giovedì 30 marzo 2017

INSORGENZA FORENSE: LE AZIONI GIUDIZIARIE




Marzo 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line




Le  azioni giudiziali contro Cassa Forense



Azioni giudiziali intraprese da "Cassa Forense inSostenibile" in sinergia con A.Gi.For. e la c.d. "Insorgenza Forense" :

1) annullamento delle elezioni del Comitato dei Delegati di Cassa Forense per non aver consentito il diritto di voto agli iscritti ope legis (in decisione Tribunale Civile di Roma); 

2) ricorso al GDL per impugnazione del Regolamento per i c.d. sottosoglia di Cassa Forense (udienza di discussione e decisione 22 maggio 2017); 

3) impugnazione Regolamento polizza infortuni (udienza di discussione 3 maggio 2017) 

4) impugnazione Regolamento di cui al D.M- Giustizia n° 47/2016 c.d. Bonifica Albo (in attesa di fissazione udienza).



Fonte: Facebook








Giuridica News | Rassegna news giuridiche Avv. Gabriella Filippone

Gabriella Filippone Blog |




mercoledì 29 marzo 2017

La "longa manus" di Cassa Forense in Australia. Collega all'estero obbligata a pagare contributo previdenziale.

Australia | via pixels 
Salve a tutti.
Ho ricevuto questa mail da una Collega in Australia.
Mi ha autorizzata a pubblicare. Ho oscurato i riferimenti personali, in ossequio  al diritto privacy.
Ritengo siano tanti i Colleghi nel mondo raggiunti dalle richieste di Cassa Forense.



Marzo 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line




"Buongiorno Gabriella,

sono una collega italiana che vive ed esercita in Australia. Purtroppo la Cassa Forense mi ha iscritto d'ufficio e quindi ora dovrei pagare i contributi sia in Italia che in Australia. Per farla breve ti dico che 2 anni fa ho fatto reclamo, un mese fa ho dovuto depositare ricorso davanti al Giudice del lavoro perché mi e' arrivata la cartella di pagamento. Dopo la notifica del ricorso, la Cassa Forense si e' degnata di rispondere al mio reclamo, rigettando ovviamente la mia istanza. Secondo la Cassa Forense io dovrei pagare doppiamente il contributo previdenziale sia in Italia che in Australia perche' la convenzione in materia previdenziale sottoscritta tra i due Stati non si applica ai liberi professionisti. A parte la evidente disparita' di trattamento tra cittadini italiani all'estero, sulla quale per ora sorvolo, la Cassa forense pero' non tiene in alcun conto della convenzione tra Italia ed Australia che impone l'espresso divieto della doppia tassazione. Io in base a questa convenzione pago le tasse solo in Australia e denuncio in Italia ogni anno, tramite modello 5, un reddito pari a zero.

Quindi, riassumendo,esercito e lavoro esclusivamente in Australia, pago le tasse ed i contributi in Australia, ma in piu' dovrei pagare anche i contributi previdenziali italiani "imposti" dalla Cassa forense.

Se hai tempo e voglia mi puoi cortesemente dire cosa ne pensi."



lunedì 27 marzo 2017

Contributi obbligatori alla Cassa Forense: un ddl in discussione alla Camera per l’abrogazione degli obblighi previdenziali e assicurativi.



Contributi obbligatori alla Cassa Forense: un ddl sarebbe in discussione alla Camera per l’abrogazione degli obblighi previdenziali e assicurativi


CAMERA DEI DEPUTATI 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLLETTI, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, TANCREDI.


Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense. Presentata il 23 settembre 2014

"ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende modificare le disposizioni introdotte dalla riforma dell’ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, ritenuta censurabile sotto molteplici profili. È innegabile che nonostante il dichiarato obiettivo della novella del 2012 sia stato riformare la legge professionale per consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai più meritevoli e a coloro che esercitano effettivamente la professione, nonché per garantire la loro migliore qualificazione e preparazione, la maggiore trasparenza verso i cittadini e un più incisivo controllo sulla correttezza, la stessa abbia nel concreto aggravato la posizione di molti professionisti che, in ragione delle modifiche attuate, si trovano oggi vessati da una serie di misure che ne condizionano la libertà e l’indipendenza nell’esercizio della professione. Le contestazioni proponibili sono molteplici e variegate. In primo luogo tale riforma, introducendo all’articolo 21 quali requisiti di permanenza nell’albo professionale i parametri della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio della professione forense, ha fortemente limitato la libertà dell’avvocato e aumentato il rischio di un suo prolungato precariato economico. Se a tale rilievo si aggiunge che nell’attuale formulazione la permanenza nell’albo è strettamente legata all’obbligatoria e contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, alla sottoscrizione di una polizza assicurativa – indipendentemente dal reddito prodotto – e alla formazione continua, si comprende bene come larga parte degli avvocati, soprattutto i più giovani o quelli che hanno un volume di affari modesto, siano assoggettati a una vera e propria iniquità che, anche in ragione della crisi economica attuale, di fatto li danneggia a favore degli studi legali più avviati presenti sul mercato. È pacifico, infatti, che l’aver subordinato l’iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale, abbia sostanzialmente introdotto come condizione per l’accesso alla professione un criterio economico in palese violazione dell’articolo 33, quinto comma, della Costituzione che pone quale unica condizione per l’accesso agli ordini professionali il superamento dell’esame di Stato. La presente proposta di legge, quindi, interviene sull’attuale disciplina modificandone alcuni punti sensibili al fine di assicurare che la permanenza nella professione di avvocato diventi effettivamente una prerogativa di quanti esercitano con coscienza, serietà e competenza la professione. Tra gli interventi più significativi si menziona l’abolizione dell’obbligo d’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense quale effetto automatico dell’iscrizione all’albo; l’abolizione dell’obbligo di stipulare una polizza specifica contro gli infortuni propri e dei propri collaboratori; la trasformazione da obbligatoria a facoltativa della stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione; l’eliminazione del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione quale condizione per la permanenza dell’iscritto all’albo professionale. Si introduce la condizione del superamento della sola prova orale dell’esame di Stato di cui all’articolo 46 della legge n. 247 del 2012 per l’iscrizione all’albo circondariale di magistrati ordinari, magistrati militari, magistrati amministrativi o contabili e avvocati dello Stato che abbiano cessato le loro funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari. Si elimina la possibilità per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di specialista all’esito di percorsi formativi biennali o in virtù di una comprovata esperienza in un determinato settore di specializzazione. Si abolisce, altresì, l’obbligo per gli avvocati di aggiornare costantemente la propria competenza professionale secondo le modalità previste dal Consiglio nazionale forense. Si elimina il divieto per l’avvocato di concordare con il cliente un compenso che consista, in tutto o in parte, in una quota del bene oggetto della prestazione professionale o della ragione litigiosa. Si vieta di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa nazionale e si prevede che tutti gli iscritti siano soggetti al sistema pensionistico di tipo contributivo. Si elimina, tra i compiti e le prerogative del consiglio dell’ordine, la previsione concernente l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti, l’organizzazione di scuole o corsi di specializzazione, nonché il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale o sulla formazione continua degli avvocati. Si estende l’eleggibilità al Consiglio nazionale forense a tutti gli avvocati iscritti all’albo circondariale ordinario da almeno due anni e non solo agli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Si eleva da due a sei anni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per reato non colposo, il termine in cui si prescrive la riapertura del giudizio disciplinare nei confronti del professionista a carico del quale sia stata pronunciata la condanna." 


Marzo 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line


Il "ciao ciao" ai contributi dovuti alla Cassa Forense si potrà avere solo con l’approvazione della legge. Molti avvocati auspicano e aspettano l'abrogazione degli obblighi di versamento e di iscrizione all’ente previdenziale forense.




La Cassa Forense è un costo giudicato inaccettabile dai professionisti, i cd. contributi minimi obbligatori non sarebbero così minimi: sproporzione tra reddito percepito e quote dovute.



Anche l’obbligo di assicurazione sarebbe contestato dagli avvocati italiani: la libertà di scegliere se sottoscrivere una polizza dovrebbe essere insindacabile. 



Tra le proposte del ddl vi sarebbe anche l’eliminazione del divieto dei patti quota lite.

domenica 26 marzo 2017

Cassazione: gli avvocati in mora con il pagamento degli oneri di iscrizione all'albo non possono esercitare. Sospeso avvocato.




Linea dura della Cassazione con gli avvocati in mora nel pagamento gli oneri di iscrizione all'albo


Marzo 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line



Avvocato sospeso con la sentenza n. 7666/2017 della Cassazione. I giudici di legittimità sostengono: l'avvocato che non salda gli oneri annuali di iscrizione all'albo non può esercitare la professione legale. 



Immagine: Statua di Augusto,  Musei Vaticani | via Wikipedia


La sospensione cessa quando il professionista salda il debito


Respinto il ricorso e le censure del legale moroso da cinque anni. 


Per i giudici di legittimità la materia non è di competenza del giudice tributario, come sostenuto dal legale, perché oggetto dell'accertamento è la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione all'albo e per esercitare la professione, non è la legittimità dell'onere


Non è leso il diritto di difesa perché l'impugnazione non congela il provvedimento. Il legale può farsi assistere da un collega.








Titolo:  Sospeso l'avvocato che non paga le quote
Autore:  Patrizia Maciocchi
Fonte:  II Sole 24 Ore




sabato 11 marzo 2017

Encefalite letargica

Forma di encefalite causata da un virus non bene identificato,  è detta anche encefalite di von Economo, dal nome dell’autore che ne ha dato la descrizione più accurata.

