IN ARRIVO VIA PEC LE LETTERE DI CASSA FORENSE DI ISCRIZIONE "Iscrizione obbligatoria alla Cassa forense Art. 1 del Regolamento ex art. 21,commi 8 e 9, l. n. 247/2012"
Le missive specificano altresì: "La informo, infine, che, qualora Ella ritenesse sussistere validi motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è ammesso reclamo al Consiglio di Amministrazione contro l'anzidetta delibera della Giunta. Il reclamo deve essere presentato a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it (art. 29 del Reg. Gen.) entro un mese dalla presente comunicazione, utilizzando l'apposito format presente nel sito internet www.cassaforense.it, nella sezione “modulistica”. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., la domanda giudiziaria relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa."
A cura di Avv. Gabriella Filippone - Faccio presente ai Colleghi che all'esito del reclamo, se non accolto, si potrà proporre ricorso al GIUDICE del LAVORO competente.
".. come impugnare l'iscrizione d'ufficio fatta da CF: in primis va fatto, entro 30gg dall'avvenuta notifica, reclamo al CdA di CF. Il reclamo (anche se l'esito sarà scontato) è un passaggio obbligato per poter poi adire il GdL. Lo si può fare anche inviandolo per Pec all'indirizzo "istituzionale@cert.cassaforense.it" (andando sul sito di CF, area modulistica, è possibile scaricare il modulo per la presentazione del reclamo).
Esaurita la fase interna (o anche in assenza di una deliberazione da parte di CF) si passa alla proposizione del ricorso al GdL, entro il termine ultimo di 180 gg dalla data di presentazione del reclamo.
Chi invece vorrà optare per la cancellazione dovrà fare apposita istanza al proprio COA. Ha 90gg, dalla notifica, per farlo e NON PAGHERA' nessun contributo sia per il 2014 che per il 2015 se non il 4% sul fatturato già in essere." (tratto dalla pagina facebook "No Alla Cassa Forense obbligatoria").
Vi rappresento altresì che pende davanti al TAR del Lazio ricorso AGIFOR contro Cassa Forense avverso i contributi minimi obbligatori; questi gli aggiornamenti dell'Avv. Antonio Gargiulo, al 01.12.2014, in ordine allo stato del ricorso davanti al TAR del Lazio:
".. come impugnare l'iscrizione d'ufficio fatta da CF: in primis va fatto, entro 30gg dall'avvenuta notifica, reclamo al CdA di CF. Il reclamo (anche se l'esito sarà scontato) è un passaggio obbligato per poter poi adire il GdL. Lo si può fare anche inviandolo per Pec all'indirizzo "istituzionale@cert.cassaforense.it" (andando sul sito di CF, area modulistica, è possibile scaricare il modulo per la presentazione del reclamo).
Esaurita la fase interna (o anche in assenza di una deliberazione da parte di CF) si passa alla proposizione del ricorso al GdL, entro il termine ultimo di 180 gg dalla data di presentazione del reclamo.
Chi invece vorrà optare per la cancellazione dovrà fare apposita istanza al proprio COA. Ha 90gg, dalla notifica, per farlo e NON PAGHERA' nessun contributo sia per il 2014 che per il 2015 se non il 4% sul fatturato già in essere." (tratto dalla pagina facebook "No Alla Cassa Forense obbligatoria").
Vi rappresento altresì che pende davanti al TAR del Lazio ricorso AGIFOR contro Cassa Forense avverso i contributi minimi obbligatori; questi gli aggiornamenti dell'Avv. Antonio Gargiulo, al 01.12.2014, in ordine allo stato del ricorso davanti al TAR del Lazio:
COMUNICATO DELL'AVVOCATO ANTONIO GARGIULO che RAPPRESENTA I RICORRENTI NEL RICORSO avverso CASSA FORENSE (01.12.2014)
Pubblico di seguito il modello di ricorso/reclamo al Consiglio di Amministrazione di CF avverso l'iscrizione d'ufficio a Cassa Forense diffuso nei mesi scorsi dal gruppo facebook Previdenza forense
Si propone un modello base di ricorso predisposto dall'Avvocato Paolo Rosa, ex Presidente di Cassa Forense ed esperto di previdenza forense, è un appassionato sostenitore del regime contributivo e da sempre caldeggia apertamente la nostra causa. Il suo reclamo pone particolarmente in evidenza alcuni importanti aspetti dallo stesso esaminati.
Chi intende richiamarsi ai suoi motivi potrà comunque personalizzare il reclamo - e lo si consiglia - come meglio riterrà opportuno, anche in relazione alla propria specifica posizione previdenziale, così come potrà rifarsi ad altri motivi sviluppati nel Ricorso al TAR Lazio contro il Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012. Ad ogni modo, di materiale cui attingere in questo blog ne trovate parecchio.
