TFS DIPENDENTI PUBBLICI: LEGITTIMO IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
Rassegna News giuridiche a cura di Avv. Gabriella Filippone - La Corte costituzionale, con la
sentenza 244/2014 ha ritenuto costituzionalmente legittimo - anche se si applica
solo ai dipendenti assunti prima del 2001 - il trattamento di fine servizio per
i dipendenti pubblici, ripristinato dalla legge 228/2012. (Vedi anche Il Sole
24 Ore: 'Tfs, partita chiusa sulle trattenute' - pag. 41)
Fonte immagine: Uomo cannone | via dragavide |
IN FATTO
Con ordinanza depositata il 5
marzo 2013 – emessa nell’ambito di una controversia promossa nei confronti del
Ministero della giustizia ed altro da alcuni dipendenti, per ottenere la
cessazione della trattenuta (del 2,50%) operata nei loro confronti in conto del
trattamento di fine servizio (TFS) e la restituzione delle somme, a tale
titolo, trattenute dal 1° gennaio 2011 – il Tribunale ordinario di Reggio
Emilia sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 98
e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).
Le
questioni sollevate davanti alla Corte Costituzionale sono state ritenute non
fondate, per ogni aspetto e profilo.(Vedi Corte costituzionale, sentenza
244/2014).
I TFS
I trattamenti di fine servizio, c.d. TFS, sono le prestazioni (somme di denaro una-tantum) corrisposte, al termine del servizio e a determinate condizioni, ai dipendenti della pubblica amministrazione assunti prima del 1° gennaio 2001.
I trattamenti di fine servizio, c.d. TFS, sono le prestazioni (somme di denaro una-tantum) corrisposte, al termine del servizio e a determinate condizioni, ai dipendenti della pubblica amministrazione assunti prima del 1° gennaio 2001.
TIPOLOGIA
E INDIVIDUAZIONE
Per
individuare la tipologia di TFS si distinguono le diverse prestazioni in base
all’amministrazione presso la quale si presta (o si è prestato) servizio:
·
l’indennità premio di servizio spetta ai dipendenti degli Enti locali, del
Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza
ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre
2000, che hanno risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e
quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione;
·
l’indennità di buonuscita è per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza
per i dipendenti civili e militari dello Stato, assunti con contratto a tempo
indeterminato prima del 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualunque
causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di
iscrizione.
· E’ in
trattamento di fine servizio (TFS buonuscita) tutto il personale “non
contrattualizzato” (es. : militari, docenti e ricercatori universitari,
magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera
diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, dipendenti della
Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, ecc.), ivi compreso quello assunto anche dopo il 31/12/2000.
(Vedi INPS)
Rassegna News by avv. Gabriella Filippone
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