giovedì 2 aprile 2015

EURODEPUTATO IGNAZIO CORRAO (M5S): proviamo a fare delle azioni con i deputati

GABRIELLA FILIPPONE

Ignazio Corrao | via Wikimedia

L'eurodeputato parlamentare M5S Ignazio CORRAO (avvocato) in risposta ad un  tweet di Vario News: 

"proviamo a fare delle azioni con i deputati che è più rapido, io ci sto provando a coinvolgerne altri"







Lo sforzo comune di alcuni deputati M5S  impegnati in questa battaglia è confermato dalle dichiarazioni rilasciate in questi giorni nei social network  dal deputato M5S Andrea COLLETTI, avvocato Componente dell'organo parlamentare: II COMMISSIONE GIUSTIZIA,  dal 7 maggio 2013.



Andrea Colletti | via Wikimedia

Andrea Colletti ha scritto il
1 aprile alle ore 20.49:



"Oggi ho parlato con due colleghi del partito democratico della Commissione Giustizia della Camera ed anche per loro il regolamento per la permanenza dell'albo deve essere modificato.

Sto cercando ovviamente di fare quadrato fuori dagli schieramenti politici contro la prima bozza di questo orrendo regolamento ministeriale.

Spero che alle parole seguano i fatti.

Io vi consiglio di fare pressioni nel vostro collegio sui vari deputati/senatori eletti."





RIFORMA FORENSE
Rammento a chi legge che l’eurodeputato siciliano M5S Ignazio Corrao ha recentemente presentato un'interrogazione all'Esecutivo di Bruxelles:
“Un insopportabile effetto discriminatorio che riduce la concorrenza e crea una casta professionale cui possono accedere tendenzialmente i più ricchi, non necessariamente i più bravi, spazzando via dalla professione migliaia di avvocati, soprattutto i più giovani, redditualmente più deboli”. L’eurodeputato M5S Ignazio Corrao ha così rappresentato il disappunto di tanti  avvocati italiani, giovani e meno giovani, ponendo  una apposita interrogazione alla Commissione Europea.
 “L’articolo 21 commi 8-9 della Legge 247/2012 di tale riforma – precisa  Corrao – ha stabilito che l’iscrizione all’Albo professionale comporti la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e l’obbligo di corrispondere i contributi previdenziali, a prescindere dalla capacità reddituale, pena la cancellazione dall’Albo stesso. Ciò comporta ad esempio che per i giovani avvocati, anche in assenza di guadagni, vi è l’obbligo di pagamento di circa 850 euro, a fronte del riconoscimento di soli sei mesi contributivi annui. L’Italia – come stigmatizza l’eurodeputato  – applica norme che tutelano gli interessi di pochi ricchi e potenti, scavalcando il più elementare buon senso e le vigenti norme europee, considerando che in questo caso, tale riforma non solo scoraggia le giovani professionalità ad esercitare un mestiere nobile ed antico, ma agevola soltanto gli affermati professionisti che, sebbene abbiano raggiunto tale status per meriti acquisiti negli anni, avranno meno concorrenza considerando che molti avvocati rischiano di essere cancellati dall’albo professionale perché non hanno la possibilità di pagare tasse vuoto per pieno, a prescindere dal fatturato”. L'eurodeputato siciliano si rivolge all’esecutivo di Bruxelles chiedendo “se non ritenga che la normativa italiana violi il principio di libera concorrenza ex artt. 101 e 102 TFEU ed ostacoli l’accesso alla professione e libera circolazione dei servizi tutelata dagli artt. 106, 55 e ss. TFUE. Ed ancora  – si legge nell’interrogazione – se non ritenga che la normativa violi l’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata anche sul carattere patrimoniale ed infine se non ritenga utile uniformare la disciplina che regola l’accesso alla previdenza forense in tutti i Paesi UE”. 
Fonte: Ignazio Corrao



 The rainbow at the entrance of the European Parliament in Brussels | via Flickr


Sull'argomento  vedi:



Rassegna News Giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  Gabriella Filippone Blog

mercoledì 1 aprile 2015

PETIZIONI on LINE e PROCEDURA di PETIZIONE davanti al PARLAMENTO EUROPEO

GABRIELLA FILIPPONE

Immagine: The rainbow at the entrance of the European Parliament in Brussels | via Flickr

Una ns. Collega propone di lanciare una petizione "per la difesa della ns categoria e l'indipendenza del titolo di avvocato dall'appartenenza alla cassa forense".
Sebbene siano già state lanciate delle petizioni, che sono circolate e ancora circolano on line per la raccolta firma tra i vari gruppi, Vi segnalo alcuni link tramite i quali lanciare una petizione.