Chi intende richiamarsi ai suoi motivi potrà comunque personalizzare il reclamo - e lo si consiglia - come meglio riterrà opportuno, anche in relazione alla propria specifica posizione previdenziale, così come potrà rifarsi ad altri motivi sviluppati nel Ricorso al TAR Lazio contro il Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012. Ad ogni modo, di materiale cui attingere in questo blog ne trovate parecchio.
Reclamo al CdA di CF avverso iscrizione d'ufficio a Cassa Forense
Al Consiglio di Amministrazione della
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE
Via Ennio Quirino Visconti, n° 8
00193 Roma
VIA PEC: istituzionale@cert.cassaforense.it
RICORSO avverso l’iscrizione ope legis ex art. 21 Legge n° 247/2012
Lo scrivente Avv. __________________, C.F. ______________ , ed elettivamente domiciliato alla Via ___________________, n° _______ in _____________________. Pec e numero di fax ove ricevere comunicazioni e notificazioni di Legge sono pec: __________; fax______________ .
FATTO
A) il ricorrente è iscritto all’Ordine degli Avvocati di , svolge attività libero professionale di avvocato dal del ed in data ha ricevuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in intestazione la comunicazione di iscrizione d’ ufficio ai sensi dell’ art. 21 della Legge n° 247/2012 e del Regolamento attuativo pubblicato in G.U. del 20 agosto 2014;
B) a seguito della privatizzazione che risale agli anni 1994 – 1995, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è una Fondazione di diritto privato la quale ha rinunciato alla garanzia dello Stato (decreto legislativo n° 509 del 30 giugno 1994);
C) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 24, della Legge n° 214/2011 la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deve dimostrare di avere la stabilità economico finanziaria per almeno 50 anni. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è finanziata dal sistema a ripartizione e liquida, attualmente, la pensione con il sistema retributivo corretto;
D) la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha dato prova della stabilità cinquantennale con il Bilancio Tecnico con gli allegati che la Cassa medesima ben conosce e dal quale risulta che sono stati proiettati nel tempo valori completamente diversi da quelli reali, ancorché in ossequio alla conferenza dei servizi interministeriale;
E) è lo stesso Attuario, alla pag. 36 del suo elaborato, che ricorda come il Bilancio Tecnico, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, produce risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l’andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se e solo se le ipotesi demografiche e finanziaria poste a base delle elaborazioni troveranno reale conferma nella realtà. Scostamenti anche di modesta entità rispetto alle ipotesi fatte possono produrre forti differenze sui risultati. La scelta delle "linee" dovrà essere comunque confortata da test che comprovino l'aderenza delle stesse ai dati retributivi o reddituali rilevati. Sono quindi INDISPENSABILI stress test COME SUGGERITO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI. Analisi di sensitività (Stress test) Nell'ambito della redazione dei bilanci tecnici l'Attuario potrà effettuare ulteriori valutazioni con scenari di basi demografiche o economico-finanziari anche estremi (stress-testing). Si ritiene che le suddette valutazioni possano, in determinati casi, costituire ulteriori ed utili elementi di valutazione della tenuta del Fondo, anche in presenza di condizioni negative, nonché allo scopo di prendere in considerazione con gradualità eventuali interventi correttivi. A tal riguardo, l'Attuario che ritenesse opportuno svolgere le valutazioni in questione, dovrebbe fornire adeguata informativa nella relazione conclusiva, eventualmente segnalando ai responsabili del Fondo;
F) orbene, nelle more sono intervenuti degli autentici sconvolgimenti demografici ed economici dell’Ente previdenziale di categoria perché l’art. 21 della Legge n° 247/2012 ha imposto a tutti gli iscritti agli Albi la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (si tratta di iscrivere al sodalizio previdenziale circa 56.000 avvocati iscritti ai COA territoriali ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, titolari di redditi inferiori ad € 10.300,00 annui) e come dichiarato dalla stessa Fondazione l’andamento economico dell’Avvocatura è regredito a livello degli anni ’90 (vedasi Articolo sui redditi degli Avvocati dichiarati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per l’anno 2011 pubblicati sulla rivista “La previdenza forense” n° 2/2013);
G) nelle more il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha arbitrariamente modificato due principi fondamentali del proprio assetto normativo e precisamente il principio dell’iscrizione a domanda e l’infrazionabilità dell’anno introducendo altresì tutta una serie di benefici ed esenzioni non sorrette da proiezioni attuariali;
DIRITTO
A) Non sostenibilità finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e, di conseguenza, illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla stessa.
