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Affitti concordati. Accordo territoriale per il territorio del Comune di Pescara (anno 2018)

 

Possedere un immobile

Affitti concordati



Accordo territoriale per il territorio del Comune di Pescara (prot. n.81550 del 29-05-2018)

Fonte: Comune di Pescara https://www.comune.pescara.it/node/2637

Qui una sintesi

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE: Le parti, tenuto conto della individuazione dell'Ufficio del Territorio di Pescara, ai sensi del OPR 138/98 ed approvate con delibera del Consiglio Comunale n.117 del 12.07.1999, di numero IO (dieci) microzone censuarie all'interno delle quali si riscontra una sufficiente omogeneità delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei fabbricati ivi insistenti e rilevato che le stesse possano essere ulteriormente raggruppate, per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali e tipologie edilizie, individuano in quattro zone omogenee il territorio del Comune di Pescara all'interno delle quali ogni edificio sarà localizzato attraverso il foglio di mappa attribuito dall'Ufficio del competente catasto urbano, il tutto come di seguito indicato:

ZONA OMOGENEA 1 - "centrale" Microzone censuarie F02\i di mappa 1-2-4 2-3-4-5-8-9-13-14-15-16-20- 21-22-23-27(in parte) Indicativamente identificabile nel nucleo storico della città estesa alla parte nord (ex Castellamare) e comprendente: Lungomare Riviera - Lungomare Matteotti - Via Paolucci - Via Gobetti - Via N. Fabrizi - C.so V. Emanuele - Piazza Italia - Piazza Duca D'Aosta - C.so Umberto - Piazza Sacro Cuore - Piazza della Rinascita - Via L. Muzii - Viale R. Margherita - Piazza San Francesco - Piazza S. Caterina di Siena - Viale G. Bovio - Strada parco - Viale Kennedy - Piazza Duca degli Abruzzi; Via delle Fornaci (di confine) - Via Caravaggio (di confine),


Accordo territoriale per il Comune di Pescara - Legge 09.12.1998 n. 431 - D.M. 16.01.2017 

• ZONA OMOGENEA 2 - "semicentral Microzone censuarie Fogli di mappa 5-7-8 25-e"27(in parte) -29-26-28-32- 37 Indicativamente identificabile nel nucleo storico della città estesa alla parte sud (fortezza di Pescara) e comprendente: Lungaterno Sud - Piazza della Marina - Via Bardet - Via D'Avalos - Ponte Risorgimento - Ponte G. D'Annunzio - Via G. D'Annunzio - Via Marconi - Via A. Doria - Via Vespucci - Via Luisa D'Annunzio - Piazza Alessandrini - Piazza Le Laudi - Asse attrezzato; Viale Pindaro - Via Virgilio - Via Mazzarino - Via Pepe - Via Luisa D'Annunzio - Piazza Ovidio - Piazza San Luigi Gonzaga - Lungomare C. Colombo - Viale Primo Vere - Via Naz.le Adriatica Sud - Strada San Silvestro (di confine); 


ZONA OMOGENEA 3 - "Colli" Microzone censuarie F02:1idi mappa 3 - 9 - lO 7-11-12-18-19-1-6-10-17-35- 36-42-43-44-45 Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone collinari ex rurali o prevalentemente agricole e comprendente: Via Caravaggio (di confine) - Via Colle di Mezzo - Via di Sotto - Via Prati - Via Fonte Romana - Via del Circuito - Largo Madonna - Piazza Pierangeli - Via Ferrari (di confine); Via del Palazzo - Via Colle Scorrano - Via di Sotto - Via Valle Ferzetti - Via Caravaggio (di confine); Via Tirino - Via Colle Pizzuto - Via Colle Orlando - Circonvallazione - Strada comunale San Silvestro - Via Colle Pineta - Via Colle Renazzo - Via Colle San Donato - Strada San Silvestro - Via Nazionale Adriatica sud (di confine); 

