Corte appello L’Aquila, sez. lav., 17 dicembre 2015, n. 1365
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Corte d'appello L’Aquila. L’iscrizione alla Cassa Forense deve essere "effettiva", come prevede la legge 20 settembre 1980 n. 576; con il dato storico della formale iscrizione, deve comunque ricorrere il concreto e protratto esercizio dell’attività professionale: è necessaria l’autenticità della situazione di cui alla iscrizione, desumibile anche tramite presunzioni semplici, quali la percezione di un reddito professionale minimo ai fini IRPEF o l’esistenza di un minimo volume d’affari ai fini IVA.
La Cassa può "neutralizzare" la contribuzione del professionista che, per quanto formalmente iscritto, sia portatore di requisiti reddituali e di volume d’affari sintomatici di una situazione apparente di esercizio di attività professionale non corrispondente alla situazione reale; la mancanza di tale effettività dell’iscrizione, intesa come iscrizione non accompagnata ad un’autentica e veritiera situazione di esercizio dell’attività professionale, inficia la relativa contribuzione.
In tal caso il versamento dei contributi non è utile ad integrare il prescritto requisito contributivo, pertanto attribuisce, a colui che l’ha eseguito, il diritto al rimborso della somme versate.
Fonte notizia: CASSA FORENSE, SE L’AVVOCATO NON ESERCITA LA PROFESSIONE I CONTRIBUTI NON VALGONO |Giacomo Romano | in In primo piano, Professione | Salvis Juribus.it
Rassegna news giuridiche Avv. Gabriella Filippone
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