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Il reato di tortura è previsto dalla legge 14 luglio 2017 n. 110, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2017.
Le principali novità introdotte da un provvedimento attorno al quale si sono sviluppate contrapposizioni e polemiche tra le forze politiche e nell'opinione pubblica, anche sulla scia di alcuni gravi episodi di cronaca:
- Tortura: il nuovo art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chi “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa…, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.La fattispecie è aggravata - da 5 a 12 anni di reclusione - se i fatti di cui sopra “sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.Restano fuori dall’area della punibilità le “sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.Ulteriori aggravanti sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino:
- una lesione personale: la pena è aumentata fino a 1/3;
- una lesione personale grave: aumento di 1/3;
- una lesione personale gravissima: aumento della metà;
- la morte quale conseguenza non voluta: 30 anni di reclusione;
- la morte quale conseguenza voluta: ergastolo
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter): si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio "il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso".
- Modifica all'art. 191 c.p.p. in tema di prove illegittimamente acquisite: il nuovo comma 2-bis stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
- Ulteriori disposizioni prevedono:
- il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, quando vi siano "fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura"; a tal fine si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;
- l'esclusione dall'immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale; in tali lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, in caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
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