ZONA OMOGENEA 4 - "periferica" - 6- Microzone censuarie Indicativamente identificabile nella zona periferica ed industriale estesa lungo la sponda sud del fiume (Tiburtina Valeria) e comprendente: Asse attrezzato - Via Tiburtina - Via Tirino - Via Alento (di confine) - Via Stradonetto - Circonvallazione Ai fini delle ripartizione omogenea del territorio si è provveduto alla unificazione della zona portuale Nord con quella "centrale" mediante inserimento in quest'ultima anche dei fogli di mappa num.ri 22, 23 e quella parte del foglio 27 posta sulla sponda del fiume, ricompresi nella microzona num. 5 ("semicentrale") 

ZONA DI PARTICOLARE PREGIO: sono state individuate zone di particolare pregio quelle ricomprese tra Viale Primo Vere (lo tratto) Via O. Braga - Via Scarfoglio - Via L. D'Annunzio (ultimo tratto) - Via Via Modesto della Porta - Viale Figlia di lorio - Via C. De Titta (di confine) Lungomare Matteotti (da via Balilla) - Piazza l ° Maggio - Piazza della Rinascita - Viale Riviera - Viale Regina Elena Viale Regina Margherita - Viale Kennedy - Strada Parco (di confine) - Via Solferino tratto lato mare (di confine).

ZONA DI DEGRADO: Si è inteso non individuare zone di particolare degrado in quanto non esiste una particolare zona ben definibile in cui è concentrato il degrado del patrimonio immobiliare e di quello sociale. Il fenomeno è piuttosto Pagina 3 di 14 Accordo territoriale per il Comune di Pescara - Legge 09.12.1998 n. 431 - D.M. 16.01.2017 riconoscibile attraverso l'identificazione di alloggi di minor pregio all'interno di ogni singola zona. Si conviene che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone, l'edificio sarà incluso nella zona di maggior valore. I confini tra le aree omogenee e le zone s'intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade 



5. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEL CANONE DI RIFERIMENTO: si è ritenuto di riferire il valore locativo di ciascun alloggio alla sua superficie catastale, comprensiva delle aree scoperte, così come risultante da certificato catastale o, in mancanza, definita in base alla planimetria catastale e ai criteri di cui al successivo art. 7. Ai fini del calcolo dei mq utili per l'individuazione del valore locativo dell'immobile, la superficie catastale del garage o del posto auto è ridotta, in virtù della zona censuaria di appartenenza, nella misura come specificata nel citato art. 7. [n ogni caso il garage o posto auto di pertinenza sono inclusi nel contratto di locazione, costituendo la relativa superficie catasta le un parametro per l'individuazione del valore locativo. Si sono pertanto individuate le seguenti tipologie: .Abitazioni unifamiliari; ·Unità immobiliari con superficie superiore a 111 mq. 

·Unità immobiliari con superficie da 96 a 110 mq. ·Unità immobiliari con superficie da 71 a 95 mq. 

·Unità immobiliari con superficie da 51 a 70 mq. ·Unità immobiliari con superficie fino a 50 mq

Sulla base delle suddette divisioni per tipologia sono stati individuati i valori minimo e massimo entro i quali è possibile individuare il canone convenzionale dell'unità immobiliare con relative fasce per ogni area come descritto nella tabella di seguito riportata: 

  1. FASCE DI VARIAZIONE PER SINGOLA ZONA ZONA l UNITA' TIPOLOGIA ABITAZIONE di MISURA

2. ZONA 2 UNITA' TlPOLOGIA ABITAZIONE di MISURA 
3. ZONA 3 UNITA' TlPOLOGIA ABITAZIONE di MISURA Sub FasciaI Sub Fascia2 Sub Fascia3 Min Max Min 



ZONA 4 UNITA' TlPOLOGIA ABITAZIONE di MISURA Sub Fasciai Sub Fascia2 Sub Fascia) Min Max Min Max Min Max abitazione unifamiliare  




Tale valori sono stati determinati, anche fatte le opportune valutazioni in merito: alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti; ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza; alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità, su piazza, dei valori locativi; Si conviene che, nel calcolo del canone annuale, ove moltiplicando il valore per i metri quadrati il risultato della riga fosse minore di quello della riga immediatamente inferiore, deve essere preso a riferimento quest'ultimo. I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione dell'indice Istat. E' consentito alle parti concordare anche un canone inferiore alla sub-fascia di appartenenza. 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI "VALORI DI RIFERIMENTO" MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE:  nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in euro/mq. annuo 

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia. Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