A seguito della privatizzazione, che risale agli anni 1994 – 1995, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è una Fondazione di diritto privato, la quale ha rinunciato alla garanzia dello Stato (decreto legislativo n ° 509 del 30 giugno 1994). Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 24, della legge n° 214/2011 la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deve dimostrare di avere la stabilità economico finanziaria per almeno 50 anni.
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è finanziata dal sistema a ripartizione e liquida, attualmente, le pensioni con il sistema c.d. retributivo corretto.
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha dato prova della stabilità cinquantennale con il Bilancio Tecnico dal quale, tuttavia, risulta che sono stati proiettati nel tempo valori completamente diversi da quelli reali, ancorché in ossequio alla conferenza dei servizi interministeriale. E’ lo stesso attuario, alla pag. 36 del suo elaborato, che ricorda come il bilancio tecnico, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, produce risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l’andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se e solo se le ipotesi demografiche e finanziaria poste a base delle elaborazioni troveranno reale conferma nella realtà.
Rimanere in un sistema reddituale significa, infatti, continuare a fare delle promesse pensionistiche a priori, basate cioè sui tassi di rendimento impliciti nel sistema stesso, ovvero contenuti nelle sue regole di calcolo, tassi che risultano sostenibili solo se gli effettivi andamenti dei tassi determinanti per la sostenibilità, che sono prima di tutto quello di variazione di una adeguata parte della massa reddituale e quello di rendimento del patrimonio, risultano non inferiori a quelli impliciti.
Si rileva che sebbene la valutazione di sostenibilità per previsione normativa debba essere effettuata mediante le proiezioni attuariali, tuttavia, la medesima previsione normativa ha dimenticato di imporre la verifica a posteriori delle ipotesi utilizzate.
Pertanto, nel successivo Bilancio Tecnico si possono riutilizzare le ipotesi di rendimento esplicito ed implicito del sistema utilizzate nel precedente Bilancio Tecnico anche se, alla prova dei fatti, si sono rivelate assolutamente infondate in quanto eccessivamente ottimistiche.
In tale modo nella realtà virtuale futura del sistema pensionistico rappresentata dalla previsione attuariale del nuovo bilancio tecnico si determina una sostenibilità basata su tassi di rendimento che la realtà ha smentito.
Pertanto, nel successivo Bilancio Tecnico si possono riutilizzare le ipotesi di rendimento esplicito ed implicito del sistema utilizzate nel precedente Bilancio Tecnico anche se, alla prova dei fatti, si sono rivelate assolutamente infondate in quanto eccessivamente ottimistiche.
In tale modo nella realtà virtuale futura del sistema pensionistico rappresentata dalla previsione attuariale del nuovo bilancio tecnico si determina una sostenibilità basata su tassi di rendimento che la realtà ha smentito.
Il problema è che, in tale caso, cioè se i tassi determinanti per la sostenibilità risultano nella realtà inferiori a quelli impliciti - e ciò accade quasi sempre, come tutta l'esperienza dimostra - perché i tassi impliciti nelle regole di calcolo della pensione sono troppo elevati - in una logica di tipo reddituale la promessa pensionistica è formulata già in termini di prestazione e, quindi, basandosi sul principio giuridico del diritto acquisito, deve essere comunque rispettata. Questo fatto determina un ulteriore disavanzo del sistema, disavanzo che risulta "scaricato" sulle generazioni future, con evidente dispregio del principio di equità intergenerazionale e con un'ulteriore compromissione della sostenibilità in quanto basata su di un indebitamento che non può che crescere a dismisura come l'esperienza del debito pubblico italiano dimostra. Si ritiene che la sostenibilità di una Cassa, quand'anche adotti il sistema di calcolo contributivo, debba essere di tipo logico (prof. Massimo Angrisani in www.logicaprevidenziale.it).
La logica e la prassi dei sistemi contributivi consentono di riconoscere a posteriori i rendimenti sui contributi versati: tali rendimenti debbono essere commisurati alla effettiva crescita di una adeguata parte della massa reddituale e all'effettivo rendimento del patrimonio.
E’ necessario, infatti, sapere che il tasso di crescita di una adeguata parte della massa reddituale è un tasso di rendimento potenzialmente riconoscibile al debito del sistema. E’ necessario, pertanto, valutare il debito del sistema pensionistico, variabile fondamentale per calcolare il rendimento che il sistema può riconoscere.
Non è sufficiente valutare la spesa futura per anni di gestione mediante le proiezioni del bilancio tecnico.
Non è sufficiente valutare la spesa futura per anni di gestione mediante le proiezioni del bilancio tecnico.
Occorre, quindi, che i rendimenti che il sistema riconosce al debito pensionistico siano correlati a quelli effettivamente prodotti annualmente dallo stesso.
