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Può costare caro al coniuge "infedele" rendere pubblica sui social network, prima del giudizio di separazione, la nuova relazione sentimentale, aggiornando il proprio status.
I comportamenti troppo disinibiti sui social possono essere sanzionati con l'addebito della separazione.
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Chi aggiorna il proprio status su Facebook, dichiarandosi separato quando è ancora sposato, può essere condannato a risarcire il danno al coniuge.
Questi i principi affermati dai giudici di merito in due recenti sentenze, che testimoniano l'attenzione della giurisprudenza per le condotte virtuali di marito e moglie in crisi; dai social network possono giungere le prove dell'infedeltà coniugale, principale causa di addebito della separazione.
Così una donna è stata condannata a risarcire 5mila euro di danni non patrimoniali al marito per aver reso pubblica la propria relazione extraconiugale ed essersi attribuita sul profilo Facebook lo status di "separata", quando ancora non era stato avviato il giudizio di separazione, ed offendendo il coniuge, chiamandolo a più riprese, "il verme". Lo ha deciso il tribunale di Torre Annunziata, con la recente sentenza n. 2643/2016.
Pur rigettando le domande del marito di addebito della separazione, per il giudice partenopeo si verte in ambito di responsabilità per danni non patrimoniali a carico della donna, il cui comportamento, a detta del tribunale, ha "gravemente offeso la dignità e la reputazione" dell'uomo e che va oltre la "mera violazione del dovere di fedeltà tutelato e sanzionato dall'addebito".
Perché sussista una responsabilità risarcitoria, una volta accertata la violazione del dovere di fedeltà, come si legge in sentenza, "dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto". Sarà necessaria la "prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno". Per essere rilevante, non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa, insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà, di per sé non risarcibile, costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, deve invece concretizzarsi nella "compromissione di un interesse costituzionalmente protetto".
Tale evenienza, come affermato dalla Cassazione con la sent. n. 18853/2011, può verificarsi quando si dimostri che l'infedeltà, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge – trasmodando - in comportamenti che si siano concretizzati in "atti lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto".
Fonti: Lo status falso su Facebook costa il risarcimento al coniuge, Marisa Marraffino, Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. | Risarcisce il coniuge chi si finge separato su Facebook, Marina Crisafi, Studio Cataldi | |
Rassegna news giuridiche Avv. Gabriella Filippone
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