lunedì 29 dicembre 2014

BABBO NATALE ABUSIVO e la sua segnalazione in danno presso il mio COA di appartenenza


E' con grande disappunto, condito da fastidio reagente, che comunico ad una massa indefinita, amica o nemica, indifferente che sia,  partecipe, gaudente o meno  dei guai e dei fastidi altrui, di aver ricevuto durante le sante feste natalizie, da un Babbo Natale abusivo e senza barba, indesiderato e sgradito, una segnalazione in mio danno presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Non ho ricevuta solo quella, ho ricevuto intimidazioni e minacce esplicite da un tale, Marco Calabrese, avvocato, esercente la professione in quel di Roma.

A chi ha voglia, tempo, noia in quantità abbondante da dedicarsi alle esternazioni del soggetto menzionato, ed alle mie risposte, dedico questi screenshot (per visualizzarli in modo leggibile ingrandire le immagini).

La presente raccolta di screenshot verrà inviata via PEC al Consiglio dell'Ordine di quel "simpaticone" del Collega, e per conoscenza al mio COA. Lo scambio di post è agevolvemente visibile su Linkedin (teatro di battaglia scelto dal sig. Calabrese) cliccando QUI 



A commento, calzante, pubblico le riflessioni di un Collega (estranee ed avulse da questo contesto), che scelgo di dedicare al sig. Calabrese: "..chi scambia la professione forense per attività d'impresa, o di chi pensa che l'essere avvocato integri il perbenistico acquiescente rispetto della legge anche quando palesemente in contrasto con norme costituzionali (le uniche alle quali un avvocato deve esprimere osservanza, e sempreché non vengano modificate a detrimento della libertà umana), sono ancora più convinto delle nostre ragioni .." (cit. Sergio Savino)







BABBO NATALE ABUSIVO e la sua segnalazione in danno presso il mio COA di appartenenza


E' con grande disappunto, condito da fastidio reagente, che comunico ad una massa indefinita, amica o nemica, indifferente che sia,  partecipe, gaudente o meno  dei guai e dei fastidi altrui, di aver ricevuto durante le sante feste natalizie, da un Babbo Natale abusivo e senza barba, indesiderato e sgradito, una segnalazione in mio danno presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Non ho ricevuta solo quella, ho ricevuto intimidazioni e minacce esplicite da un tale, Marco Calabrese, avvocato, esercente la professione in quel di Roma.

A chi ha voglia, tempo, noia in quantità abbondante da dedicarsi alle esternazioni del soggetto menzionato, ed alle mie risposte, dedico questi screenshot (per visualizzarli in modo leggibile ingrandire le immagini).

La presente raccolta di screenshot verrà inviata via PEC al Consiglio dell'Ordine di quel "simpaticone" del Collega, e per conoscenza al mio COA. Lo scambio di post è agevolvemente visibile su Linkedin (teatro di battaglia scelto dal sig. Calabrese) cliccando QUI 



A commento, calzante, pubblico le riflessioni di un Collega (estranee ed avulse da questo contesto), che scelgo di dedicare al sig. Calabrese: "..chi scambia la professione forense per attività d'impresa, o di chi pensa che l'essere avvocato integri il perbenistico acquiescente rispetto della legge anche quando palesemente in contrasto con norme costituzionali (le uniche alle quali un avvocato deve esprimere osservanza, e sempreché non vengano modificate a detrimento della libertà umana), sono ancora più convinto delle nostre ragioni .." (cit. Sergio Savino)







giovedì 11 dicembre 2014

Reclamo al CdA di CF avverso l'iscrizione d'ufficio a Cassa Forense





IN ARRIVO VIA PEC LE LETTERE DI CASSA FORENSE DI ISCRIZIONE  "Iscrizione obbligatoria alla Cassa forense Art. 1 del Regolamento ex art. 21,commi 8 e 9, l. n. 247/2012"



Le missive specificano altresì: "La informo, infine, che, qualora Ella ritenesse sussistere validi motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è ammesso reclamo al Consiglio di Amministrazione contro l'anzidetta delibera della Giunta. Il reclamo deve essere presentato a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it (art. 29 del Reg. Gen.) entro un mese dalla presente comunicazione, utilizzando l'apposito format presente nel sito internet www.cassaforense.it, nella sezione “modulistica”Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., la domanda giudiziaria relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa." 