In questo modo il debito del sistema cresce in modo correlato ai rendimenti in grado di sostenerlo e, quindi, tale sostenibilità risulta logicamente conseguibile.
In questo modo il debito del sistema cresce in modo correlato ai rendimenti in grado di sostenerlo e, quindi, tale sostenibilità risulta logicamente conseguibile.
Oggi si sta cercando di accreditare l'utilizzo dell'approccio stocastico per le proiezioni attuariali come strumento idoneo a rafforzarne l'efficienza.
Ricordiamo che l'utilizzo dei modelli stocastici è stato pesantemente ridimensionato nel settore finanziario nel quale tali modelli hanno dimostrato la loro rischiosità. Non bisogna dimenticare che l'enorme crisi che ha colpito in questi ultimi anni non solo i mercati finanziari ma anche l'economia reale ha tratto origine anche dalla creazione di innumerevoli titoli derivati e strutturati «garantiti dall'approccio modellistico stocastico».
Ricordiamo che l'utilizzo dei modelli stocastici è stato pesantemente ridimensionato nel settore finanziario nel quale tali modelli hanno dimostrato la loro rischiosità. Non bisogna dimenticare che l'enorme crisi che ha colpito in questi ultimi anni non solo i mercati finanziari ma anche l'economia reale ha tratto origine anche dalla creazione di innumerevoli titoli derivati e strutturati «garantiti dall'approccio modellistico stocastico».
Da ultimo è evidente che l'asset liability management è tanto più efficiente quanto più i tassi passivi riconosciuti dal sistema pensionistico alle sue liabilities, cioè alle pensioni, sono agganciati ai tassi attivi per il sistema effettivamente prodotti, cioè a quelli connessi alla effettiva crescita di una adeguata parte della massa reddituale e a quelli connessi agli effettivi rendimenti finanziari prodotti dal patrimonio.
Ora è interessante notare che con le linee guida del Bilancio Tecnico della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dimostra di avere il saldo previdenziale attivo per 50 anni a condizione che: a) la categoria aumenti di numero; b) il reddito degli avvocati aumenti; c) il volume di affari aumenti; d) il rendimento del patrimonio aumenti.
Tutti dati smentiti dalla stessa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in intestazione che nella sua Rivista “La Previdenza Forense” n° 2/2013 e nel Bilancio Consuntivo 2013 vede i redditi dichiarati alla Cassa di categoria precipitati a quelli degli anni 90.
Si è di fronte ad un derivato previdenziale costruito su ipotesi che già oggi si sa che difficilmente si verificheranno come già avvenuto negli anni appena trascorsi, fatta eccezione per la numerosità della categoria per la quale però si invoca il numero chiuso!
Orbene nelle more sono intervenuti degli autentici sconvolgimenti demografici ed economici della gestione perché l’art. 21 della Legge n° 247/2012 ha imposto a tutti gli iscritti agli Albi la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (si tratta di iscrivere circa 56.000 avvocati iscritti ai COA territoriali ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, titolari di redditi inferiori ad € 10.300,00 annui) e come dichiarato dalla stessa Fondazione l’andamento economico dell’Avvocatura è regredito a livello degli anni ’90.
Nelle more il Comitato dei Delegati di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha approvato il Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n° 247/2012.
Con tale Regolamento la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha arbitrariamente modificato due principi fondamentali del proprio assetto normativo e, precisamente, il principio dell’iscrizione a domanda e l’infrazionabilità dell’anno introducendo, altresì, tutta una serie di benefici ed esenzioni non sorrette da proiezioni attuariali.
I presupposti di fatto indicati sono assolutamente incontestabili perché risultano dagli atti ufficiali di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Si ripete che il ricorrente, classe …………, andrà in pensione al compimento del settantesimo anno di età e oggi non ha la garanzia in ordine all’adempimento dell’obbligazione previdenziale a carico di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
L’art. 24, comma 24, della Legge n° 214/2011 così dispone: “24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Tutti dati smentiti dalla stessa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in intestazione che nella sua Rivista “La Previdenza Forense” n° 2/2013 e nel Bilancio Consuntivo 2013 vede i redditi dichiarati alla Cassa di categoria precipitati a quelli degli anni 90.
Si è di fronte ad un derivato previdenziale costruito su ipotesi che già oggi si sa che difficilmente si verificheranno come già avvenuto negli anni appena trascorsi, fatta eccezione per la numerosità della categoria per la quale però si invoca il numero chiuso!