Articolo di Constantin Von Economo con la prima descrizione dell'encefalite letargica, primi del 900

L'encefalite letargica (o encefalite epidemica o encefalite di von Economo-Cruchet) è una patologia infiammatoria dell'encefalo, dovuta a un virus non ancora identificato, che ha infierito sotto forma di pandemia dal 1915 al 1920. Fu descritta dall'austriaco Constantin von Economo e dal francese Jean-René Cruchet, e acquistò la definizione di "letargica" dall'ipersonno che ne caratterizzava la sintomatologia.

Marzo 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line

La parola encefalite letargica fa intuire che si è di fronte a uno squilibrio circolatorio, a un rallentamento della fase nutritivo-ripulente del sangue, che si accoppia con l’eccessiva tranquillità di certi soggetti .



Epidemiologia
Colpì RomaniaAustriaSpagna e Francia nel 1916-17
dal 1918 al 1920 si estese a tutta l'Europa occidentale e poi al resto del mondo. Si diffuse estesamente nell’Europa e nell’America settentrionale. È da segnalare che già nel 1890-91 vi era stata nell'Europa meridionale un'epidemia, chiamata in Italia nona, con le stesse caratteristiche cliniche dell'encefalite letargica. Sebbene casi sporadici della malattia continuino a verificarsi, dal 1924 non è più stata segnalata la comparsa di forme epidemiche. 

Caratteri principali della malattia: letargia, ossia tendenza del malato a dormire molto, anche con ritmo alterato, di un sonno normale dal quale si desta in piena coscienza se svegliato e in cui ricade facilmente. Altri disturbi neurologici: dolori resistenti ad ogni cura, ipercinesie, spasmi, singhiozzoinsonnia. La maggior parte dei soggetti sopravvissuti all'epidemia svilupparono in seguito sintomi del morbo di Parkinson (parkinsonismo post-encefalitico), con tremori, rigidità muscolari, disturbi neurovegetativi e psichici, diventando degli invalidi cronici.


Sintomatologia

Immagine: Caimano in stato di letargia |  via Wikipedia Commons

Clinicamente, l'encefalite letargica evolve in due fasi:
  • periodo iniziale (fase acuta) - caratterizzata da ipersonno (i pazienti dormono continuamente giorno e notte e, se svegliati, tendono a riaddormentarsi), possono registrarsi febbrecefaleaconfusione mentale.
  • sequele (fase cronica) - dopo un periodo intervallare, lungo talora anche anni, in cui la sintomatologia primitiva scompare, subentra una condizione cronica di parkinsonismo caratterizzato da segni extrapiramidali (ipertono, acinesiatremori) a cui si aggiungono delle "crisi oculogire", caratteristiche perché assenti nella malattia di Parkinson classica.






lunedì 6 marzo 2017

Cassazione: l'amministratore condominiale disordinato è KO


Con la sentenza n. 3892, pubblicata lo scorso 14 febbraio, la Corte di cassazione ha stabilito che la trasparenza contabile è condizione essenziale per il pagamento delle competenze dell'amministratore

Marzo 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line


La mancanza del registro di contabilità, con una conseguente impossibilità di ricostruire le entrate e le uscite della gestione condominiale, impedisce  di ottenere in giudizio una sentenza che accerti l'ammontare dei compensi, non consentendo all'amministratore di assolvere al relativo onere probatorio.



Titolo:  Amministratore disordinato ko 
Autore:  Gianfranco Di Rago 
Fonte:  Italia Oggi  














La nuova normativa.


La riforma del condominio, approvata con legge 11 dicembre 2012 n. 220, ha rinnovato l’istituto condominiale adeguandolo ai tempi, cercando di eliminarne le lacune.



La riforma, escludendo dagli amministratori figure di “improvvisati” gestori di edifici, richiede persone specializzate nella conoscenza del codice civile, il condominio è un istituto giuridico. La riforma incide su professionalità e conoscenze giuridiche dell’amministratore, modificando i suoi obblighi :
modalità di gestione dei beni condominiali art. 1117 c.c.,
somme gestite (in entrata e in uscita) e modalità di descrivere l’uso di detti introiti (c.d. rendiconto)

sabato 4 marzo 2017

CASSAZIONE: REATO TENERE ANIMALI IN CONDIZIONI STRESSANTI

Rischia una condanna penale chi tiene animali in condizioni molto stressanti

Marzo 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line














Con la recente sentenza n. 10009/2017, depositata in questi giorni, la Corte di cassazione ha confermato la condanna a carico di una donna che deteneva in un magazzino chiuso alcuni esemplari di gatto selvatico




Non solo la custode non aveva rispettato la natura e l'indole degli animali, ma li aveva detenuti in scarse condizioni igieniche

Il tutto aveva reso i gatti fobici rispetto alle visite degli ispettori dell'Asl e comunque molto stressati.


Titolo:  Condannato chi tiene gli animali in condizioni stressanti
Autore:  Debora Alberici
Fonte:  Italia Oggi  





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