Il problema sta nel riuscire a farla passare tra più Colleghi possibili, non solo tra quelli impegnati on line, sensibilmente attenti al "dramma" che viviamo.

Segnalo quindi 

 LA COMMISSIONI PETIZIONI PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO


ImmagineL'emiciclo di Bruxelles del Parlamento europeo | via Wikipedia



"La procedura di petizione dinanzi al Parlamento europeo è finalizzata a garantire la possibilità di comunicare con il Parlamento e di esercitare il proprio diritto di petizione, che costituisce uno dei diritti fondamentali di tutti i cittadini e residenti europei, come stabilito sia dal trattato sia dalla Carta dei diritti fondamentali (cfr. il trattato di Lisbona).
Grazie alle petizioni ricevute il Parlamento, tramite la sua commissione per le petizioni, è in grado di esercitare un controllo concreto e costante del modo in cui è attuata la legislazione europea e di valutare la misura in cui le istituzioni europee rispondono alle preoccupazioni sollevate dai cittadini.
L'obiettivo della commissione per le petizioni è di rispondere a tutte le petizioni indicando, se possibile, una riparazione extragiudiziale alle legittime preoccupazioni sollevate dai firmatari su questioni relative agli ambiti di attività dell'UE.
Questo portale consente di presentare la propria petizione per via elettronica mediante una procedura di registrazione intuitiva; esso fornisce inoltre informazioni sintetiche sulle questioni sollevate da terzi come pure sulle petizioni già ricevute. La funzione di ricerca permette di concentrarsi sugli aspetti di maggiore interesse per i cittadini e di conoscere le posizioni di terze parti sulle questioni riguardanti l'UE. Il portale consente altresì di fornire il proprio sostegno online alle petizioni aperte dichiarate ricevibili dai membri della commissione per le petizioni.
Per le petizioni in formato cartaceo non è necessario compilare alcun modulo né seguire un formato standard.

Tuttavia la petizione deve:

  • recare il nome, la cittadinanza e l'indirizzo di residenza del firmatario (nel caso delle petizioni di gruppo, essa deve recare il nome, la cittadinanza e l'indirizzo di residenza della persona che presenta la petizione, o almeno del primo firmatario);
  • essere firmata.


La petizione può contenere allegati, incluse le copie di eventuali documenti giustificativi.
La petizione va inviata al seguente indirizzo:

Presidente della commissione per le petizioni
European Parliament
B-1047 BRUSSELS"







In ultimo Vi segnalo un importante recente COMUNICATO delle associazioni forensi A.Gi.For. e A.F.G. sul Regolamento Bonifica Albo


 "Care Colleghe e cari Colleghi,



il Ministero della Giustizia, con il consenso del Consiglio Nazionale Forense, sta approvando un regolamento attuativo della Legge Professionale che complessivamente legittima un criterio di permanenza all’Albo fondato sul censo e non sulla qualità e preparazione deontologica e professionale dell’iscritto.

L’A.Gi.For. e A.F.G. continuano a chiedere con forza al C.N.F. e ai C.O.A. territoriali di rappresentare al Ministero la necessità di “cambiare indirizzo” per espungere il “censo” quale motivo di giusta causa di cancellazione dall'Albo e di intervenire affinché il Parlamento provveda al più presto ad abrogare l'intero art. 21 della Legge Professionale.

Tutto il Regolamento c.d. Permanenza Albo, il cui schema è stato fatto circolare dal C.N.F., fondando la permanenza dell’iscrizione all’Albo sul numero di affari o pratiche e altri canoni censuari, e non sulla dedizione esclusiva alla professione e/o sulla osservanza delle regole deontologiche, positivizza un obbligo di successo professionale, quale condizione per la permanenza all’Albo, in modo contorto ed eccentrico rispetto alle altre professioni ordinistiche.

