lunedì 18 dicembre 2017

Sospensione e censura per l'avvocato che promuove diversi pignoramenti contro lo stesso debitore

Titolo:  Legali, limite ai pignoramenti
Autore:  Adelaide Caravaglios
Fonte:  Italia Oggi - Affari legali  



Dicembre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone |
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Rischia la sospensione l'avvocato che promuove diverse procedure di pignoramento contro lo stesso debitore.






Lo afferma la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 27897/2017, intervenuta su un ricorso avverso la sentenza del Cnf, a seguito della quale veniva confermata la condanna per aver promosso 52 procedure esecutive contro il medesimo debitore, di conseguenza,comminata la sanzione della censura










La Suprema corte ha ribadito l'art. 66 del Codice deontologico, così come riformato, secondo cui il legale non deve aggravare con onerose e plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela della parte assistita; ove, tuttavia, violi il suddetto obbligo verrà sanzionato con la censura.
***





Il pignoramento. Nozioni.
Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata.
È l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. da 491 a 497).


La legge consente strumenti di protezione del patrimonio opponibili ai creditori, come il conferimento dei beni a un fondo patrimoniale, oppure a un trust di diritto anglosassone.

Presupposti

E' necessaria la presenza di un titolo esecutivo e di un atto di precetto. Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica di quest'ultimo atto e dopo il decorso del termine per l'adempimento spontaneo in esso indicato. Tale termine non può essere minore di dieci giorni.

Effetti

I beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, essendo diretti al soddisfacimento delle pretese creditorie. Contro gli atti di disposizione materiale la garanzia è fornita in due modi:
  • preventivamente, attraverso l'istituto della custodia (artt. 520-522, 546, 559 e 560 c.p.c.);
  • successivamente, attraverso l'impiego delle pene (artt. 388 e 388 bis c.p.);
Atti di disposizione che non hanno effetto, posti in pregiudizio del creditore procedente e di quelli intervenuti, sono:
  • gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso in buona fede dei beni mobili non iscritti in pubblici registri;
  • le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
  • le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto e accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
  • le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;
  • le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa;
  • gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno come oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento;
  • gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se non trascritti anteriormente al pignoramento.

Forma dell'atto di pignoramento

Il pignoramento deve contenere, oltre l'ingiunzione di cui sopra (art. 492 c.p.c):
  • l'invito al debitore a fare dichiarazione di residenza - o ad eleggere domicilio - in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria del giudice;
  • l'avvertimento che il debitore possa chiedere, depositando apposita istanza in cancelleria, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Ciò depositando in cancelleria un'apposita istanza e una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.

Oggetto del pignoramento

Secondo l'art. 2740 del codice civile, la responsabilità patrimoniale del debitore comprende tutti i suoi beni presenti e futuri, con le limitazioni di legge.
Possono essere beni mobili e/o immobili o crediti, anche in possesso di terzi.
  • Se il debitore indica cose mobili, queste dal momento della dichiarazione sono considerate pignorate anche agli effetti della custodia e l'ufficiale giudiziario procede ad accedere al luogo in cui si trovano;
  • Se sono indicati beni immobili, l'ufficiale giudiziario procede con le forme dell'espropriazione immobiliare;
  • Se sono indicati crediti o cose mobili in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della sua dichiarazione.
Quando i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente ovvero appaia manifesta la lunga durata della loro liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori. Di tale dichiarazione viene redatto processo verbale, sottoscritto dal debitore.

Crediti e beni impignorabili

L'art. 545 c.p.c. specifica i crediti non pignorabili. Questi sono i crediti alimentari e quelli aventi come oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone in difficoltà economiche, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Inoltre, la legge dispone l'impignorabilità di beni aventi valore religioso, oppure che garantiscano il sostentamento del debitore e della sua famiglia almeno per un mese e, ancora, debbano essere conservati per l'adempimento di un pubblico servizio.
I crediti erogati da enti di assistenza sono oggetto di impignorabilità relativa, limitata alla quota di pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, in genere pari alla pensione sociale INPS riproporzionata al numero e reddito dei componenti il nucleo famigliare.
Il Dl n. 83/2015[1], modifica l'art. 545 del codice di procedura civile, e per la prima volta, oltre all' an, specifica il quantum, del minimo vitale non pignorabile, pari alla << misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà>> (per 13 mensilità).
Può essere pignorata, al massimo per il 20%, la quota eccedente questo reddito[2].
L'indennità mensile e la diaria dei parlamentari non possono essere sequestrate o pignorate (legge n. 1261/1965).[3]
È impignorabile l'unico immobile a uso abitativo di proprietà del debitore per soli debiti tributari, quindi soltanto da parte dell'agente di riscossione a favore della pubblica amministrazione (Art. 76 del D.P.R. n. 602/1973), che non è classificata di lusso e se il contribuente vi ha la residenza anagrafica. Resta pignorabile per debiti verso banche o cittadini privati di qualsiasi importo (quindi senza la soglia minima di 120.000, e di 20.000 euro per l'ipoteca), o per debiti tributari di almeno 120.000 euro verso immobili prima casa "di lusso" (e comunque se di categoria catastale A/8 e A/9). Resta pignorabile la prima casa, a prescindere dal reddito del proprietario, da parte di tutti i soggetti privati: banche o semplici cittadini. Per l'impignorabilita' rimane tutto invariato da Luglio 2017 con la nascita di Agenzia delle entrate-Riscossione al posto di Equitalia.
Anche l'impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia è vera solo in parte: infatti, Equitalia non può avviare il processo di pignoramento ma può costituirsi a processo avviato, tipico il caso dei ritardi nelle spese condominiali.
Fonte: Wikipedia









«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

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