venerdì 3 giugno 2022

Col contratto di comodato una persona proprietaria di un bene può concederne l'utilizzo, di solito gratuito, ad un altra persona (comodatario)

 

Immagine via Pexels | Autore: David McBee


Col contratto di comodato una persona proprietaria di un bene può concederne l'utilizzo, di solito gratuito,  ad un altra persona (comodatario) Contratto di comodato

Con il contratto di comodato una persona proprietaria di un bene (comodante) concede ad un altra persona (comodatario) la possibilità di utilizzarlo, con l'obbligo di restituzione al termine dell'uso, così come indicano le parti.

L'uso del bene è concesso generalmente a titolo gratuito, salvo le spese ordinarie di manutenzione del bene, e delle utenze nel caso di comodato di bene immobile, che verranno pagate dal comodatario.

Il comodatario ha l'obbligo di custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, servirsene esclusivamente per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, concederne l'uso ad un terzo (subcomodato) solo con il consenso del comodante.

 

Nel contratto di comodato si potrà:

  • Indicare la natura del bene oggetto del comodato (bene immobile, mobile registrato o bene mobile non registrato)
  • Indicare se questo sia a tempo determinato o indeterminato
  • Indicare il valore del bene oggetto del comodato
  • Dare la possibilità o meno a terze persone di utilizzare il bene
  • Prevedere che le spese siano a carico del comodatario
  • Stabilire una penale in caso di mancata restituzione da parte del comodatario

 

Il comodato è un contratto gratuito di tal ché possono essere stabilite a carico del comodatario solo, eventualmente, le spese relative alla gestione del bene.

Nel caso in cui non sia stato pattuito contrattualmente un termine, il comodatario deve restituire la cosa quando se ne sia servito in conformità del contratto.

I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se redatti in forma scritta entro 20 giorni dalla data di stipula dell'atto.

 

Normativa di riferimento

Articoli da 1803 a 1812 del codice civile.

 

Fonte: WONDER.LEGAL ITALIA

Puoi vedere sul comodato uso gratuito, per approfondimenti: THE ITALIAN TIMES

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