Nessun’altra professione prevede una “pulizia etnica” delle Colleghe e dei Colleghi da parte degli Organi esponenziali della Categoria. 

Attualmente, in nessun Ordine, salvo in quello Forense, il profilo previdenziale condiziona la possibilità di esercizio della professione. 

Ciò stride fortemente con il principio di “solidarietà” tra Avvocati, che sotto il profilo deontologico spesso viene riaffermato in numerosi simposi o Convegni di aggiornamento professionale, e poi non realizzato e non praticato purtroppo a livello di iniziative legislative e regolamentari.

Noi crediamo che infierire da parte dei C.O.A. sui Colleghi più sfortunati, impedendo loro di lavorare, sia indegno della Civiltà Giuridica e dello Stato di Diritto per la cui costruzione, storicamente, si è tanto battuta l'Avvocatura Italiana. 

Come Associazione Giovanile Forense e Alleanza Forense per la Giustizia chiediamo, pertanto, al Consiglio Nazionale Forense - cui compete di esprimere il parere sullo Schema di Regolamento proposto dal Ministero della Giustizia - di rappresentare la necessità di apportare sostanziali modifiche, eliminando ogni riferimento ai canoni latamente censitari e reddituali tipizzati nel Regolamento, in contrasto peraltro con la norma primaria (art. 21 commi 1-7).

Intendiamo informare che nostri Colleghi Soci attivisti stanno predisponendo il Ricorso avverso il Regolamento Continuità, qualora non fossero ascoltate le istanze della base dell'Avvocatura. 

Detto lavoro di studio verrà messo a disposizione dei Consigli dell’Ordine affinchè, nell’ipotesi che la trattativa politica avesse esito negativo, sia l’Autorità Giudiziaria, in estrema e dolorosa ratio, a salvaguardare la dignità e l’indipendenza dei professionisti forensi. Reputiamo che, proprio in forza del nuovo assetto ordinamentale, i Consigli degli Ordini Forensi, di fatto privati della loro funzione storica - ossia il controllo deontologico - debbano svolgere una funzione “sindacale” e “politica”, e, quindi, difendere anche giudizialmente i diritti ondamentali della persona-avvocato, come quello di poter continuare ad esercitare la professione, a prescindere dalle proprie condizioni economiche e familiari.

La procedura di bonifica censitaria, normata nell'art. 21, commi 1-7, è, infatti, talmente farraginosa e mortificante per la dignità dell'Ordine (che rischia il commissariamento in caso di inosservanza dell’obbligo) che prevediamo non poche “obiezioni di coscienza” o quantomeno “coscienze infelici” per dover applicare una normativa palesemente incostituzionale.

E’ facile prevedere che dette cancellazioni comporteranno un forte intasamento della Giurisdizione. Avverso il provvedimento di cancellazione si potrà ricorrere prima al C.N.F. con effetto sospensivo e poi alle Sezioni Unite della Cassazione, con ogni conseguente rischio di blocco della giurisdizione domestica.

Non sono da escludere eventuali rinvii alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia della UE.

La permanenza all'Albo come la fuoriuscita da esso devono continuare ad essere libere scelte e come tali non coercibili ovvero oggetto di pressioni che minano l'indipendenza e la libertà dell'Avvocato. A.Gi.For. e A.F.G. assumono l'impegno di far impugnare, con i Colleghi associati, il Regolamento Continuità dal nostro Ordine (che deve essere la Casa di tutti gli Avvocati romani e non solo di quelli più fortunati) per ristabilire la vera Colleganza e Solidarietà della Categoria. Se non dovessimo essere ascoltati agiremo in proprio! Anche per questo è NECESSARIO VOLTARE PAGINA.



Avv. Carlo Testa, Presidente Nazionale A.Gi.For.

Avv. Paolo Nesta, Presidente A.F.G."





Rassegna News Giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  Gabriella Filippone Blog

domenica 29 marzo 2015

RICORSO CONGIUNTO AL GDL CONTRO L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A CASSA FORENSE

GABRIELLA FILIPPONE

Immagine: Vela sopra Iesse, Davide e Salomone | Michelangelo Buonarroti | Cappella Sistina Musei Vaticani | via Wikipedia 


I termini ex art. 443 c.p.c. per proporre ricorso al GDL  : 180 giorni dalla presentazione del reclamo a Cassa Forense




Specifichiamo:

  •  questo è il termine  se il CdA  - Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense -  non risponde al vostro reclamo. 

