Gestione Separata INPS e Regolamento Cassa Forense a confronto
AteneoWeb.com ha pubblicato uno schema contributivo aggiornato al 2014 che qui ripropongo.
L`INPS ha emanato la circolare n.18, riferita alla contribuzione 2014 per la gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) ed altra per artigiani ed esercenti attivita` commerciali.
"In sintesi, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata INPS per il 2014 sono:
L`imponibile previdenziale corrisponde al reddito fiscale, con un
massimale annuo pari a 100.123 euro e un minimale per l`accredito
contributivo di 15.516 euro.
Il contributo e` sempre a carico del committente per i due terzi e del collaboratore per un terzo.
In caso di associazione in partecipazione la ripartizione tra associante e associato avviene invece in misura pari rispettivamente al 55 e al 45% dell`onere totale.
Il versamento va eseguito con il modello F24 telematico:
Il minimale e il massimale di reddito sono rispettivamente fissati a 15.516 e a 76.718 euro, per coloro che si sono iscritti all`Inps prima dell`1 gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti a partire da quella data.
Confermati, inoltre, gli sconti per gli over 65 e gli under 21."
L`INPS ha emanato la circolare n.18, riferita alla contribuzione 2014 per la gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) ed altra per artigiani ed esercenti attivita` commerciali.
"In sintesi, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata INPS per il 2014 sono:
Liberi professionisti | Aliquote |
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 27,72% |
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 22% |
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 28,72% |
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 22% |
Il contributo e` sempre a carico del committente per i due terzi e del collaboratore per un terzo.
In caso di associazione in partecipazione la ripartizione tra associante e associato avviene invece in misura pari rispettivamente al 55 e al 45% dell`onere totale.
Il versamento va eseguito con il modello F24 telematico:
- dal committente o dall`associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e` stato corrisposto il compenso
- dal professionista entro il termine delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Il minimale e il massimale di reddito sono rispettivamente fissati a 15.516 e a 76.718 euro, per coloro che si sono iscritti all`Inps prima dell`1 gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti a partire da quella data.
Confermati, inoltre, gli sconti per gli over 65 e gli under 21."
Gestione Separata INPS e Regolamento Cassa Forense: proviamo a fare due conti
In questi giorni in cui imperversa, sul fronte forense, la polemica e si chiede la
sospensione del procedimento di approvazione del regolamento di
attuazione dell’art.21 commi 8 e 9 L. n.247/2012, emanato dal Comitato
dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
nella seduta del 31 gennaio 2014, ho pubblicato quindi le aliquote aggiornate INPS
Gestione Separata per proporre un raffronto, in ordine al carico
contributivo imposto dai due enti.
Premessa: anteriormente alla riforma forense
l’obbligo dell’iscrizione alla Cassa Forense era previsto esclusivamente
a carico dei professionisti con redditi al di sopra dei 10 mila euro.
A cura di Gabriella Filippone - Richiamo pertanto qui alcuni punti della lettera inviata in data odierna, su iniziativa degli Avvocati Mario Antonio Stoppa e Marco Pellegrino, al Ministro Giovannini, soggetto competente
all'approvazione del regolamento di attuazione ex art.21 commi 8-9 L.
247/2012, emanato dal Comitato dei Delegati il 31.01.2014. (per leggere il contenuto della missiva inviata al Ministro Giovannini clicca sul link nocassaforense.blogspot.it )
Prima
dell’entrata in vigore del regolamento in esame, i contributi dovuti
dagli iscritti a regime ordinario per ogni anno di iscrizione alla Cassa
si distinguevano in contributo soggettivo (per il 2013 €.2.700,00),
integrativo (per il 2013 €.680,00) e di maternità (per il 2013
€.132,00); nel medesimo periodo le agevolazioni per i
professionisti a basso reddito prevedevano una contribuzione ridotta
comprensiva di due soli contributi, soggettivo e maternità, pari a circa
€ 1.500,00 per i primi cinque anni di iscrizione.
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento le dette agevolazioni sono state modificate; non si ravvisano però ipotesi di esenzione o proporzionalità per i redditi molto bassi come invece da più parti si auspicava. Difatti, secondo le nuove disposizioni, se confermate, il contributo soggettivo minimo per i redditi superiori a €.10.300 è ridotto alla metà (1/2) per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, mentre per i professionisti percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300,00 è previsto: a) la riduzione ad ¼ del solo contributo minimo soggettivo limitatamente all’arco temporale relativo ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa; b) il pagamento integrale del contributo di maternità; c) la conferma dell’esenzione dal pagamento del contributo integrativo per i primi 5 anni di iscrizione all’Albo, con l’aggiunta della sua riduzione nella misura del 50% per il successivo quadriennio ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il compimento del 35 anno di età. Vi è poi che coloro i quali, al di sotto dei €.10.300 euro di fatturato, si avvarranno del periodo di contribuzione agevolata, avranno riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.
L’avvocato neo iscritto e rientrante nel regime agevolato si troverà a
versare circa 850,00 i primi cinque anni e circa 1200 (salvo
aggiornamenti in peius) nei successivi sino all’ottavo anno, per poi
tornare a versare “quasi” integralmente il contributo ordinario (circa
€.3.700,00 attuali), come a ben sperare in una ripresa della economia e
un exploit dei redditi che neppure il più ottimista degli economisti
oggi intravede.