A cura di Avv. Gabriella Filippone - Faccio presente ai Colleghi che all'esito del reclamo, se non accolto, si potrà proporre ricorso al GIUDICE del LAVORO competente




 ".. come impugnare l'iscrizione d'ufficio fatta da CF: in primis va fatto, entro 30gg dall'avvenuta notifica, reclamo al CdA di CF. Il reclamo (anche se l'esito sarà scontato) è un passaggio obbligato per poter poi adire il GdL. Lo si può fare anche inviandolo per Pec all'indirizzo "istituzionale@cert.cassaforense.it" (andando sul sito di CF, area modulistica, è possibile scaricare il modulo per la presentazione del reclamo).
Esaurita la fase interna (o anche in assenza di una deliberazione da parte di CF) si passa alla proposizione del ricorso al GdL, entro il termine ultimo di 180 gg dalla data di presentazione del reclamo.
Chi invece vorrà optare per la cancellazione dovrà fare apposita istanza al proprio COA. Ha 90gg, dalla notifica, per farlo e NON PAGHERA' nessun contributo sia per il 2014 che per il 2015 se non il 4% sul fatturato già in essere." (tratto dalla pagina facebook "No Alla Cassa Forense obbligatoria").






Vi rappresento altresì che pende davanti al TAR del Lazio ricorso AGIFOR contro Cassa Forense avverso i contributi minimi obbligatori; questi gli aggiornamenti dell'Avv. Antonio Gargiulo, al 01.12.2014, in ordine allo stato del ricorso davanti al TAR del Lazio:



COMUNICATO DELL'AVVOCATO ANTONIO GARGIULO che RAPPRESENTA I RICORRENTI NEL RICORSO avverso CASSA FORENSE (01.12.2014)


"COMUNICATO UDIENZA ODIERNA TAR LAZIO.

Gent.mi Colleghi,
ho avuto modo di leggere, sui vari forum, i commenti inerenti l'esito dell'udienza tenutasi stamane dinanzi al TAR del Lazio avverso il temuto quanto deprecabile provvedimento di iscrizione coatta alla Cassa dei numerosi colleghi ricorrenti e non.
Al riguardo, devo precisare che, dopo aver argomentato l'assoluta inesistenza del difetto di giurisdizione e dell'altrettanto inesistente presenza di controinteressati (nella fattispecie, l'INPS) ai quali dover notificare il ricorso, ho ritenuto di dover abbinare al merito la causa per due ordini di ragioni: in primis, la delibera, da parte di C.F., di iscrizione per 40000 avvocati avvenuta il 28 u.s., ha modificato il periculum costringendoci, peraltro, a dover notificare, nei prossimi giorni, motivi aggiunti per l'impugnazione della delibera stessa. In secondo luogo, il Presidente ha tacitamente "caldeggiato" tale scelta chiedendo di proporre al più presto un'istanza di prelievo ben motivata al fine di ottenere, il più rapidamente possibile, una sentenza di merito.
Del resto, poiché il difetto di giurisdizione è stato contrastato facendo leva non sul rischio connesso alla contribuzione obbligatoria ma a quello della paventata cancellazione dall'albo, una siffatta ipotesi non ci impedirebbe, in assenza di una soluzione definitiva della controversia, di proporre una nuova richiesta di sospensiva.
Spero di aver chiarito, seppur brevemente, le ragioni delle scelte processuali adottate nel corso dell'udienza.
Un cordiale saluto a Tutti
Antonio Gargiulo (direttivo AGIFOR)"







Pubblico di seguito il modello di ricorso/reclamo al Consiglio di Amministrazione di CF avverso l'iscrizione d'ufficio  a Cassa Forense diffuso nei mesi scorsi dal gruppo facebook  Previdenza forense

Si propone un modello base di ricorso predisposto dall'Avvocato Paolo Rosa,  ex Presidente di Cassa Forense ed esperto di previdenza forense, è un appassionato sostenitore del regime contributivo e da sempre caldeggia apertamente la nostra causa. Il suo reclamo pone particolarmente in evidenza alcuni importanti aspetti dallo stesso esaminati.