  • se C F risponde, rigettando il reclamo, da quel momento si può proporre  il ricorso al GDL, senza dover attendere il decorso dei 180 giorni. 




E' possibile presentare ricorsi congiunti al GDL, Colleghi dello stesso foro possono agire insieme in giudizio. 





ART. 443 C.P.C.
A norma dell'art. 443 c.p.c., le controversie di cui all'articolo 442 c.p.c., relative alle materie della previdenza ed assistenza obbligatorie, non possono essere esperite dinanzi agli uffici giudiziari competenti se prima non sono stati esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa oppure non sono decorsi i termini fissati da dette leggi per il compimento degli stessi procedimenti. Se non è in corso un procedimento amministrativo devono comunque trascorrere 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo medesimo (cosiddetto "silenzio-rifiuto").

Vedi: condizione del previo esaurimento del procedimento amministrativo 



Quanto ora precisato è stato indicato anche nelle LETTERE INVIATECI da CASSA FORENSE di ISCRIZIONE OBBLIGATORIA a C F:

"La informo, infine, che, qualora Ella ritenesse sussistere validi motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è ammesso reclamo al Consiglio di Amministrazione contro l'anzidetta delibera della Giunta. Il reclamo deve essere presentato a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it (art. 29 del Reg. Gen.) entro un mese dalla presente comunicazione.... Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., la domanda giudiziaria relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa.




Ritengo che si possano presentare ricorsi congiunti in quanto l'azione è contro l'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense (elemento comune), chiedo comunque conferma ai Colleghi che leggono.



Chi interessato a ricorrere insieme ad altri Colleghi può indicare il foro di appartenenza o la sua disponibilità nell'apposito format del gruppo facebook "AVVOCATURA LIBERA dai contributi minimi obbligatori ed altre vessazioni" cliccando QUI



Potete anche organizzarvi autonomamente tra di Voi, ovviamente. 



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giovedì 26 marzo 2015

IL NOSTRO BEL PAESE E' STRANO (ASSAI)

GABRIELLA FILIPPONE


Trying to be comic to not cry
Cercando  di guardare la realtà in modo comico  così da non piangere


Immagine | Bandiera italiana | via flickr

Dal 25 marzo 2015  è consentito ai disoccupati che riescono a trovare un nuovo lavoro di non dover rinunciare all'ASPI. 

La novità sta nel fatto che sarà consentito cumulare l'indennità di disoccupazione con un nuovo reddito di lavoro. Due le condizioni: che si tratti di reddito di lavoro  dipendente  e che questo non superi gli 8.000 euro annui.

Ha così chiarito l'INPS,  rielaborando la disciplina dell’indennità di disoccupazione (Aspi e mini-Aspi), con la reintroduzione del requisito reddituale per il riconoscimento dello status di disoccupato.


La legge garantisce la conservazione dello stato di disoccupazione  quando l'attività lavorativa svolta assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione: reddito  di 8.000 euro annui (in caso di lavoro autonomo o collaborazione il limite di reddito è di 4.800 euro annui).
 Vedi sull'argomento:  "Aspi: ora si può lavorare e percepire l’indennità di disoccupazione" | La legge per tutti


Ad un avvocato con reddito inferiore a 8 mila euro è invece "CONCESSO" (magnanimi lor signori concessori)  di pagare contributi annui previdenziali in misura variabile - a seconda dell'anzianità di iscrizione a Cassa Forense - tra gli 850 e i 3.800 euro circa.

E se "l'avvocatino" non si avvale di tale "equa concessione", il ministero della giustizia e CF (di concerto) saranno così carini e solerti da cancellarlo dall'albo avvocati e renderlo disoccupato ad ogni effetto di legge (questo se non riuscirà a trovare un  altro lavoro, che non sia a perdere e non comporti pesanti oneri di ingresso e di permanenza come fa di fatto CF).

In questi frangenti lavorativi o "disoccupativi" tutti i cittadini sono diseguali davanti alle pretese impositive statali, specie se non sei un dipendente pubblico o privato, e se non hai un valido sindacato o altro che ti rappresenti.