Orbene nelle more sono intervenuti degli autentici sconvolgimenti demografici ed economici della gestione perché l’art. 21 della Legge n° 247/2012 ha imposto a tutti gli iscritti agli Albi la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (si tratta di iscrivere circa 56.000 avvocati iscritti ai COA territoriali ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, titolari di redditi inferiori ad € 10.300,00 annui) e come dichiarato dalla stessa Fondazione l’andamento economico dell’Avvocatura è regredito a livello degli anni ’90.
Nelle more il Comitato dei Delegati di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha approvato il Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n° 247/2012.
Con tale Regolamento la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha arbitrariamente modificato due principi fondamentali del proprio assetto normativo e, precisamente, il principio dell’iscrizione a domanda e l’infrazionabilità dell’anno introducendo, altresì, tutta una serie di benefici ed esenzioni non sorrette da proiezioni attuariali.
I presupposti di fatto indicati sono assolutamente incontestabili perché risultano dagli atti ufficiali di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Si ripete che il ricorrente, classe …………, andrà in pensione al compimento del settantesimo anno di età e oggi non ha la garanzia in ordine all’adempimento dell’obbligazione previdenziale a carico di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
L’art. 24, comma 24, della Legge n° 214/2011 così dispone: “24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.” Orbene, se si fa affidamento sui dati reali e non quelli attesi dalla conferenza interministeriale la sostenibilità per 50 anni NON esiste più.
È evidente che nel rapporto previdenziale, intanto vi può essere l’obbligo all’iscrizione e alla contestuale contribuzione, in quanto vi sia la garanzia da parte dell’Ente alla sua solvibilità che richiede, quindi, la stabilità economico – finanziaria di lungo periodo.
L’esatta situazione di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in termini di funding ratio risulta obiettivamente dai report ALM – Asset Liability Management - che è in possesso della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e che misura la gestione dell’attivo in funzione del passivo e dei quali si chiede l’esibizione. Ove dall’insieme di tali atti, BILANCIO ATTUARIALE E REPORT ALM, non risultasse comprovata la stabilità economico finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il periodo di 50 anni, così come previsto dalle vigenti disposizioni proiettando i dati reali desumibili dalla media degli ultimi dieci anni come risultano dai bilanci di esercizio, il ricorrente, iscritto d’ufficio, ha un diritto soggettivo perfetto assai rilevante a far dichiarare illegittima la sua iscrizione officiosa.
Ove non sussista la stabilità economico-finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, infatti, ai sensi dell’art. 24, comma 24 della Legge n° 214/2011, la medesima Fondazione dovrà optare per il sistema di calcolo contributivo nel rispetto del pro rata temporis così come disposto dalla norma appena citata; di talché il ricorrente, rimesso da parte dell’On. Giudicante adito l’art. 21 della Legge n° 247/2012 alla Corte Costituzionale per illegittimità dello stesso ai sensi degli artt. 3 e 38 Costituzione anche in relazione a quanto statuito dalla sentenza della Suprema Corte con Sentenza n° 17892/2014 - ove non sia interpretato nel senso costituzionalmente corretto e cioè di subordinare la iscrizione di ufficio alla stabilità economico finanziaria reale di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per i prossimi 50 anni - ha il diritto di non essere iscritto alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense.
Vi è, infine, da considerare che la stessa Nota del Ministero Vigilante sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dà atto della indeterminatezza delle ipotesi attuariali inerenti alla sostenibilità finanziaria dell’Ente, in considerazione del turn-over indotto dalla Legge:
È evidente che nel rapporto previdenziale, intanto vi può essere l’obbligo all’iscrizione e alla contestuale contribuzione, in quanto vi sia la garanzia da parte dell’Ente alla sua solvibilità che richiede, quindi, la stabilità economico – finanziaria di lungo periodo.
L’esatta situazione di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in termini di funding ratio risulta obiettivamente dai report ALM – Asset Liability Management - che è in possesso della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e che misura la gestione dell’attivo in funzione del passivo e dei quali si chiede l’esibizione. Ove dall’insieme di tali atti, BILANCIO ATTUARIALE E REPORT ALM, non risultasse comprovata la stabilità economico finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il periodo di 50 anni, così come previsto dalle vigenti disposizioni proiettando i dati reali desumibili dalla media degli ultimi dieci anni come risultano dai bilanci di esercizio, il ricorrente, iscritto d’ufficio, ha un diritto soggettivo perfetto assai rilevante a far dichiarare illegittima la sua iscrizione officiosa.