Chi intende richiamarsi ai suoi motivi potrà comunque personalizzare il reclamo - e lo si consiglia come meglio riterrà opportuno, anche  in relazione alla propria specifica posizione previdenziale, così come potrà rifarsi ad altri motivi sviluppati nel Ricorso al TAR Lazio contro il Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012. Ad ogni modo,  di materiale  cui attingere in questo blog ne trovate parecchio. 









Reclamo al CdA di CF avverso iscrizione d'ufficio a Cassa Forense






Al Consiglio di Amministrazione della
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE
Via Ennio Quirino Visconti, n° 8
00193 Roma


VIA PEC: istituzionale@cert.cassaforense.it                                                  

                                                





RICORSO avverso l’iscrizione ope legis ex art. 21 Legge n° 247/2012




Lo scrivente Avv. __________________, C.F. ______________         , ed elettivamente domiciliato alla Via ___________________, n° _______ in _____________________.  Pec e numero di fax ove ricevere comunicazioni e notificazioni di Legge sono pec: __________; fax______________ .



FATTO

A) il ricorrente è iscritto all’Ordine degli Avvocati di , svolge attività libero professionale di avvocato dal del ed in data ha ricevuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in intestazione la comunicazione di iscrizione d’ ufficio ai sensi dell’ art. 21 della Legge n° 247/2012 e del Regolamento attuativo pubblicato in G.U. del 20 agosto 2014;

B) a seguito della privatizzazione che risale agli anni 1994 – 1995, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è una Fondazione di diritto privato la quale ha rinunciato alla garanzia dello Stato (decreto legislativo n° 509 del 30 giugno 1994);

C) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 24, della Legge n° 214/2011 la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deve dimostrare di avere la stabilità economico finanziaria per almeno 50 anni. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è finanziata dal sistema a ripartizione e liquida, attualmente, la pensione con il sistema retributivo corretto;

D) la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha dato prova della stabilità cinquantennale con il Bilancio Tecnico con gli allegati che la Cassa medesima ben conosce e dal quale risulta che sono stati proiettati nel tempo valori completamente diversi da quelli reali, ancorché in ossequio alla conferenza dei servizi interministeriale;

E) è lo stesso Attuario, alla pag. 36 del suo elaborato, che ricorda come il Bilancio Tecnico, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, produce risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l’andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se e solo se le ipotesi demografiche e finanziaria poste a base delle elaborazioni troveranno reale conferma nella realtà. Scostamenti anche di modesta entità rispetto alle ipotesi fatte possono produrre forti differenze sui risultati. La scelta delle "linee" dovrà essere comunque confortata da test che comprovino l'aderenza delle stesse ai dati retributivi o reddituali rilevati. Sono quindi INDISPENSABILI stress test COME SUGGERITO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI. Analisi di sensitività (Stress test) Nell'ambito della redazione dei bilanci tecnici l'Attuario potrà effettuare ulteriori valutazioni con scenari di basi demografiche o economico-finanziari anche estremi (stress-testing). Si ritiene che le suddette valutazioni possano, in determinati casi, costituire ulteriori ed utili elementi di valutazione della tenuta del Fondo, anche in presenza di condizioni negative, nonché allo scopo di prendere in considerazione con gradualità eventuali interventi correttivi. A tal riguardo, l'Attuario che ritenesse opportuno svolgere le valutazioni in questione, dovrebbe fornire adeguata informativa nella relazione conclusiva, eventualmente segnalando ai responsabili del Fondo;

F) orbene, nelle more sono intervenuti degli autentici sconvolgimenti demografici ed economici dell’Ente previdenziale di categoria perché l’art. 21 della Legge n° 247/2012 ha imposto a tutti gli iscritti agli Albi la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (si tratta di iscrivere al sodalizio previdenziale circa 56.000 avvocati iscritti ai COA territoriali ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, titolari di redditi inferiori ad € 10.300,00 annui) e come dichiarato dalla stessa Fondazione l’andamento economico dell’Avvocatura è regredito a livello degli anni ’90 (vedasi Articolo sui redditi degli Avvocati dichiarati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per l’anno 2011 pubblicati sulla rivista “La previdenza forense” n° 2/2013);

G) nelle more il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha arbitrariamente modificato due principi fondamentali del proprio assetto normativo e precisamente il principio dell’iscrizione a domanda e l’infrazionabilità dell’anno introducendo altresì tutta una serie di benefici ed esenzioni non sorrette da proiezioni attuariali;



DIRITTO

A) Non sostenibilità finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e, di conseguenza, illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla stessa.



domenica 7 dicembre 2014

Il prete, il guerriero, il poeta = l'avvocato







Ricercando sul solito google, motore di ricerca per antonomasia,  argomenti sull'Avvocatura Libera, mi sono imbattuta in un articolo di Randolfo Sacco, scritto nemmeno tanto recentemente, credo, invecchiato di qualche anno come il vino.

