Avv. Gabriella Filippone - Il
vero problema non è l' elevato numero di avvocati, che comunque
garantisce una certa concorrenza, ma l' assenza di sbocchi dopo la
laurea in giurisprudenza. Migliaia di
neo-avvocati, ma non solo loro, attendono una riqualificazione del loro
ruolo professionale, dopo le numerose penalizzazioni subite.
Hanno chiuso ogni sbocco alternativo; è
indispensabile ora creare nuovo lavoro ampliando le competenze
dell'avvocato così aprendo al notariato e nella pubblica
amministrazione, realizzando nuove figure indipendenti di lavoratori laureati in giurisprudenza e qualificati .
E' debuttato
il 15 giugno 2013 - quando è stato posto al vaglio degli ordini e degli
organismi di rappresentanza della categoria - il regolamento con cui la
Cassa forense ha attuato l'art. 21 commi 8-9 della legge 247/2012 che
modifica l'ordinamento professionale degli avvocati ed impone la
contestuale iscrizione agli albi e all'istituto.
E' visibile sul sito della Cassa Nazionale Forense il comunicato, rivolto dal Presidente Avv. Alberto Bagnoli a tutti gli iscritti, recante il seguente titolo: Obbligo di iscrizione alla previdenza forense ai sensi dell'art.21 commi 8-9-10 della legge n.247/2012.
Fonte immagini: StudioCataldi.itE' visibile sul sito della Cassa Nazionale Forense il comunicato, rivolto dal Presidente Avv. Alberto Bagnoli a tutti gli iscritti, recante il seguente titolo: Obbligo di iscrizione alla previdenza forense ai sensi dell'art.21 commi 8-9-10 della legge n.247/2012.
Il testo in breve:
Il 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che modifica il regime dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense; in particolare, con l'art. 21 comma 8 "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali."
La cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi.
Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non sarà ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS".
(*) Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, a condizione che l'istanza di iscrizione sia stata presentata dopo il 31/12/2008 e comporti una decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età;
(**) l'obbligo del contributo minimo integrativo è escluso per il periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio e, a decorrere dal 2010, anche per i primi cinque anni di iscrizione all'Albo.
Si propone dunque una breve analisi del Regolamento approvando dell'art. 21 Legge di Ordinamento Forense.
Riassumendo, con la riforma l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense", e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da parametri reddituali.
In tale frangente normativo ha altresì stabilito che a chi non supera la soglia reddituale di 10mila 300 euro è concesso per un decennio di pagare il 50% del contributo soggettivo minimo obbligatorio.
A mio modesto giudizio la Cassa non potrà prescindere dai parametri reddituali nell'attribuzione dei contributi da versare, per non essere tacciata di illegittimità.
E' buona norma sociale europea che le imposte vadano pagate in base al reddito, chicchesia non può vietare
l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e,
quindi, alla gestione separata INPS e nel contempo pretendere la
potenziale costrizione all'indebitamento di alcuno per pagare contributi
minimi predefiniti e svincolati dal reddito, seppure ridotti del 50%.
Prendiamo appunto il caso limite però possibile, in cui il legale, in base al dettato della Cassa Forense, abbia da sostenere un'imposta superiore addirittura al reddito ottenuto nell'anno solare.
Prendiamo appunto il caso limite però possibile, in cui il legale, in base al dettato della Cassa Forense, abbia da sostenere un'imposta superiore addirittura al reddito ottenuto nell'anno solare.
Potrei
ad ogni modo indicare tanti altri casi poco meno drammatici di quello
avanzato, che Vi lascio comunque immaginare, in tempi di crisi della
professione come quella che siamo un pò tutti costretti ad affrontare.
In
un recentissimo articolo di Isidoro Trovato pubblicato dal Corriere
della Sera sull'impoverimento dei giovani professionisti, viene
“fotografata” la crisi. I giovani professionisti non sono più parte di categorie privilegiate e non conoscono caste di potenti.
Tra i professionisti i più anziani vivono situazioni economiche
migliori. I giovani annaspano anche per la crisi economica italiana in
corso. "L'Adepp ha fornito dati inequivocabili: il reddito medio dei
professionisti under 40 è inferiore del 48,4% rispetto al reddito degli
over 40. Tra le donne la differenza percentuale tra le diverse
generazioni sale al 55,8%. Molti giovani professionisti faticano ad arrivare a fine mese. Avvocati e architetti in primis. Le cose vanno meglio per psicologi, biologi e geometri. I giovani professionisti non riescono più a far fronte alle spese previdenziali. Tra
gli avvocati, ora che la riforma ha previsto l'iscrizione obbligatoria
alla cassa di categoria, si parla di almeno 10mila avvocati che
usciranno dagli ordini. E se le condizioni non saranno più morbide a
rischiare sono 20mila." [1]
L'obbligo di doppia iscrizione
(all'Albo ed alla Cassa Forense) ha creato non poche perplessità tra
gli avvocati, già impoveriti dai nuovi parametri forensi e dal pagamento
di un'assicurazione diventata obbligatoria.
Anche l'Avv. De Tilla,
presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Avvocati ha espresso le
sue perplessità definendo la previone della riforme come "un pasticcio legislativo”. Dichiara l’Avv. De Tilla: “Da un lato fissare contributi molto contenuti per chi ha redditi bassi rischierebbe di creare squilibrio negli assetti economici dell'Ente, dall'altro fissarli
ridotti ma non troppo significherebbe vessare colleghi fino ad oggi non
iscritti che guadagnano poco o niente anche per effetto della crisi e a
farne le spese sarebbero prevalentemente i giovani''.