Dovrebbero scindere l'avvocatura: ricchi, potenti, prestigiosi (o ogni altro aggettivo di loro gradimento in cui si riconoscano) "principi del foro" da una parte e diversamente nobili dall'altra.
Io mi metto tra i diversamente titolatiDovrebbero stabilire eque forme contributive a secondo del range di appartenenza, invece di vessarci come fanno.



"CORRIGETEMI SE SBAGLIO"  disse, non moltissimi anni orsono, un santo uomo, a noi tutti noto. 


Lo chiedo anch'io, anzi Vi prego dimostratemi che ho capito male e che il nostro  Stato "galantuomo" garantisce anche i professionisti ed i lavoratori autonomi,  o che se non li vuol aiutare (magari allo Stato siamo antipatici, che ne possiamo sapere noi?) quantomeno evita di vessarli. 


Trying to be comic to not cry
Cercando  di guardare la realtà in modo comico  così da non piangere





Rassegna News Giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  Gabriella Filippone Blog
   

                  

La legge è diseguale con le diverse categorie di lavoratori/disoccupati

GABRIELLA FILIPPONE

IL NOSTRO BEL PAESE E' STRANO (non mi sto riferendo ad un noto formaggio da tavola)


Immagine | Bandiera italiana | via flickr

Dal 25 marzo 2015  è consentito ai disoccupati che riescono a trovare un nuovo lavoro di non dover rinunciare all'ASPI. 

La novità sta nel fatto che sarà consentito cumulare l'indennità di disoccupazione con un nuovo reddito di lavoro. Due le condizioni: che si tratti di reddito di lavoro  dipendente  e che questo non superi gli 8.000 euro annui.

Ha così chiarito l'INPS,  rielaborando la disciplina dell’indennità di disoccupazione (Aspi e mini-Aspi), a seguito della reintroduzione del requisito reddituale per il riconoscimento dello status di disoccupato.

La legge garantisce la conservazione dello stato di disoccupazione  quando l'attività lavorativa svolta assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione: reddito  di 8.000 euro annui (in caso di lavoro autonomo o collaborazione il limite di reddito è di 4.800 euro annui).
 Vedi sull'argomento:  "Aspi: ora si può lavorare e percepire l’indennità di disoccupazione" | La legge per tutti



Ad un avvocato con reddito inferiore a 8 mila euro è invece "CONCESSO" (magnanimi lor signori concessori)  di pagare contributi annui previdenziali in misura variabile - a seconda dell'anzianità di iscrizione a Cassa Forense - tra gli 850 e i 3.800 euro circa.                        

Non basta, se "l'avvocatino" non riuscirà a versare i suoi contributi, il ministero della Giustizia e C F (di concerto) saranno pronti a cancellarlo dall'albo avvocati e renderlo disoccupato ad ogni effetto di legge.
Tutto ciò sarà conseguenziale se non riuscirà a trovare un altro lavoro che non sia a perdere e non comporti pesanti oneri di ingresso e di permanenza come fa di fatto C F.
                                                                                                                                                                                                       
In questi frangenti lavorativi o "disoccupativi" tutti i cittadini sono diseguali davanti alle pretese impositive statali, specie se non sei un dipendente pubblico o privato, e se non hai un valido sindacato o altro che ti rappresenti.

                                                                                                                                                                                                       




Dovrebbero scindere l'avvocatura: ricchi, potenti, prestigiosi, fascinosi (o ogni altro aggettivo di loro gradimento in cui si riconoscano) "principi del foro" da una parte e diversamente nobili dall'altra. Io mi metto tra i diversamente titolati. Dovrebbero stabilire eque forme contributive a secondo del range di appartenenza, invece di vessarci come fanno.




"CORRIGETEMI SE SBAGLIO"  disse, non molti anni orsono, un santo uomo, a noi tutti noto. 


Lo chiedo anch'io, anzi Vi prego dimostratemi che ho capito male e che il nostro  Stato "galantuomo" garantisce anche i professionisti ed i lavoratori autonomi,  o che se non li vuol aiutare (magari allo Stato siamo antipatici, che ne possiamo sapere noi?) quantomeno evita di vessarli. 










Rassegna News Giuridiche by Avv. Gabriella Filippone    
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