giovedì 29 settembre 2016

CORTE APPELLO L’AQUILA sez. lavoro: se l’AVVOCATO NON ESERCITA i CONTRIBUTI versati vanno RESTITUITI


Corte appello L’Aquila, sez. lav., 17 dicembre 2015, n. 1365



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Corte d'appello L’Aquila.  L’iscrizione alla Cassa Forense deve essere "effettiva", come prevede la legge 20 settembre 1980 n. 576; con il dato storico della formale iscrizione, deve comunque ricorrere il concreto e protratto esercizio dell’attività professionale: è necessaria l’autenticità della situazione di cui alla iscrizione, desumibile anche tramite presunzioni semplici, quali la percezione di un reddito professionale minimo ai fini IRPEF o l’esistenza di un minimo volume d’affari ai fini IVA.



La Cassa può "neutralizzare" la contribuzione del professionista che, per quanto formalmente iscritto, sia portatore di requisiti reddituali e di volume d’affari sintomatici di una situazione apparente di esercizio di attività professionale non corrispondente alla situazione reale; la mancanza di tale effettività dell’iscrizione, intesa come iscrizione non accompagnata ad un’autentica e veritiera situazione di esercizio dell’attività professionale, inficia la relativa contribuzione.



In tal caso il versamento dei contributi non è utile ad integrare il prescritto requisito contributivo, pertanto attribuisce, a colui che l’ha eseguito, il diritto al rimborso della somme versate.




Fonte notizia CASSA FORENSE, SE L’AVVOCATO NON ESERCITA LA PROFESSIONE I CONTRIBUTI NON VALGONO  | | in In primo piano, Professione |   Salvis Juribus.it





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