Mi ha colpito la chiusura dell'articolo scelta da Randolfo Sacco e qui la ripropongo.


"In conclusione, voglio dire che l’Avvocato - veramente tale - è Cultura, Battaglia, Creatività, Coraggio, Decoro, Dignità ... anche nella Miseria.



L’Avvocato “ricco” per intrallazzi vari, per colpevoli connivenze, per loschi affari, per succubanza invereconda davanti al “Potere” non è degno di definirsi tale."

[Randolfo Sacco]


http://www.arealocale.com/default.asp?action=article&ID=148#




Articolo di Gabriella Filippone - Trovata la chicca, ho postato le parole di Randolfo Sacco nei gruppi forensi di facebook, anche in quelli costituiti da colleghi impegnati attivamente nella politica forense, con punte estreme di pesantezza tra i loro iscritti, che hanno tranquillamente indotto, giorni addietro, un loro membro a sostenere che avvocati sono solo alcuni, quelli che lavorano abbastanza.



Accumulando pertanto e mantenendo una dignitosa e decorosa ricchezza,  desumo che questo  presumibilmente intendesse, solo taluni dunque potrebbero rivestire il ruolo sociale di avvocato, mentre gli altri, a suo giudizio, così come proseguiva indefesso il tizio, sarebbero semplicemente e soltanto degli iscritti agli albi, che pertanto disdegnava di chiamare colleghi.




Peraltro a me starebbe bene non essere chiamata "Collega", per quel che mi frega - praticamente zero - a patto però che da iscritta all'Albo mi si chiedano contributi previdenziali commisurati al mio fatturato e mi si lasci esercitare quando e quanto mi pare o come posso, libera di scegliermi i miei clienti e di negarmi ad altri. 



Sul tema, pubblico delle considerazioni  dell'Avvocato Patrizia Rizzo, colte nel web, in qualche gruppo pubblico forense.



"E' il mio pensiero. Criticabile certamente, ma è il frutto delle mie elaborazioni. Non credo a chi accumula incarichi. Lo classifico tra l'esattore e il mercenario, qualsivoglia competenza abbia acquisito in campo procedurale.



Il problema non è tanto che si finisce con l'essere esattori per conto terzi o mercenari ... secondo me accumulare incarichi finisce col rendere estremamente difficile all'avvocato di rimanere " libero ". Ecco, io credo che rimanere "intellettualmente liberi "sia presupposto imprescindibile per l'esercizio della professione ( anche per la funzione sociale e per i risvolti economici che tale condizione riverbera nella società )"






giovedì 4 dicembre 2014

ELEZIONI ON LINE per i CONSIGLI degli ORDINI FORENSI

November 26, 2014
Il regolamento sulle modalità di elezione dei  consigli degli ordini circondariali forensi(COA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 di ieri introduce la possibilità di votare con modalità telematica.

Rassegna News a cura di Gabriella Filippone - Il sistema prevede un minimo di tre password diverse e un archivio digitale contenente tutte le liste dei candidati e degli iscritti aventi diritto di voto.


Per gli iscritti negli albi degli ordini che saranno soppressi entro il 31 dicembre 2014, previsto il passaggio di diritto, a partire dal 1° gennaio 2015, negli albi degli ordini accorpanti.

