACEBOOK RESTA UN CONSUMATORE


Titolo:  Resta un consumatore l'utente che svolge l'attività su Facebook
Autore:  Marina Castellaneta
Fonte:  II Sole 24 Ore 



Novembre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone |
Rassegna e commenti notizie on line


Gli eurogiudici tornano ad occuparsi di Facebook


"L'Avvocato generale della Corte di giustizia, ieri, ha depositato le conclusioni nella causa n.498/16, stabilendo che un utente di Facebook, anche se si avvale del social network per svolgere altre attività come raccolta fondi o pubblicazione di libri, mantiene lo status di consumatore con la possibilità di agire in giudizio dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha domicilio

La Corte suprema svizzera aveva chiamato in aiuto i giudici di Lussemburgo su una controversia tra un cittadino austriaco (che aveva raccolto anche le domande di altri utenti) e Facebook Irlanda, accusata di violazione dei dati personali

Il social media aveva contestato la giurisdizione dei giudici austriaci sostenendo che l'interessato non fosse un consumatore e, di conseguenza, non avrebbe potuto avviare l'azione dinanzi ai giudici austriaci.

Di diverso avviso l'Avvocato generale Ue."




PUOI VEDERE:













EQUO COMPENSO ESTESO A TUTTI I PROFESSIONISTI

Titolo:  Equo compenso per tutti i professionisti
Autore:  Federica Micardi
Fonte:  II Sole 24 Ore 

Novembre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone |
Rassegna e commenti notizie on line


Immagine: Sylvester Stallone e Dolph Lundgren | via Wikipedia
Equo compenso esteso a tutti i professionisti. Comprese le professioni senza Ordini o Albi. 


Anche la Pubblica amministrazione tenuta a garantire il principio dell'equo compenso



A prevederlo è il nuovo emendamento presentato in commissione Bilancio al Senato.

Il testo originale prevedeva l'equo compenso solo per gli avvocati, quando il committente è una banca, un'assicurazione o un'azienda medio grande. 

Le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre resta valido il contratto

Il professionista ha 24 mesi di tempo dalla sottoscrizione dell'accordo per far scattare la nuova tutela

Sono tre le novità della nuova formulazione:
  • l'estensione a tutte le professioni ordinistiche e non; 
  • la Pa chiamata a garantire l'equo compenso; 
  • dall'attuazione della misura non devono derivare maggiori oneri di finanza pubblica.

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