 Elementi di tipo A

AI bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas Elementi di tipo B

 BI cucina abitabile con almeno unafinestra 

B2 ascensore per unità abitative situate al r piano o piano superiore

B3 stato di manutenzione e conservazione dell 'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

 B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienicosanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto 

B5 riscaldamento centralizzato o autonomo 

Elementi di tipo C 

CI doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di aereazione meccanica

C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune) C3 giardino condominiale C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi, impianti tecnologici propri dell 'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti 

C3 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni 

C6 porte blindate e doppi vetri 

C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: rete dei trasporti pubblici, esercizi commerciali e servizi sociali Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati: sub-fascia 1: . Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se manca uno solo degli elementi di tipo A o comunque se di tipologia catastale A/5; b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del tipo B; c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A. sub-fascia 2: . Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B; b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la subfascia 2, e meno di tre elementi di tipo C. sub-fascia 3: . Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C ed in ogni caso non possono essere collocati in questa sub-fascia gli immobili se di tipologia catastale A/3 di classe 1, A/4 e A/6. Elementi di tipo D

 D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge 

D4 assenza difonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico 

D5 affaccio esterno di pregio 

D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo 

D7 posto auto scoperto 

D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 15 anni, d'intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune di inizio attività (D.IA.) ovvero Autorizzazione o Concessione Edilizia. D9 terrazza di superficie superiore a 20 mq

D1O Impianto di climatizzazione. DIl Impianto di riscaldamento a pavimento; 

D12 Unità immobiliare dotata di impianto di allarme 

D13 Presenza di impianto di domotica L'individuazione del canone tra il minimo e il massimo ali 'interno della sub-fascia è determinato dalla presenza degli elementi di tipo D. L'assenza degli elementi di tipo D, sopra specificati, implica l'applicazione ali 'unità immobiliare del valore minimo del canone previsto per la sub-fascia di appartenenza, viceversa, la presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare ali 'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza. Al fine della individuazione del canone tra il valore minimo e il valore massimo, la differenza tra questi due valori e divisa in 5/5 Conseguentemente la presenza di un numero di elementi di tipo D compresi da 1 a 4 comporta la possibilità di determinare il canone in un valore intermedio tra il minimo e il massimo individuato in tanti quinti, quanti sono gli elementi di tipo D presenti nel! 'immobile 

7. DEFINIZIONE DEL METRO QUADRO IN MANCANZA DI INDICAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE Ai fini di quanto previsto dall'art. 5, in mancanza della superficie catasta le come ivi individuata, si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro. I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie al lordo ricavabile dalla planimetria catastale ridotta del 10%. La superficie dei balconi e dei terrazzi sarà considerata nella determinazione della superficie utile solo nella misura del 25% per quelli fino a trenta metri quadrati, l'ulteriore superficie sarà calcolata nella misura del 10%. A tal fine, si osserva che l'art. 1, comma 4, del D.M. 05.03.99 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99) preveda che: le pertinenze dell'unità immobiliare (posto auto, box, cantina, ecc.); la presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi, ecc.); la dotazione dei vari servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria ecc.); debbano essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione. Inoltre i metri quadrati utili dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze (box, posto auto), così come risultante dalla relativa certificazione catastale, sono calcolate con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. Le parti private contrattuali dovranno indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all'unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonchè il valore applicato per singolo metro quadro utile; ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. A tal proposito è espressamente previsto che per il garage, box, posto auto e cantina, pertinenza dell'unità immobiliare locata la superficie utile ai fini della definizione del valore locativo è così individuata: • Zona l: superficie così come risultante da relativa certificazione catastale; 

• Zona 2: superficie non superiore al 75% di quella risultante da certificazione catastale 

• Zona 3 e Zona 4: superficie non superiore al 50% di quella risultante da certificazione catasta le Per il posto auto di pertinenza o assegnato in via esclusiva la superficie utile ai fini della definizione del valore locativo non potrà essere superiore al 10% di quella risultante da certificazione catasta le ovvero da misurazione. 

8. VARIAZIONI DEL CANONE: Le parti convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75 % della variazione accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell'anno precedente. L'aggiornamento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata. 9.

 RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE - ONERI ACCESSORI In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, ai sensi del D.M. 16.0 l.20 17, le parti dispongono che per i contratti in oggetto si applica la tabella «oneri accessori» che si allega come parte integrante del presente sub num. 3 degli allegati ("allegato D") 

 1O. DIRITTO DI PRELAZIONE Sarà facoltà del locatore concedere al conduttore il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile con le modalità previste dagli art.li 38 e39 della legge n. 392/78. 

11. IMMOBILE ARREDATO Per gli alloggi ammobiliati, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, il valore di canone effettivo individuato all'interno delle fasce potrà aumentare fino ad un massimo del 15 per cento. Si conviene di adottare quanto precede anche nei contratti "transitorio" e "transitorio per studenti". Tale aumento sarà cumulabile con altri previsti dal presente accordo, ove ricorrente. 

12. RISPARMIO ENERGETICO Al fine di migliorare lo stato manutentivo degli immobili, in conformità delle norme sulla tutela della salute e del risparmio energetico, il valore di canone effettivo individuato all'interno delle fasce potrà aumentare: fino ad un massimo del 8% per gli immobili classificati in Classe A fino ad un massimo del 4% per gli immobili classificati in Classe B per le fasce dalla E alla G si prevede un decremento del 2% per ogni fascia. Si conviene di adottare quanto precede anche nei contratti "transitorio" e "transitorio per studenti". Tale aumento sarà cumulabile con altri previsti dal presente accordo, ove ricorrente. 

13. LOCAZIONE PARZIALE Nel caso di locazione di porzione di immobile, il canone dell'intero appartamento, calcolato in base ai criteri sopra specificati, sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. CAPO II NORME SPECIALI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (art. 2, comma 3, L. 0.431/98) 14. IL CONTRATTO TIPO l contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto previsti dal D.M. 16 gennaio 20 l 7, allegato A In ordine alla previsione dell'indicazione nel contratto, nella parte descrittiva, di tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003, le parti stipulanti convengono che, in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto sostitutivo di notorietà. Pagina 9 di 14 Accordo territoriale per il Comune di Pescara - Legge 09.12.1998 n. 431 - D.M. 16.01.2017 15. DURATA DEL CONTRATTO Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni indicate nella tab. l) subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale. CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI (art. 5 comma 1, legge 431/98) 16. IL CONTRATTO TIPO I contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto previsti dal D.M. 16 gennaio 2017, allegato B. Tali contratti potranno avere una durata massima di 18 mesi. In ordine alla previsione dell'indicazione nel contratto, nella parte descrittiva, di tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catasta le, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003, le parti stipulanti convengono che, in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto notorio. 