Nei fatti avverrà che un iscritto alla cassa dell’età di 30 anni dopo i
primi 8 anni di versamenti ridotti di circa € 850,00 l’anno e i restanti
27 anni con una contribuzione integrale di circa €.3.700,00 avrà
diritto a conseguire una pensione a 65 anni dell’importo mensile
verosimilmente pari alla pensione sociale, mentre per un professionista
iscrittosi a 35/40 anni, le aspettative pensionistiche sono chiaramente
peggiori!
La Cassa Forense dovrebbe fornire ad ogni iscritto le proiezioni pensionistiche generate da questo ingiusto sistema previdenziale, senza nascondersi dietro semplici slogan.
Costringere chi ha un reddito basso a farsi carico di un contributo
fisso seppur edulcorato al “minimo”, rappresenta una violazione
del principio di proporzionalità e progressività contributiva previsto
dall’art.53 Cost.; rappresenta un chiaro tentativo di determinare già oggi
ex lege una classe di avvocati che beneficerà di un contributo da
pensione sociale, ben al di sotto della soglia di povertà!
Ad oggi il legislatore continua a considerare disoccupato chiunque percepisca un reddito inferiore a € 4.800,00 e non si comprende come si possa obbligare un avvocato tecnicamente disoccupato al pagamento di contributi in misura maggiore al reddito dichiarato, pena la cancellazione dall’albo. Detta cancellazione confligge altresì con i principi costituzionali italiani ed europei che prevedono la libertà di iniziativa economica, la libera concorrenza, senza alcuna discriminazione e l’accesso alla professione previo superamento del solo esame di stato quale unico presupposto per ottenere l’abilitazione. Il regolamento scarica le conseguenze del calo del fatturato della professione sulle fasce più deboli utilizzando l'escamotage della contribuzione obbligatoria, pena la cancellazione dall'albo. Sarebbe invece opportuno mantenere una soglia di esenzione per i redditi bassi ed una imposizione contributiva fondata sul criterio della proporzionalità al reddito prodotto. (vedi: No alla Cassa Forense Obbligatoria ) |
Fonti: No alla Cassa Forense Obbligatoria | AteneoWeb S.r.l.
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:
un modello di lettera predisposto dai gruppi facebook Previdenza Forense e Istituzione Gestione
Separata Cassa Forense:
Avv. ………………….
Spett.le
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale per Le
Politiche Previdenziali e Assicurative
Direzione VI Vigilanza
sugli Enti previdenziali privatizzati e privati
via Flavia, 6
cap 00187 Roma,
Alla C.A. del Dott. Edoardo Gambacciani
Via fax:
06.46832539 / 06. 47887182 / 06. 46833234
Via posta certificata: dgpoliticheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it
Via mail: DGprevidenza@lavoro.gov.it
Oggetto:
contestazione legittimità
Regolamento ex art. 21, L. 247/2012 di
Cassa Forense e
richiesta
applicazione sistema calcolo contributivo
Spett.le Direzione,
con Vostra nota del 05.06.2014, avevate così relazionato:
- nel rilevare “la criticità ..
nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro al
di sotto dei parametri reddituali, operando un richamo ai minimi già previsti
.. piuttosto che prevederne di nuovi”;
- invitando “l’ente ad un
percorso di armonizzazione delle vigenti disposizioni regolamentari”;
- osservando che “non sarebbe
ragionevole considerare iscritto alla Cassa alcun soggetto senza aver prima
disciplinato le conseguenze di tale iscrizione”, per cui disponevate
l’irretroattività della iscrizione alla Cassa da far decorrere, invece,
dall’entrata in vigore dell’emanando Regolamento;
- “in considerazione degli
elementi di forte indeterminatezza sottostanti le ipotesi attuariali .. si invita
Codesta cassa a prevedere all’interno del corpo regolamentare, forme di
eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni in ordine
ai minimi contributivi di cui agli artt. 7 e 9 ..”.
In spregio a quanto da Voi
osservato e disposto, nella seduta del 20.06.2014, Cassa Forense approvava un
Regolamento che recepiva solo uno dei Vostri criteri, ossia la decorrenza dello
stesso a decorrere dalla pubblicazione.
Per tali motivi, nell’offrire sostegno al Ministero affinchè non desista dalla richiesta di “contributi nuovi e autonomi” per
i neo iscritti; nel richiederne l’estensione a tutti i Colleghi in difficoltà, rivolgo
ISTANZA
affinchè provvediate a rigettare in toto il Regolamento
presentatoVi da Cassa Forense, sollecitando nel contempo,
- l’integrale
rispetto della nota ministeriale;
- l’abolizione dei
"minimi" obbligatori svincolati dal reddito prodotto;
CHIEDO
che Cassa Forense in ossequio alla legge 247/2012, adotti,
con il regolamento in corso di approvazione, il sistema di calcolo contributivo.
Con Osservanza
Avv. .....................
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News Giuridiche by avv. Gabriella Filippone
Blog: studio legale avvocato Gabriella Filippone
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