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HOBBISTI E CREATIVI: LA NORMATIVA che li riguarda.

Non esiste una normativa organica per la loro attività.


Maggio 2017 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna stampa notizie on line |



La disciplina fiscale per la vendita di propri lavori realizzati homemade (“fatti a mano”):

per hobbisti e creativi, non è necessaria l’autorizzazione amministrativa per il commercio sulle aree pubbliche e in caso di attività esercitata occasionalmente, non sono obbligati ad aprire una partita Iva. 





Hobbisti e di creativi


Un hobbista è un artigiano che – professionalmente (lo fa di mestiere e si dedica esclusivamente a tale attività) o occasionalmente (lo fa nel tempo libero o per hobby), mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno che potrebbero rientrare nelle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore (si parla, nel caso specifico, di creativi: ad esempio, opere letterarie, arti figurative, ecc…). possiamo definire un hobbista o un creativo (non professionale) come un soggetto che:


  • vende, baratta, scambia, espone, creazioni di poco valore, valore che, per legge e per ogni singola creazione, non può superare 250 euro; in alcune Regioni il limite si abbassa a 100 euro se il prodotto viene venduto in appositi mercatini;
  • svolge tale attività in modo occasionale: per essere definito un hobbista,  deve fare delle creazioni o qualsivoglia lavoretti, in modo non professionale (tale attività non deve essere il suo lavoro principale), senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi. Non è considerato hobbista occasionale se  partecipa a tutti i mercatini della sua  regione, lo è  se ne pratica solo uno/due l’anno. L’occasionalità è intesa in modo diverso da Regione a Regione, fermo restando che tale requisito è necessario per non incorrere in obblighi contributivi e fiscali;
  • per tale attività non supera, in seguito alla vendita dei propri prodotti, l’importo di 5.000,00 euro.

Se non rientra in queste categorie, l’hobbista è ritenuto un venditore professionista che, realizzando i propri prodotti in maniera autonoma e artigianale, svolge un’attività di vendita continuativa ed organizzata, indipendentemente dalla natura dei beni. Chi vende le sue creazioni in modo professionale e continuativo, con un suo marchio o in un locale apposito, avvalendosi di pubblicità, superando la soglia dei 5.000 euro annui, è ritenuto un commerciante: è soggetto all'apertura di partita Iva, all'iscrizione alla Camera di Commercio (sezione commercianti o artigiani), alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al suo Comune, alla tenuta delle scritture contabili. Adempimenti che richiedono l’assistenza di un commercialista.

Gli hobbisti: devono rilasciare scontrino? Vi è capitato di acquistare un oggetto fatto a mano in un mercatino e di non ricevere ricevuta fiscale? Se la vendita o lo scambio avviene tra soggetti privati, l’hobbista o il creativo non ha obbligo di rilasciare ricevuta o scontrino fiscale.
Se la vendita avviene tra l’hobbista/creativo e un committente con partita Iva, il primo dovrebbe rilasciare una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto (una trattenuta fiscale) pari al 20% del compenso. Su tale ricevuta deve essere applicata una marca da bollo di 2 euro se l’importo supera 77,47 euro e deve essere indicato anche l’importo di eventuali rimborsi spese (esenti da Iva e contributi ma soggetti ad eventuale ritenuta d’acconto) cui il lavoratore occasionale ha diritto (ad esempio, spese di viaggio, vitto e alloggio).

L’hobbista deve conservare le ricevute emesse: oltre che per attestare l’avvenuta transazione di denaro, rappresentano un documento utile per capire se occorre predisporre la dichiarazione dei redditi. Un esempio: Sempronia è lavoratrice dipendente. All’atto della compilazione della dichiarazione deve indicare, nel quadro dei redditi diversi (quadro D del modello 730 o quadro RL del modello Unico), i compensi percepiti dalle vendite di oggetti homemade.
Hobbista | dove può vendere: L’hobbista può vendere le proprie creazioni in appositi mercatini. E' necessario che si procuri apposita documentazione da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine:
  • denunzia di inizio attività per esposizione e vendita di proprie opere d’arte e/o frutto del proprio ingegno a carattere creativo (il modello è reperibile presso la pro loco competente per il proprio Comune di residenza);
  • tesserino degli hobbisti, per il cui rilascio bisogna esaminare la normativa della Provincia o del Comune in cui si svolgono gli eventi. Ha una validità annuale ed è rilasciato per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi (con possibilità di rinnovo) ad un costo che può variare in base alla Regione di appartenenza;
  • eventuale altra documentazione aggiuntiva richiesta dai singoli Comuni.
Limiti imposti dalle leggi Regionali: in alcune Regioni può essere vietato esporre i prezzi dei prodotti; in altre i prezzi possono essere esposti solo se, sommati tra loro, non superano l’importo di 1.000 euro; in altre è possibile che sia stabilito un tetto massimo di mercatini ai quali l’hobbista può partecipare nell’arco temporale di un anno. Informarsi se si debba pagare per l’occupazione del suolo pubblico.
Una valida alternativa alla vendita nei mercatini è la formula dei temporary shop, negozi temporanei, che restano aperti per meno di 30 giorni all’anno, per i quali gli adempimenti amministrativi e fiscali sono molto ridotti

