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La Cassazione con la sentenza n. 4946/2013, seconda 
sezione penale, si e` pronunciata in ordine al reato di truffa 
contrattuale aggravata nella vendita di strumenti finanziari.
Vendita di obbligazioni:
 la Corte ha espresso il principio per cui il delitto, nel caso di 
vendita di obbligazioni, si deve considerare consumato non al momento 
della firma del contratto con il risparmiatore ma quando si verifica il 
default dell'emittente.
Il momento del default , infatti, e` quello in cui il risparmiatore perde definitivamente il bene acquistato.
Prodotti derivati:
 per questi strumenti finanziari la Cassazione ha espresso un diverso 
principio; il reato di truffa contrattuale a consumazione prolungata si 
realizza alla scadenza di ogni contratto sottoscritto ed ogni volta in 
cui si determinano la perdita economica e il profitto ingiusto, mentre 
la condotta dell'autore del reato continua fino alla scadenza di ogni 
singolo contratto. 
Fonte: Giovanni Negri II Sole 24 Ore
 
 
Notizia altresì pubblicata su Ateneoweb.com