martedì 19 dicembre 2017

SI FESTEGGIA: CF MI HA CANCELLATA | Nothing Else Matters




"CARA" CASSA FORENSE NON CI PENSO PROPRIO A FARE RECLAMO.

MI VA BENISSIMO DI NON ESSERE ISCRITTA E DI NON FARE PARTE DI UN SISTEMA A PERDERE COME QUELLO DA VOI CONGEGNATO. 

CONTINUATE A "PRODIGARVI" PER I VOSTRI ISCRITTI E SOLO PER LORO. CONTENTI LORO SIETE A POSTO (o ca' loro, per dirlo alla Proietti). E' ovvio dipende dai singoli punti di vista. 

NON APPREZZO LE VOSTRA PRESUNTA LUNGIMIRANZA, LE VOSTRE TATTICHE ESPANSIVE  e il VOSTRO caspitro di WELFARE. 

RESTATE FUORI COME SAPETE RESTARE, FUORI APPUNTO, DALLA REALTA'.

Siete voi ad avere bisogno di me, non io di voi. Get out! 




Nothing Else Matters



ADIEU CASSA FORENSE DETESTO I GUAI DA TE PROCURATI  A TANTI AVVOCATI e pure a me


Chansons pour cassà forensè: TU FAI SCHIFO SEMPRE




GIGI PROIETTI - NUN ME ROMPE ER CA'





IL MESSAGGIO PEC DI CASSA FORENSE:

Oggetto:
Cancellazione Cassa art. 6 del
Regolamento di attuazione ex
art. 21, commi 8 e 9, l.
247/2012

EGREGIO AVVOCATO
(...)
Le comunico che la Giunta Esecutiva, nella seduta del 24/11/2017, preso atto
della Sua sospensione volontaria ex art. 20, secondo comma, della legge 247/2012, ha
deliberato di procedere alla Sua cancellazione dalla Cassa dal 15/09/2016 come
previsto dall’art. 6 del Regolamento di attuazione ex art. 21, commi 8 e 9, della
suddetta Legge.
Conseguentemente si è provveduto all’annullamento delle eventuali richieste di
pagamento dei contributi non più dovuti.
La informo che qualora dalla verifica della Sua posizione, sia emerso un debito
contributivo, troverà in allegato il/i relativo/i prospetto/i.
Avverso la predetta delibera è ammesso, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto,
reclamo al Consiglio di Amministrazione da presentarsi mediante raccomandata con
avviso di ricevimento entro un mese dalla data di ricevimento della presente
comunicazione utilizzando l’apposito modulo presente nel sito internet
www.cassaforense.it.
Ai sensi dell’art. 443 c.p.c., la domanda giudiziaria relativa alle controversie in
materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano
esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciale per la composizione in sede
amministrativa.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio



Metallica -/ Nothing Else Matters [Live Nimes 2009] 1080p HD(37,1080p)/HQ



lunedì 18 dicembre 2017

Sospensione e censura per l'avvocato che promuove diversi pignoramenti contro lo stesso debitore

Titolo:  Legali, limite ai pignoramenti
Autore:  Adelaide Caravaglios
Fonte:  Italia Oggi - Affari legali  



Dicembre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone |
Rassegna e commenti notizie on line



Rischia la sospensione l'avvocato che promuove diverse procedure di pignoramento contro lo stesso debitore.






Lo afferma la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 27897/2017, intervenuta su un ricorso avverso la sentenza del Cnf, a seguito della quale veniva confermata la condanna per aver promosso 52 procedure esecutive contro il medesimo debitore, di conseguenza,comminata la sanzione della censura










La Suprema corte ha ribadito l'art. 66 del Codice deontologico, così come riformato, secondo cui il legale non deve aggravare con onerose e plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela della parte assistita; ove, tuttavia, violi il suddetto obbligo verrà sanzionato con la censura.
***

Femminicidio: bisognerebbe riconoscere lo stato di emergenza (Barbara Alberti)

TitoloBarbara Alberti: "Renzi, Di Maio e Berlusconi? Voglio Pannella e Berlinguer, non degli ometti dannosi fieri della loro ignoranza"

Barbara Alberti parla ad Huffpost: "Come si fa a scegliere fra Renzi, Di Maio e Berlusconi? È come scegliere tra il gatto e la volpe"

Articolo di Flavia Piccinini



Dicembre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone |
Rassegna e commenti notizie on line




L'intervista con Barbara Alberti: una donna che nel corso della sua vita è stata, ed è tuttora, scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, conduttrice radiotelevisiva e opinionista. Magrissima, con degli occhi che sono spilli, un viso sottile.

