FONTE: FACEBOOK | "ULISSE IO"
"(...) è stata, e viene lesa, la dignità dell’avvocato e l’interesse di quel Cittadino alla cui tutela dei diritti la funzione pubblica dell’avvocato è preposta.
Ad ogni modo a proposito della c.d. dignità della Persona umana, dimentichiamo, o facciamo finta di non vedere e di non capire, la sua grande rilevanza giuridica e sociale.
E pensare che il medesimo CNF in composizione giurisdizionale afferma (e quando lo fa, sempre con Sentenza pronunciata “In Nome del Popolo italiano” ed appellabile esclusivamente innanzi alla Cassazione a Sezioni Unite! Non dimentichiamocelo!) che “Il mancato rispetto della dignità della persona costituisce lesione del prestigio dell’avvocatura” e costituisce un requisito imprescindibile della condotta irreprensibile dell’avvocato.
Questo significa che se “il mancato rispetto della dignità” impedisce l’iscrizione all’Albo al contempo lo stesso è ostativo alla permanenza per chi è già iscritto; ed a maggior ragione lo sarà la ben più grave “lesione” del suddetto bene-valore costituzionalmente protetto.
Conseguenza obbligatoria di ciò ed alla luce dell’art. 3 della Carta fondativa di questa Repubblica, che riconosce la “pari dignità sociale” dei cittadini – quindi anche dei colleghi posti “artificiosamente” in sofferenza materiale e psicologica accertabile e documentabile pure dalle registrazioni audio integrali e dai verbali da me da sempre indicati – prima ancora di prescrivere d’essere uguali, è che alcune condotte tenute da Apicali forensi, sia del CNF che di CF, devono condurre alla c.d. “espulsione dal sistema” cui fa sempre riferimento l’esimio collega l’Avv. Nunzio Luciano presidente di Cassa Forense (v. supra).
Significativo, poi, che l’unica occorrenza del sintagma « dignità umana » nella Costituzione italiana sia nel secondo comma dell’art. 41, in cui essa è configurata proprio come un “limite” all’iniziativa economica privata.
Non si ha forse un caso di violazione quando ci si adopera abusando della funzione per prefabbricare norme che mettano un uomo spalle al muro e si fa in modo che non soddisfi i suoi bisogni fondamentali?
La dignità sociale è esplicitamente menzionata dall’art. 3 della Costituzione ed è sviluppata dall’art. 36 nel diritto ad una « esistenza libera e dignitosa » per il lavoratore e la sua famiglia. Da ricordare anche la bella espressione « esigenze di vita » dell’art. 38, oltre che la significativa citazione della « personalità morale dei prestatori di lavoro » fatta dall’art. 2087 del Codice civile.
Andrebbe aperto un procedimento disciplinare, da parte del Consiglio distrettuale di disciplina di Campobasso, nei confronti dell’Avv. Nunzio Luciano già solamente per le gravissime “ammissioni” fatte il 5 maggio scorso al III° Congresso Giuridico tenutosi a Venezia (v. https://www.facebook.com/ulisso/videos/vb.1540445507/10212313233416214/?type=3&theater ed allegati).
Condotta biasimata persino dall’Avv. Paolo Rosa già Presidente della cassa Nazionale Forense 2007/2009 poiché gli obiettivi di cui si vanta l’avvocato Luciano esulano dalle funzioni dell’Ente previdenziale e non solo quelle se consideriamo che il medesimo è a sua volta un avvocato (v. allegato).
E credo sia “indiscutibile” che si offende e lede la dignità di un collega quando lo si identifica colla sua debolezza reddituale!
Ciò che chiaramente è deprecabile non è tanto il giudizio stesso, ma la presunzione di risolvere la persona ed il collega che è l’altro in quel giudizio. E se ad esempio, si offende la dignità di una persona detenuta quando la si identifica con la sua pena: quando la persona non è considerata altro che come un detenuto. Ed ancora si offende la dignità di una persona malata quando la si identifica con la sua malattia: quando la persona non è considerata altro che come un malato. Indubitabilmente, la offende Nunzio Luciano, la dignità dello scrivente e quella della colleganza parimenti debole, quando parifica ed identifica il collega ed il suo merito col portafogli; e così offendendo e ledendo finanche la stessa dignità della Avvocatura in quanto funzione sociale. (...)
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