giovedì 15 settembre 2016

SOSPENSIONE VOLONTARIA dall' ALBO AVVOCATI. IL PARERE DEL CNF

Rassegna stampa  | Le notizie on line

 IL PARERE DEL CNF



Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15) recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.


Sospensione volontaria dall'albo ai sensi dell'art. 20  della L. 247/2012

Art. 20 Sospensione dall'esercizio professionale 

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti. 
2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. 
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, e' fatta annotazione nell'albo. 











Il COA di Viterbo nel corso del 2014 ha chiesto di "conoscere se la sospensione volontaria (ex art. 20, c. 2, L. n. 247/2012) possa essere a tempo indeterminato o debba essere stabilita una durata massima; se l’avvocato sospeso volontariamente è tenuto al pagamento dell’annuale tassa di iscrizione all’albo; se l’avvocato sospeso può richiedere l’emissione di parere su notula".





Riporto la
risposta, pubblicata nel 2015, su Codice Deontologico Forense, sito web del Consiglio Nazionale Forense, ai quesiti del COA di Viterbo
:





  1. "L’art. 20, c. 2, della L. n. 247/2012 non prevede limiti temporali alla sospensione volontaria, la cui durata è rimessa alla volontà del professionista;
  2. La sospensione riguarda l’esercizio professionale, non già l’iscrizione all’albo. L’avvocato è pertanto tenuto al pagamento della tassa annuale di iscrizione;
  3. L’avvocato può chiedere, anche nel periodo di sospensione, l’emissione di parere su notula."


FONTE:  Quesito n. 436, COA di Viterbo






Sull'argomento vedi:









































Nessun commento:

Posta un commento

Lascia un commento

Archivio blog