"Ha definito le pene per chi stupra ridicole. Quale sarebbe secondo lei una pena equa per chi commette un femminicidio?
Bisognerebbe riconoscere lo stato di emergenza. È il tipo di delitto più frequente. Se fossimo noi ad ammazzare duecento maschi all'anno, fioccherebbero gli ergastoli. Uccidere è un atto titanico, un esorcismo dell'assassino verso la propria morte. È l'atto primario di chi rinnega il patto sociale. Il delitto è un atto estremo, e va onorato con una pena adeguata. Ho orrore della pena di morte quanto dell'indulgenza verso l'assassino. C'è dietro lo stesso disprezzo verso la vita umana, la stessa sorda immoralità.

La donna è ancora oggi il sesso debole?
No, la donna è un sesso fortissimo e oppresso. Ma più che mai capace di essere pienamente, di avere pietà, e la facoltà del sogno. Le donne ridono. È una ricchezza incalcolabile."


Chi è Barbara Alberti

È anche coautrice di sceneggiature cinematografiche, tra cui Il portiere di notte di Liliana Cavani (1974, collaboratrice), Io sto con gli ippopotami (1979), Monella (1998) e Melissa P.(2005), e autrice di testi teatrali (Ecce homo).
A partire dal 2009 tiene una pungente rubrica settimanale (La posta di Barbara Alberti) su Il Fatto Quotidiano.
Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi. 
È stata iscritta al Partito Radicale.

    Fonte: Wikipedia




    Opinionista (La fattoria e nel 2008, brillantemente, Chiambretti c’è). Conduce La guardiana del faro su Radio 24, che è anche il titolo del suo ultimo libro (Imprimatur 2013).
    • «È matta, felicemente, gioiosamente pazza. Trucca il suo passato ma lo trucca in peggio. Ha pudore della sua generosità, della sua intelligenza e racconta tutto ciò che la fa apparire nella luce peggiore. Una forma perversa di narcisismo. La velocità folle delle sue frasi sembrerebbe indizio di confusione, invece vuol dire grande voglia di comunicare e supremo trionfo del dubbio» (Claudio Sabelli Fioretti).
    • E' stata famosa curatrice della rubrica delle lettere di Amica: «Paolo Pietroni, allora direttore, era antipaticissimo ma geniale». Dal 2009 ha una rubrica di posta sul Fatto Quotidiano. 
    Non si è mai separata dal produttore cinematografico Amedeo Pagani, da cui ha avuto due figli.  Pagani e la Alberti si sono sposati tre volte: all’inizio a Londra per far contento il padre di lei, poi nell’Abbazia di Casamari in Ciociaria per far contenta la madre di lui che ignorava le nozze londinesi (per questa madre bisognò organizzare anche una festa di fidanzamento per trecento invitati alla Casina Valadier di Roma, la Alberti si presentò con i capelli rasati a zero), e un’ultima volta «in casa di nonno Ananìa, padre di mio padre, con tanto di balli sull’aia». Lui se ne andò poi di casa nell’80 e tornò quindici anni dopo per via dei figli. Non hanno mai divorziato e la Alberti lo definisce sul suo sito «allora marito, oggi un caro parente».


    domenica 17 dicembre 2017

    Senza più commenti: cancellata da CF e ed altre storiacce

    IL POTERE FORENSE CI USA COME PUPAZZI
    Nessuno si lasci annebbiare dal titolo. Ovvio che i Colleghi non sono pupazzi. Non sono in discussione i colleghi. Il commento è per il trattamento elargito da CF a tanti colleghi. Il senso è questo. Non va equivocato.