Ove non sussista la stabilità economico-finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, infatti, ai sensi dell’art. 24, comma 24 della Legge n° 214/2011, la medesima Fondazione dovrà optare per il sistema di calcolo contributivo nel rispetto del pro rata temporis così come disposto dalla norma appena citata; di talché il ricorrente, rimesso da parte dell’On. Giudicante adito l’art. 21 della Legge n° 247/2012 alla Corte Costituzionale per illegittimità dello stesso ai sensi degli artt. 3 e 38 Costituzione anche in relazione a quanto statuito dalla sentenza della Suprema Corte con Sentenza n° 17892/2014 - ove non sia interpretato nel senso costituzionalmente corretto e cioè di subordinare la iscrizione di ufficio alla stabilità economico finanziaria reale di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per i prossimi 50 anni - ha il diritto di non essere iscritto alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense.
Vi è, infine, da considerare che la stessa Nota del Ministero Vigilante sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dà atto della indeterminatezza delle ipotesi attuariali inerenti alla sostenibilità finanziaria dell’Ente, in considerazione del turn-over indotto dalla Legge:
Si ribadisce, conclusivamente, che l’ultimo Bilancio Tecnico che garantisce la stabilità cinquantennale di cui alla Legge n° 214/2012 è stato ottenuto proiettando non i dati reali di numerosità, reddittività, volume d’affari e rendimento del patrimonio dell’Avvocatura, ma i dati offerti dalla Conferenza interministeriale dei servizi che prevedono redditi e volumi di affari in costante aumento.
Quando, invero la reddittività e il volume d’affari degli avvocati italiani è regredito a quello della fine degli anni ’90. Inoltre, la pensione è una aspettativa a formazione progressiva e non un diritto in senso stretto, in quanto si forma col passare degli anni.
Il punto è garantire la certezza del diritto (o l'aspettativa), ovvero garantire nei confronti di chi oggi entra in Cassa, una prestazione verosimilmente certa.Se, la necessità di garantire i diritti quesiti oppure il pro rata, come afferma la Cassazione anche nell'ultima sentenza relativa alla Cassa dei Ragionieri, sta nell'esigenza primaria di garantire la certezza del diritto nel tempo, la stessa certezza è oggi requisito indispensabile a presidio della certezza dell'aspettativa del nuovo professionista che accede al sistema previdenziale.
Nessuno, ad esempio, investe in un sistema dove le regole del gioco sono falsate sin dall'inizio e ciò, a maggior ragione quando sono in gioco diritti previdenziali, nei confronti dei quali occorre una maggiore trasparenza.
Per le ragioni di bilancio enucleate supra, non vi è alcuna certezza che le prestazioni ipotizzate siano in futuro concesse e ciò perché il sistema non regge per tabulas dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio.
Un sistema che non si regge su solidi base matematiche viola anche indirettamente l'art.3 Cost., laddove consente ad alcuni di ricevere certezze, ovvero i diritti quesiti intoccabili (i già pensionati) e nega ad altri un futuro dignitoso.
Quando, invero la reddittività e il volume d’affari degli avvocati italiani è regredito a quello della fine degli anni ’90. Inoltre, la pensione è una aspettativa a formazione progressiva e non un diritto in senso stretto, in quanto si forma col passare degli anni.
Il punto è garantire la certezza del diritto (o l'aspettativa), ovvero garantire nei confronti di chi oggi entra in Cassa, una prestazione verosimilmente certa.Se, la necessità di garantire i diritti quesiti oppure il pro rata, come afferma la Cassazione anche nell'ultima sentenza relativa alla Cassa dei Ragionieri, sta nell'esigenza primaria di garantire la certezza del diritto nel tempo, la stessa certezza è oggi requisito indispensabile a presidio della certezza dell'aspettativa del nuovo professionista che accede al sistema previdenziale.
Nessuno, ad esempio, investe in un sistema dove le regole del gioco sono falsate sin dall'inizio e ciò, a maggior ragione quando sono in gioco diritti previdenziali, nei confronti dei quali occorre una maggiore trasparenza.
Per le ragioni di bilancio enucleate supra, non vi è alcuna certezza che le prestazioni ipotizzate siano in futuro concesse e ciò perché il sistema non regge per tabulas dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio.
Un sistema che non si regge su solidi base matematiche viola anche indirettamente l'art.3 Cost., laddove consente ad alcuni di ricevere certezze, ovvero i diritti quesiti intoccabili (i già pensionati) e nega ad altri un futuro dignitoso.
B) Violazione del principio di non discriminazione in base alle differenze reddituali, discriminazione vietata dal Diritto Europeo.
La pensione è una aspettativa a formazione progressiva e non un diritto in senso stretto, in quanto si forma col passare degli anni. Il punto è garantire la certezza del diritto (o l'aspettativa), ovvero garantire nei confronti di chi oggi entra in Cassa, una prestazione verosimilmente certa.