L'obbligatorietà della doppia iscrizione è una certezza, mentre allo stato ancora nebuloso appare la definizione dei parametri per i versamenti, su cui si dibatte largamente in questi giorni.
Il lavoro é diminuito in maniera consistente, grazie proprio all'alto tasso di concorrenzialità unito alla crisi economica, crisi che spesso porta i cittadini a rinunciare all'assistenza di un professionista.
Nel mentre migliaia
di neo-avvocati, ma non solo loro, attendono una riqualificazione del
loro ruolo professionale, dopo le numerose penalizzazioni subite.
Sull' elevato numero di avvocati va rilevato che sono tanti perchè i nostri governanti hanno chiuso ogni sbocco alternativo, tra cui in primis l' apertura al notariato o nella pubblica amministrazione.
Il
vero problema non è l' elevato numero di avvocati, che comunque
garantisce una certa concorrenza, ma l' assenza di sbocchi dopo la
laurea in giurisprudenza.
La differenza con l’Italia non è tanto di mercato, quanto piuttosto culturale. Sul problema ha così esposto criticamente l’Avv. Castaldi in una recente intervista:
“Tanti risponderebbero: di mercato! E darebbero le solite cifre sul
sovraffollamento della professione e l’inefficienza della macchina
giudiziaria. Io penso invece che se siamo arrivati a questo punto il
problema è innanzitutto culturale. Si è voluto perpetuare uno schema
professionale, culturale e direi antropologico che valeva, forse, negli
anni Sessanta.”
Da
più parti si auspica di non dover assistere a ciò che già sta accadendo
in altri settori, con chiusure continue di attività individuali e
strapotere di poche realtà; nel settore legale si chiamano "law firms",
super-studi a cui associarsi nella speranza di vedere il lavoro in
crescita e le spese in crollo verticale. Nell'attesa di arrivare ai
fatidici 70 anni (in salute, ovviamente) per poter finalmente riavere
parte degli oboli versati in Cassa e godersi un meritato riposo”. [2]
Tornando
al regolamento forense, in vari punti trattati, sul piano
interpretativo giuridico-legislativo, il regolamento appare non tenere
conto del dettato normativo in materia, esaminiamo alcuni punti.
Stabilisce il Regolamento: "La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali".
Stabilisce il Regolamento: "La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali".
Ciò
dovrebbe significare che più bassi sono i parametri reddituali,
propozionalmente più bassi dovrebbero essere i contributi da versare.
Unico riferimento legittimo possibile è pertanto la condizione della redditualità.
Il regolamento approvando fa invece riferimento all'età più o meno avanzata, al numero di anni di iscrizione all'albo ed in base a questi parametri diminuisce in proporzione i contributi da versare.Ciò appare in evidente contrasto con la norma che invece radica la diminuzione dei contributi alla sola consistenza dei parametri reddituali.
In
base alla legge - e non al regolamento, che è fonte normativa di rango
inferiore-, due soggetti lavoratori di diversa età anagrafica devono
pagare lo stesso se hanno il medesimo parametro reddituale.
Così come un soggetto di 30 anni (o con 5 anni di iscrizione all'albo) con un parametro reddituale più alto di uno di 50 anni (e/o che ha 20 anni di iscrizione all'albo) dovrebbe pagare di più secondo la legge.
Così come un soggetto di 30 anni (o con 5 anni di iscrizione all'albo) con un parametro reddituale più alto di uno di 50 anni (e/o che ha 20 anni di iscrizione all'albo) dovrebbe pagare di più secondo la legge.
Il Regolamento in esame non tiene conto dei parametri imposti dalla legge e fa l'opposto dando priorità all'età o agli anni di iscrizione all'albo.
Per questi motivi la questione rischia di andare al vaglio dei Ministeri Vigilanti, i quali potranno disporre rinvio al punto di partenza; rischia altresì la cassazione di qualunque autorità giudiziaria.
L'articolo viene di seguito attualizzato al mese di gennaio 2014:
LE PROPOSTE DEGLI AVVOCATI
L'associazione liberi professionisti - dipartimento nazionale avvocati, sulla questione previdenziale, propone:
Il regolamento che stabilirà il minimo contributivo dovrà essere adottato entro il 4 febbraio 2014.
Parte degli avvocati contrari alla riforma spinge quindi per fare adottare dalla Cassa il sistema della gestione separata INPS, più agevole per i giovani e i colleghi tutti in difficoltà (circa 100mila dai dati resi noti da CF).
Il vice presidente di Cassa Forense Nunzio Luciano si è così espresso: . “Sono pronto a dare battaglia – afferma - a chi pensa di tagliare fuori sacche di avvocati in base al reddito. La bozza di regolamento, che abbiamo messo a punto e che dovrà essere pronta entro il 4 febbraio, a mio avviso va ancora modificata cambiando l’articolo che taglia fuori dal beneficio di un minor versamento chi ha superato i 35 anni”. [3]
Vedi anche: Gli Avvocati contro la Riforma Forense
Fonti:
[1] Isidoro Trovato, Corriere della Sera; (rassegna stampa Metaping.it)
[2] Barbara LG Sordi : Avvocati: nuovi poveri per legge? (StudioCataldi.it)
[3] Luigi Berliri, Non vogliamo essere messi all'angolo (Mondoprofessionisti.it)
[3] Luigi Berliri, Non vogliamo essere messi all'angolo (Mondoprofessionisti.it)
Articolo pubblicato anche su StudioCataldi.it : Riforma forense: considerazioni sui contributi avvocati
Articolo / Rassegna News by avv. Gabriella Filippone - Foro di Pescara
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Riforma Forense: considerazioni sui contributi avvocato e sull'obbligo di iscrizione diGabriella Filippone è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
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