    L'ESPERIENZA DI UNA COLLEGA E CHISSA' DI QUANTI ALTRI COLLEGHI

    "Sono un Avvocato del foro di Messina e se mi sono determinata a parlare del mio caso è perché coltivo la speranza che possa dare coraggio a chi si sente vessato e, sotto il peso dei balzelli, ha pensato di gettare la spugna e cancellarsi dall´Albo.

    Nell´anno 1996 richiedevo l´iscrizione alla Cassa Forense per poter godere di una tutela previdenziale. In una realtà depressa come quella della mia città, a fronte di guadagni poco consistenti, versavo il minimo contributivo, sino a quando nell´anno 2004 la Cassa deliberava la mia cancellazione d´ufficio per mancato raggiungimento dei minimi reddituali, con conseguente restituzione dei contributi versati (possibilità all´epoca ancora consentita).

    La cancellazione d´ufficio, per me che interpreto la professione come, oserei dire, una missione che svolgo compenetrandomi nei casi umani, con una dedizione assoluta alla causa, fu una profonda mortificazione, uno svilimento della mia dignità professionale in un´ottica che non condivido e che poneva il guadagno come requisito per inferire la continuità professionale e il diritto ad una tutela previdenziale.

    Continuai a mantenere l´iscrizione all´albo professionale e ad esercitare con discontinuità per una serie di vicende personali che mi impedirono di conseguire i livelli reddituali che avrebbero comportato l´obbligatorietà di una nuova iscrizione alla Cassa.

    In forza della legge 31 dicembre 2012, n. 247 la Giunta esecutiva della Cassa Forense nella seduta del 17.12.2014 deliberava la mia iscrizione d´ufficio a decorrere dall´anno 2014. Essendo stata negli anni 2013, 2014 percettore di un reddito annuo inferiore ad € 10.300,00, richiedevo l´applicazione dell´art. 9 del Regolamento di attuazione che prevede, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, la facoltà, per i percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300,00, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto, con il riconoscimento di un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell´intera annualità. Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense rigettava la mia richiesta, adducendo l´impossibilità di fruire dei suddetti benefici essendo già stata iscritta alla Cassa, deliberatamente ignorando che il regolamento in nessun punto parla di prima iscrizione, ma di primi otto anni di iscrizione.

    La lettura dell´art 9 del reg. di attuazione dell´art 21 della legge 247/12, propugnata da Cassa Forense, volta ad escluderne l´applicazione nei confronti di chi sia stato iscritto alla Cassa e poi cancellato, oltre a non essere conforme a giustizia perché concretizza una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovino nelle medesime condizioni reddituali, è contraddetta dalle ragioni che hanno portato alla sua introduzione. La ratio delle citate norme regolamentari non è infatti soltanto quella di agevolare i giovani avvocati che si affacciano per la prima volta sul mondo della libera professione forense, bensì quella di consentire ai professionisti percettori di un reddito professionale ai fini I.R.P.E.F. inferiore a € 10.300,00 la riduzione della metà del solo contributo soggettivo limitatamente all´arco temporale relativo ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa (non di prima iscrizione!!). Sarebbe pertanto irragionevole escludere dall´applicazione della normativa invocata chi sia stato cancellato dalla Cassa d´ufficio per difetto del requisito della continuità professionale e per il mancato raggiungimento dei parametri reddituali, e che oggi, al momento della iscrizione d´ufficio, si trovi nella stessa posizione di chi non sia mai stato iscritto.

    L´irragionevolezza assurge al massimo livello in quanto il versamento dei contributi è imposto a prescindere da ogni considerazione relativa all´età del soggetto che si iscrive all´Albo, il quale, dunque, potrebbe (come nel mio caso) non raggiungere in relazione all´età di iscrizione alla Cassa il numero di anni contributivi necessari per il conseguimento della pensione.
    La funzione solidaristica della contribuzione previdenziale viene, evidentemente, interpretata unilateralmente, in quanto nel caso in esame non verrebbe in alcun modo tutelata la funzione previdenziale della contribuzione versata.


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