17. ESIGENZE DI TRANS ITORIETA'.  Le parti individuano, anche considerati, usi, consuetudini locali, ecc. le particolari esigenze (delle quali -si specifica- è sufficiente la sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti) come da seguente elenco delle varie fattispecie, per i proprietari: l) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; 2) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità; 3) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori (il rilascio è condizionato dal possesso della concessione edilizia); 4) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso (il rilascio è condizionato dal possesso della concessione edilizia); 5) per cambio di destinazione d'uso degli immobili; 6) per ristrutturazione con concessione edilizia già rilasciata; 7) quando si sia in attesa di vendita con preliminare già stipulato; 8) per matrimonio proprio o dei figli; 9) per separazione o divorzio; lO) per rientro dall'estero; Il) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto Pagina IO di 14 Accordo territoriale per il Comune di Pescara - Legge 09.12.1998 n. 431 - D.M. 16.01.2017 e per i conduttori: l) per trasferimento temporaneo della sede di lavoro; 2) per contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza; 3) per assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso stipulato; 4) per vicinanza momentanea a parenti bisognosi; 5) per separazione o divorzio; 6) per uso come seconda casa. 7) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore documentabile e/o collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Si conviene, in virtù di quanto stabilito dalla legge n. 431/98 e dal D.M. 30.12.02, che l'esigenza transitoria del conduttore o del locatore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto 18. PERMANENZA DELLE CONDIZIONI: le parti convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore il quale dovrà confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto e che qualora non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitori età, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all'articolo 2, comma l, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In mancanza della documentazione suddetta il locatore dovrà allegare conforme dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto notorio. 19. VALORE DEL CANONE Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti si riportano integralmente a quanto convenuto al capo I, Parte Generale, e danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Pescara (tabella l) e di quanto previsto dall'art. 6, incrementati fino al 15% considerata l'importanza strategica del Comune di Pescara con particolare riferimento al fatto che si tratta di un capoluogo di provincia_ CONTRATTI PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, legge 431/98) 20. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI Detti contratti potranno essere stipulati soltanto nel caso in cui il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o post laurea (master, dottorati, specializzazioni e perfezionamenti) e comunque quelli disciplinati dalla legge 508 del 1999 che rilasciano diplomi di l " e 2 0 livello riconosciuti dal MIUR, ed abbia la propria residenza al di fuori del Comune di Pescara. La durata potrà essere da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti potranno essere sottoscritti dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. 21. CIRCA IL CONTRATTO TIPO I contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto previsti dal D.M. 16 gennaio 2017, allegato C In ordine alla previsione dell'indicazione nel contratto, nella parte descrittiva, di tutti gli elementi e i riferimenti documentai i e informativi sulla classificazione catastale, le Pagina Il di 14 Accordo territoriale per il Comune di Pescara - Legge 09.12.1998 n. 431 - D.M. 16.01.2017 tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parti stipulanti convengono che, in mancanza della documentazione suddetta., il locatore dovrà allegare conforme dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto notorio. 22. VALORE DEL CANONE Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti SI riportano integralmente a quanto convenuto al capitolo l, puntoz, e danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Pescara (tabella l) e di quanto previso dall'art. 6 incrementati fino al 20% CAPO 111 NORME COMUNI 23. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo SI Impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del medesimo, accordi territoriali diversi dal presente. 24. GRANDI PROPRIETA' Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio comunale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori. In presenza della sottoscrizione di accordo integrativo, le parti potranno essere assistite nella stipulazione dei singoli contratti di locazione dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l'accordo integrativo stesso. Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori. 25. CANONE MASSIMO DELL' ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRA TIVO I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all' interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo l, com ma 7, secondo periodo del DM 16/01/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo. Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al CAPO l, art.li 5 e ss del presente Accordo. 26. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE (Art. 6 D.M. 16.01.2017) Per i contratti di locazione di cui agli articoli I, 2 e 3 della L. 431/98 sono adottate le «Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché' modalità di funzionamento della Commissione» di cui all'Allegato E del d.m. 16.0 l.20 17 al fine di Pagina 12 di 14 Accordo territoriale per il Comune di Pescara - Legge 09.12.1998 n. 431 - D.M. 16.01.2017 limitare il ricorso al contenzioso giudiziale delle parti. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al d.m. 16.01.2017 nonché' in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l'autorità giudiziaria, che si sia nominata una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale che deve, sempreché l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non oltre sessanta giorni dalla data della sua costituzione, secondo le modalità stabilite nel citato Allegato E. E' altresì facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione affinchè attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi di riferimento, nonché per tutti gli altri casi espressamente previsti all'art. 6 del d.m. 16.01.2017 e con le modalità di cui ali' Allegato E del decreto stesso. Il parere della Commissione di Conciliazione non è vincolante per le parti richiedenti L'istanza di attivare la procedura di conciliazione deve essere presentata ad una delle associazioni firmatarie del presente accordo territoriale. Le parti stipulanti si riservano di predisporre apposito regolamento per il funzionamento delle commissioni di conciliazione. 27. AGGIORNAMENTO DEGLI ACCORDI Le parti firmatarie convengono che il canone di locazione mq sarà aggiornato automaticamente ogni anno con riferimento alle variazioni del 75% dell'indice dei prezzi al consumo di operai e impiegati accertate dall'ISTA T (FOI) senza che le parti vengano riconvocate. 28. CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI [ contratti stipulati ai sensi del presente accordo dovranno essere stipulati in linea con i parametri di cui agli Allegati F e G e l'attestazione sottoscritta da una delle associazioni firmatarie del presente accordo, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali. Le associazioni firmatarie del presente accordo potranno anche bilateralmente attestare la congruità del contratto 29. Il presente accordo sostituisce e annulla ogni precedente accordo stipulato ai sensi della medesima legge. Il presente accordo si compone di complessive --14-- pagine Pescara, lì 29 .maggio.20 18 Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale: l. contratto di locazione ad uso abitativo (allegato A); 2. contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (allegato B); 3. contratto di locazione specifico per studenti (allegato C). 4. tabella di ripartizione degli oneri accessori (allegato D); 5. Modulo procedura di negoziazione e conciliazione stragiudiziale (allegato E); 6. Modulo attestazione unilaterale congruità canone (allegato F); 7. Modulo attestazione bilaterale congruità canone (allegato G); Pescara, lì 29 .maggio.20 18 Pagina 13 di 14 Accordo territoriale per il Comune di Pescara - Legge 09.12.1998 n. 431 - D.M. 16.01.2017 Leggono, confermano e sottoscrivono le Organizzazioni della Proprietà edilizia: ":(' li 'O Immobiliari) - Via Grandi, 5 - 65121- Pescara - Te. iazione Provinciale Proprietà Edilizia) - Via Milano, 61 - 65122 - 5- fax 08534.181 - federico.dincecco@tiscali.it • .1. (Ass o e I acale Piccoli Proprietari Immobiliari) - Corso Umberto I, n.188 - 65015 Montesilva o (PE) - Tel e fax 085835123, - pescarafa)asppi.it Dr[J:CC~ • CONF APPI - Via T. Tasso n.77 - 65121 - Pescara - Tel 0854228999 Av. Angel C inucci - info0ì.confappipescara.it iolegalea'lboliri@gmail.com • ON ABITARE - Via Vespuccin.2l -65127- Pescara -Tel 085693637 Alessandro Cassano - esca a(à)confabitare.it e dei Conduttori: • S.U.N.LA. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari) - Via Aldo Moro n. 21/3 - 65129 - Pescara - Te!. 0854543241 - sunia.pescara(a)gmai!.com ~armi Ili. • U.N.I,A.T. (Unione N zion e Inquilini Casa e Territorio) - Via Tirino, 14 - 65129 - Pescara - Tel. 5.6922611 - uniatpe@postecert.it Anto i • S.LC.E .. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) - Corso Vittorio Emanuele II n. 50 -65121- Pescara - te!.: 0852035245 - abruzzo0J.sicet.it Df{. Iberto Corraro IV~~~~I • ASSOCASA PESCARA - Via Vewucci n. 21 - 65127 - Pescara - Tel 085693637 An la Carpineta - assocasapescara({VQ.luail.com 15-3-2017 GAZZETTA UFFIC'JALE DELLA REpUBBLICA iTALIANA Serie generale - n. 62 ALLEGATO A LOCAZIONE ABIT ATIV A (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3) Il/La sig./soc. (I) di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona di ................................. ) concede in locazione al/ aIla sig. (I) . di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) . (assistito/a da (2) in persona di ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, A) l'unità immobiliare posta in via n piano ...... scala int. composta di n. . vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. B) una porzione deIl'unità immobiliare posta in via ............................ n piano scala int. composta di n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5) . non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto daIle parti. a) estremi catastali identificativi deIl'unità immobiliare: . b) prestazione energetica: . c) sicurezza impianti . d) tabeIle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre . La locazione è regolata daIle pattuizioni seguenti. Articolol (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di anni (6), dal al , e aIla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare suIlo stesso le opere di cui aIl'articolo 3 deIla legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile aIle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima deIla scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente aIle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'aIloggio aIla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi daIla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione aIle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità deIl'ultimo canone di locazione corrisposto . - 88- • ..... :•... : . ~ . . . . . '.. _. l '.' : . ~. , . 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Articolo 2 (Canone) A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra .. .. .. .. e depositato il presso il Comune di .............................................. , ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto tra (7) in data , è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero , in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: ......................................................... (4) Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del , che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzione. (8) B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero , in n. rate eguali anticipate di euro ........................ ciascuna, alle seguenti date (4) Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del ,che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8) Articolo 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ............................. pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia: (lO) Articolo 4 (Oneri accessori) Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non -'9- • • 15-3-2017 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro . salvo conguaglio (12). Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione) Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e ali' Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13) Articolo 6 (Pagamento) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Articolo 7 (Uso) L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi . Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988. Articolo 8 (Recesso del conduttore) E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima. Articolo 9 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: .................................... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. -90- •••• 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REpUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Articolo IO (Modifiche e danni) Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Articolo) I (Assemblee) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. Articolo )2 (Impianti) Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma I, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell' onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione. Articolo 13 (Accesso) Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: Articolo 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e -91- •••• 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REpUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri. Articolo 15 (Varie) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. I! locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: . Letto, approvato e sottoscritto ................................. , lì, . I! locatore . I! conduttore . A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento. risoluzione), 9 (Consegna), lO (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto. I! locatore . I! conduttore . NOTE (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA. numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. - 92- ••• 15-3-2017 GAZZETTA UFFIC'lALE DELLA REpUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 (2) L'assistenza è facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) Cancellare la parte che non interessa. (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie. (6) La durata minima è di anni tre. (7) Indicare i soggetti sotto scrittori dell' Accordo integrativo (Proprietà. Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune. Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori). (8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro. ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto. (9) Massimo tre mensilità. (lO) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro (11) Per le proprietà di cui all'art. I commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 com ma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo: Sono a carico del conduttore. per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori. allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzi detti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzi dette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale. il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese: a) spese generali . b) spese ascensore . c) spese riscaldamento . d) spese condizionamento . e) . f) . g) . La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette. dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il -93- ••..• 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REpUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 conduttore può adire la Commissione di negozi azione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto. Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza. Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo lOdi detta legge. Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ......................., da corrispondere in rate alle seguenti scadenze: al euro . al euro . al euro . al euro , salvo conguaglio. (12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc. (13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione. -94_ •••• 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REpUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ALLEGATOB LOCAZIONE ABITATI VA DI NATURA TRANSITORIA (Legge 9 dicembre 1998. n. 431. articolo 5. comma 1) Il/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona di ) concede in locazione al/ alla sig. (I) di seguito denominato/ a conduttore, identificato/a mediante (3) (assistito/ a da (2) in persona di ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, A) l'unità immobiliare posta in via n piano . . .. .. scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) . non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. B) una porzione dell'unità immobiliare posta In via ............................ n. . piano scala int. composta di n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5) : . non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. a) estremi catastali identificati vi dell'unità immobiliare: . b) prestazione energetica: . c) sicurezza impianti . d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre . La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. Articolo l (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di mesi/giorni (6), dal al ................... , allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta. Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduttore) (4) A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra depositato il . presso il Comune di , ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra...... in data (7) dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitori età del contratto , e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando . -95- •••• 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REpUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall'Accordo territoriale tra . depositato il presso il Comune di , ovvero dall' Accordo integrativo sottoscritto tra (7) in data le parti concordano, assistite con il supporto, quanto al locatore da in persona di e quanto al conduttore da in persona di che la presente locazione ha natura transitoria per il seguente motivo . (Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni) Articolo 3 (Inadempimento delle modalità di stipula) Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma I della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi l, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di voleri o adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma l, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto. (Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni) Articolo 4 (Canone) A. Il canone di locazione è convenuto in euro , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero , in n rate eguali anticipate di euro .................. ciascuna, alle seguenti date: (4) B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall' Accordo territoriale depositato il presso il Comune di , ovvero dall' Accordo integrativo (7) sottoscritto tra in data , è convenuto in euro , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero .................... , in n rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (4). (Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni) C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero , in n. ... .. .. .. .. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: ...................................................................... (4) (Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni) -96- •••• 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REpUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Articolo 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ................................ pari a n mensilità del canone (8), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: (9) Articolo 6 (Oneri accessori) Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (lO) Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro ). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro (11), salvo conguaglio. (Ilpresente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni) Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione) Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12) (Ilpresente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni) Articolo 8 (Pagamento) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, - 97- ••••••••••••••••• . . "' . . . . . . . ~ . .' '. ~. ~ . . . . 15-3-2017 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REpUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78. Articolo 9 (Uso) L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: . Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988. Articolo lO (Recesso del conduttore) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima. (I!presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni) Articolo 11 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: ./ di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4) Articolo 12 (Modifiche e danni) Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni

(Segue)

Fonte: Comune di Pescara https://www.comune.pescara.it/node/2637


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