Le elezioni dovranno essere fissate entro il 10 dicembre dell'anno precedente e dovranno salvaguardare la parità di genere.  (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'In vigore il nuovo voto per i Consigli')

Fonte: Avvocati, elezioni anche online | Italia Oggi 
  




martedì 2 dicembre 2014

L'operazione "CITTADINANZA PREVIDENZIALE" di CASSA FORENSE per i nuovi iscritti



E' partita ufficialmente l'operazione "Cittadinanza Previdenziale", intrapresa da Cassa Forense.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012, Cassa Forense ha formalmente iniziato le procedure per l'iscrizione d’ufficio alla Cassa di tutti gli iscritti agli Albi Forensi.
La Giunta Esecutiva, nella seduta del 28 novembre 2014, ha provveduto a iscrivere circa 40.000 avvocati non ancora iscritti a Cassa Forense.

I Consigli degli Ordini degli Avvocati hanno diramato in questi giorni, il seguente comunicato agli iscritti agli Albi:



"A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012, Cassa Forense sta procedendo d’ufficio alle nuove iscrizioni alla Cassa di tutti gli iscritti agli Albi Forensi, senza alcuna necessità di presentazione della domanda da parte dei diretti interessati ( cfr. art. 1 del regolamento).
In particolare, si comunica che la Giunta Esecutiva, nella prossima seduta del 28 novembre 2014, provvederà a iscrivere circa 40.000 avvocati non ancora iscritti a Cassa Forense.
A seguito dell’adozione della delibera, la Cassa comunicherà agli interessati, a mezzo PEC o Raccomandata A/R, l’avvenuta iscrizione, con il conteggio dei contributi minimi dovuti per gli anni 2014 e 2015 e le istruzioni per i versamenti, che avverranno in modo dilazionato nel corso del 2015.
(...) dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa inizierà a decorrere anche il termine di 90 gg. previsto dalla normativa transitoria (art. 12) per l’eventuale cancellazione dagli Albi Forensi senza il pagamento dei contributi minimi 2014 e 2015. In tal caso, sarà dovuto solo il versamento del contributo integrativo nella misura del 4% del volume di affari effettivamente prodotto.
Chi, viceversa, opterà per il mantenimento dell’iscrizione potrà, su base volontaria, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione, richiedere la retrodatazione dell’iscrizione per il periodo di praticantato (max 5 anni), per i primi 3 anni di iscrizione all’Albo e per il 2013 (cfr. art. 3 del regolamento). Entro lo stesso termine sarà anche possibile, in caso di avvocati ultraquarantenni, chiedere gli ulteriori benefici previsti dall’art. 4 del regolamento.
L’operazione si completerà tra dicembre 2014 e gennaio 2015, con circa ulteriori 10.000 iscrizioni che richiedono un’istruttoria più complessa.
Sarà così data piena “cittadinanza previdenziale”, in conformità al dettato legislativo, a tutti gli iscritti agli Albi Forensi, che potranno così godere di tutte le coperture assistenziali assicurate dalla Cassa (indennità di maternità, polizza sanitaria di base, assistenza in caso di bisogno o per inabilità temporanea, ecc.), fruire delle convenzioni in essere e, in prospettiva futura, avvalersi di una tutela previdenziale completa, adeguata e garantita nel tempo dalla solidità finanziaria dell’Ente (...)"

Il comunicato, datato 24 novembre 2014, è a firma del Presidente di Cassa Forense.






Rassegna News Giuridiche  by avv. Gabriella Filippone 




SI COSTITUISCE in giudizio anche il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: IL RICORSO AL TAR contro CASSA FORENSE "si arricchisce" di un INTERVENTO AD OPPONENDUM

Articolo pubblicato su altri siti il  30 Novembre 2014

IL RICORSO proposto da AGIFOR Associazione Giovanile Forense davanti al TAR del LAZIO, contro CASSA FORENSE si "arricchisce" di un intervento AD OPPONENDUM: SI COSTITUISCE in giudizio IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE



Articolo di Gabriella Filippone - La notizia di cui al titolo è stata pubblicata dai Colleghi del Gruppo Forense "No alla Cassa Forense Obbligatoria", ed è questa:



No Alla Cassa Forense Obbligatoria

"Cari Colleghi, v'informiamo che dinanzi al Tar Lazio, si è costituito con un intervento ad opponendum, il Consiglio Nazionale Forense, patrocinato dall'ex Presidente di Cassa Forense, Avv. Bagnoli, che ha chiesto il rigetto del nostro ricorso.
Non ci aspettavamo una tale presa di posizione che ovviamente non condividiamo essendo un organo che ci rappresenta tutti, compresi i tanti avvocati che contestano il nuovo regolamento previdenziale."