Se, la necessità di garantire i diritti quesiti oppure il pro rata, come afferma la Cassazione anche nell'ultima sentenza relativa alla Cassa dei Ragionieri, sta nell'esigenza primaria di garantire la certezza del diritto nel tempo, la stessa certezza è oggi requisito indispensabile a presidio della certezza dell'aspettativa del nuovo professionista che accede al sistema previdenziale.
Nessuno, ad esempio, investe in un sistema dove le regole del gioco sono falsate sin dall'inizio e ciò, a maggior ragione quando sono in gioco diritti previdenziali, nei confronti dei quali occorre una maggiore trasparenza.
Per le ragioni di bilancio enucleate supra, non vi è alcuna certezza che le prestazioni ipotizzate siano in futuro concesse e ciò perché il sistema non regge per tabulas dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio.
Un sistema che non si regge su solidi base matematiche viola anche indirettamente l'art.3 Cost., laddove consente ad alcuni di ricevere certezze, ovvero i diritti quesiti intoccabili (i già pensionati) e nega ad altri un futuro dignitoso. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale il trattamento pensionistico assolve una funzione sociale e alimentare.
Da questo presupposto, il Regolamento appare irrazionale poiché non garantisce alcuna pensione dignitosa frustando le aspettative del professionista in violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., ed è allo stesso tempo irrazionale poiché formalmente sembra assicurare un trattamento pensionistico che nei fatti non sussisterà vista l'inadeguatezza del bilancio secondo parametri attuariali reali. Ma è, altresì, irragionevole anche nella misura in cui, secondo un'ottica di bilanciamento dei principi costituzionali tra due opposte valutazioni, ovvero quella di garantire una esenzione a chi vive al di sotto della soglia di povertà e quella di garantire agli stessi un trattamento previdenziale che operi per il futuro imponendo già oggi una prestazione che nei fatti non è esigibile, il Regolamento opta irragionevolmente per la seconda scelta, ledendo nell'immediatezza il diritto fondamentale a vivere dignitosamente e di riflesso consentendo l'esclusione dalla professione.
Ed, inoltre, viola l'art.3 e 53 Cost. nella misura in cui la prestazione previdenziale è irragionevole perché grava in misura maggiore ed ingiustificata su chi non può disporre di un reddito adeguato rispetto a chi non possiede, in special modo quando questo è prodotto in virtù della posizione di rendita acquisita sul mercato (per amicizia ovvero per parentela).
Occorre evidenziare, pertanto, che il sistema professionale forense è un sistema concorrenziale distorto, nel quale alcuni professionisti hanno un "valore di avviamento" già in partenza rispetto ad altri che accedono senza aiuti "economici familistici".
Inoltre, la solidarietà e le agevolazioni concesse dal sistema di cui al Regolamento è solo apparente e, quindi, irragionevole, in quanto non sono legate al reddito ma alla durata della carriera professionale: all'ottavo anno, i benefici vengono meno non perché si supera (magari!) effettivamente il reddito sotto i parametri, ma perché si superano gli 8 anni di carriera professionale.
Si presuppone, quindi, illogicamente, considerato l'andamento in picchiata dei redditi dell'Avvocatura, un successo professionale automatico. E' da notare come l'art.36 e 38 Cost. stabiliscono principi giuridici secondo i quali un trattamento pensionistico è costituzionalmente adeguato allorquando questo garantisca i mezzi per fronteggiare dignitosamente la propria vita.
Invero, sia la frazionabilità dell'anno, sia l'importo "modesto", sia il mancato equilibrio di bilancio non garantiranno nel tempo alcuna pensione, ragion per cui già oggi la finalità perseguita dalla norma è fittizia, ovvero la norma persegue un altro scopo.
Inoltre, la Sentenza del 3 settembre 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilisce che il diritto europeo osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale, l’applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, di talché, mutatis mutandis, appare conseguente come il diritto comunitario osta, a maggior ragione, anche al Regolamento per cui è il presente Ricorso, quale normativa nazionale, stante la discriminazione operata a seconda delle differenze reddituali percepite dai professionisti forensi.
Se, la necessità di garantire i diritti quesiti oppure il pro rata, come afferma la Cassazione anche nell'ultima sentenza relativa alla Cassa dei Ragionieri, sta nell'esigenza primaria di garantire la certezza del diritto nel tempo, la stessa certezza è oggi requisito indispensabile a presidio della certezza dell'aspettativa del nuovo professionista che accede al sistema previdenziale.
Nessuno, ad esempio, investe in un sistema dove le regole del gioco sono falsate sin dall'inizio e ciò, a maggior ragione quando sono in gioco diritti previdenziali, nei confronti dei quali occorre una maggiore trasparenza.
Per le ragioni di bilancio enucleate supra, non vi è alcuna certezza che le prestazioni ipotizzate siano in futuro concesse e ciò perché il sistema non regge per tabulas dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio.