Qualcuno, leggendo della "new entry", ha commentato definendo l'intervento un autogoal di Cassa Forense o del Consiglio nazionale forense .. che ci temono.. io mi limito ad osservare che i vertici se non complicano le cose non si sentono a loro agio.


Ricordo a tutti che l'AGIFOR Associazione Giovanile Forense HA PROPOSTO RICORSO davanti al TAR LAZIO avverso i contributi minimi obbligatori.


Il ricorso è stato presentato e reso pubblico:


IL RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO I CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI AVVOCATO



I promotori hanno reso oggi pubblico il contenuto del RICORSO al TAR del LAZIO avverso il REGOLAMENTO ATTUATIVO EX ART. 21, COMMI 8 e 9, LEGGE 247/2012, patrocinato dall'Associazione Giovanile Forense Nazionale A.GI.FOR., con il contributo e la partecipazione del gruppo "No Alla Cassa Forense Obbligatoria" e di altri gruppi forensi e Colleghi Avvocati, che qui si ringraziano tutti.


Ad onor del vero specifico che il "Gruppo No alla Cassa Forense Obbligatoria" ha partecipato generosamente ed egregiamente, affiancato da alcuni Colleghi che hanno notevolmente contribuito con grande  impegno e cognizione di causa alla stesura dell'atto; il ricorso si è conformato attingendo  ampiamente ai contributi di validissimi Colleghi, che per motivi di privacy hanno chiesto di non essere indicati. La puntualizzazione la ritengo d'obbligo e chi ha seguito da vicino la formazione dell'atto sa certamente a chi potrei riferirmi. Superata questa delicata parentesi, andiamo avanti. 

Pubblico un stralcio del ricorso presentato al TAR del Lazio avverso i contributi minimi obbligatori avvocati. I dati sensibili dei ricorrenti sono stati omessi.




ALL’ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
                PER IL LAZIO – ROMA                     ORIGINALE
R I C O R R O N O
I Sig.ri

RICORRENTI
C O N T R O
1) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro p.t. rapp.te legale, dom.to ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
2) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. rapp.te legale, dom.to ex legepresso l’Avvocatura Generale dello Stato;
3) MINISTERO DI GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. rapp.te legale, dom.to ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
RESISTENTI
NONCHE’
4) CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, C.F e P.I. Partita IVA 80027390584, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n° 8 C.a.p. 00193;
CONTROINTERESSATA
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
del Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, della Legge n° 247/2012, approvato con ministeriale n° 36/0011604/MA004.A007/AVV-L-110 del 7 agosto 2014 (recante approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della  Giustizia,  della  delibera  n°  20 adottata  dal  Comitato  dei  Delegati  della  Cassa   Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in data  20  giugno  2014,  con  la quale e' stato adottato il nuovo testo del "Regolamento ex  art.  21, commi 8 e 9 della Legge  n°  247/2012",  con  la  seguente  modifica: all'art. 7, comma 6 ed all'art. 9, comma 5, e' aggiunto  il  seguente periodo: "La relativa delibera  e'  sottoposta  all'approvazione  dei Ministeri vigilanti").Nota ministeriale pubblicata in G.U. del 20 agosto 2014 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Serie Generale n° 192 del 20 agosto 2014), (All. 1), nonché di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, anche non conosciuto dai ricorrenti.(SEGUE)

Per visualizzare l'intero contenuto del ricorso cliccate qui 





Il ricorso è di grande rilievo e risonanza in quanto   se  il TAR del Lazio annullerà o sospenderà il regolamento - ipotesi auspicata - l'efficacia avrà valenza erga omnes, per tutti. 

Veniamo al punto, agli aggiornamenti, quindi allo stato del ricorso: i ricorrenti hanno richiesto la sospensiva del regolamento



AGGIORNAMENTO RICORSO AL TAR LAZIO.
Fase cautelare: l'udienza per la sospensiva chiesta con Ricorso patrocinato dall'A.Gi.For (Associazione Giovanile Forense) avverso il Regolamento Previdenziale di Cassa Forense è stata fissata dal TAR del Lazio per il 1 dicembre 2014, ore 9.45, Sezione III Bis.





Immagine | via facebook


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