Un sistema che non si regge su solidi base matematiche viola anche indirettamente l'art.3 Cost., laddove consente ad alcuni di ricevere certezze, ovvero i diritti quesiti intoccabili (i già pensionati) e nega ad altri un futuro dignitoso. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale il trattamento pensionistico assolve una funzione sociale e alimentare.
Da questo presupposto, il Regolamento appare irrazionale poiché non garantisce alcuna pensione dignitosa frustando le aspettative del professionista in violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., ed è allo stesso tempo irrazionale poiché formalmente sembra assicurare un trattamento pensionistico che nei fatti non sussisterà vista l'inadeguatezza del bilancio secondo parametri attuariali reali. Ma è, altresì, irragionevole anche nella misura in cui, secondo un'ottica di bilanciamento dei principi costituzionali tra due opposte valutazioni, ovvero quella di garantire una esenzione a chi vive al di sotto della soglia di povertà e quella di garantire agli stessi un trattamento previdenziale che operi per il futuro imponendo già oggi una prestazione che nei fatti non è esigibile, il Regolamento opta irragionevolmente per la seconda scelta, ledendo nell'immediatezza il diritto fondamentale a vivere dignitosamente e di riflesso consentendo l'esclusione dalla professione.
Ed, inoltre, viola l'art.3 e 53 Cost. nella misura in cui la prestazione previdenziale è irragionevole perché grava in misura maggiore ed ingiustificata su chi non può disporre di un reddito adeguato rispetto a chi non possiede, in special modo quando questo è prodotto in virtù della posizione di rendita acquisita sul mercato (per amicizia ovvero per parentela).
Occorre evidenziare, pertanto, che il sistema professionale forense è un sistema concorrenziale distorto, nel quale alcuni professionisti hanno un "valore di avviamento" già in partenza rispetto ad altri che accedono senza aiuti "economici familistici".
Inoltre, la solidarietà e le agevolazioni concesse dal sistema di cui al Regolamento è solo apparente e, quindi, irragionevole, in quanto non sono legate al reddito ma alla durata della carriera professionale: all'ottavo anno, i benefici vengono meno non perché si supera (magari!) effettivamente il reddito sotto i parametri, ma perché si superano gli 8 anni di carriera professionale.
Si presuppone, quindi, illogicamente, considerato l'andamento in picchiata dei redditi dell'Avvocatura, un successo professionale automatico. E' da notare come l'art.36 e 38 Cost. stabiliscono principi giuridici secondo i quali un trattamento pensionistico è costituzionalmente adeguato allorquando questo garantisca i mezzi per fronteggiare dignitosamente la propria vita.
Invero, sia la frazionabilità dell'anno, sia l'importo "modesto", sia il mancato equilibrio di bilancio non garantiranno nel tempo alcuna pensione, ragion per cui già oggi la finalità perseguita dalla norma è fittizia, ovvero la norma persegue un altro scopo.
Inoltre, la Sentenza del 3 settembre 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilisce che il diritto europeo osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale, l’applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, di talché, mutatis mutandis, appare conseguente come il diritto comunitario osta, a maggior ragione, anche al Regolamento per cui è il presente Ricorso, quale normativa nazionale, stante la discriminazione operata a seconda delle differenze reddituali percepite dai professionisti forensi.
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Tutto ciò premesso, l’istante, come in atti domiciliato
CHIEDE
che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, poiché non sussiste la stabilità economico-finanziaria della Cassa Forense ai sensi dell’art. 24, comma 24 della Legge n° 214/2011 e poiché la medesima Fondazione dovrà optare per il sistema di calcolo contributivo nel rispetto del pro rata temporis così come disposto dalla norma appena citata, esoneri l’odierno esponente dall’iscrizione officiosa al sodalizio previdenziale ovvero subordini la iscrizione d’ ufficio alla stabilità economico-finanziaria reale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per i prossimi 50 anni.
Altresì, si fa formale istanza alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dell’esibizione dei report ALM dal 2008 ad oggi.
lì,
Avv.
Per scaricare e stampare il file clicca QUI
oppure clicca sul link http://www.facebook.com/groups/472538509530418/687664608017806/
Sull'argomento vedi:
- Circola on line in questi giorni su fb una comunicazione inviata da un avvocato a Cassa forense. Che ne pensate? | L'oggetto: rinuncia alle prestazioni di Cassa Forense e richiesta di ripetizione dei contributi erogati | #avvocati
Rassegna News Giuridiche a cura di avv. Gabriella Filippone
Blog: studio legale avvocato Gabriella Filippone
A voi si apre il file per scaricare il ricorso? A me no.
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