Hobbisti: in cosa si distinguono dai creativi

I creativi sono coloro che vendono o espongono le loro opere d’arte frutto del proprio ingegno. Non hanno l’obbligo di possedere alcun tesserino e, per svolgere regolarmente la propria attività occasionale, dovranno:
  • mostrare, a richiesta, una“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (dichiarazione di vendita temporanea), in cui dichiarano di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa, precisando che viene effettuata occasionalmente e non si è venditori abituali;
  • essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (cioè, non fiscali), complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista e che riporteranno la cifra in euro ricevuta dall’acquirente: se l’importo ricevuto supera 77,46 euro, dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00.
A differenza dell’hobbista, il creativo può partecipare ad un numero indefinito di mercatini, nel rispetto del limite di compensi non superiori a 5.000 euro annui: diversamente, sarà necessaria l’apertura di partita Iva ed il versamento dei contributi previdenziali.
Se, per il creativo, la sua attività rappresenta l’unica attività fonte di guadagno – con un volume d’affari non superiore ad 4.800 euro lordi – tali introiti non sono soggetti ad obbligo di dichiarazione nel modello Unico. In caso contrario, bisognerà dichiararli tra le prestazioni occasionali.
Hobbisti | è sempre possibile partecipare ai mercatini? Un dato spesso trascurato: il possesso da parte dell’hobbista e del creativo di specifici requisiti morali (ad esempio, non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; non devono aver subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, ecc…).
Hobbisti | possono vendere su internet: tanti gli hobbisti che ai classici mercatini, preferiscono vendere su internet. Scelta non sempre conveniente, ad un hobbista non è consentito avere un proprio sito internet senza aprire una partita Iva, dove esporre i propri prodotti se sugli stessi vi sono applicati prezzi di vendita. Un soggetto che apre un proprio sito internet per la pubblicizzazione o la vendita viene considerato un commerciante: gli obblighi fiscali, contabili e amministrativi per i soggetti che devono aprire partita Iva.
Una soluzione per evitarsi questi adempimenti è quella di farsi ospitare in siti web di altri, dove ricevere una vetrina per i vostri oggetti. È la pratica dei marketplace: luoghi virtuali in cui l’hobbista, che desidera vendere le proprie creazioni online senza possedere partita Iva, può esporre i propri prodotti. I marketplace sono vari: alcuni dedicati esclusivamente ad uno specifico settore merceologico, altri generici, destinati ad ospitare diversi prodotti e servizi. Anche in questa ipotesi, se la vendita è organizzata, abituale (si lasciano prodotti in vetrina sul sito per settimane) e si superano le soglie di vendita di 5.000 euro all’anno, è necessaria l’apertura di una partita Iva.

Alternativa alla vendita online: proporre le creazioni ai negozi fisici 

(video pubblicato da Federica Ragazzo su You Tube )

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"Ciao, in questo video vi parlo dell'esposizione in conto vendita delle creazioni artigianali, ho pensato potesse interessarvi 😉 fatemi sapere, a presto!"







La normativa per hobbisti e creativi

Linee guida ed eventuali disposizioni normative per hobbisti ed  creativi: per entrambi le categorie non è necessaria l'autorizzazione amministrativa per il commercio sulle aree pubbliche e in caso di attività esercitata occasionalmente, hobbisti e creativi, non sono obbligati ad aprire una partita IVA.

Creativo è considerato un artigiano che professionalmente od occasionalmente, mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno (ad esempio oggetti fatti quasi interamente a mano). Tali creazioni potrebbero rientrare nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore (ad esempio opere letterarie, arti figurative, ecc.).


Un hobbista o un creativo (non professionale) è un soggetto che:
- Vende, baratta, scambia, espone, creazioni di modico valore; il valore di ogni singola creazione non può superare € 250,00 (in alcune Regioni il limite è di € 100,00 se il prodotto viene venduto in appositi mercatini);
- Svolge tale attività in modo occasionale, saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
- Per tale attività non supera, in seguito alla vendita dei propri prodotti, l'importo di € 5.000,00.
L'attività hobbistica o creativa e le prestazioni occasionali.
L'attività hobbistica può definirsi come un'attività commerciale, svolta in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi. Tale definizione può variare nello specifico a livello regionale. Ad esempio in alcune regioni l'attività hobbistica viene definita come “un'attività in cui si vende, si permuta o si propone ed espone oggettistica di modico valore rientrante nel settore merceologico dell'usato e/o dell'antiquariato minore, escluso il settore dell'abbigliamento, in modo saltuario e occasionale”.


L'attività hobbistica/creativa occasionale potrebbe rientrare nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/1986 (“Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”). L'attività è occasionale se non rientra nell'esercizio dell'arte o professione principale.

Quindi, l'esercizio dell'attività hobbistica o creativa, per non incorrere in obblighi contributivi e fiscali, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti di professionalità e prevalenza.



D.Lgs n. 276/2003: si definiscono “occasionali” le collaborazioni di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, e per le quali sia previsto un compenso complessivo annuo non superiore ad € 5.000,00 netto(€ 6.250,00 lordo). Sui compensi percepiti come prestazioni occasionali non si applicano né IVA né contributi.

Ai sensi dell'art. 44 del D.L. 269/2003,  tali redditi sono assoggettati al contributo INPS se l'importo annuo è superiore ad € 5.000,00 netto. 
I contributi INPS devono essere calcolati solo sulla parte di reddito eccedente i 5.000 euro. Il reddito da lavoro autonomo occasionale è costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71 D.P.R. 917/1986). 
Se il committente è un soggetto con partita IVA, rientrano tra i compensi percepiti (e sono assoggettati a ritenuta d'acconto del 20%) anche i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate, ricollegabili alle prestazioni (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 Marzo 2003, n. 69/E). 


Allo stato attuale, non esistono regole generali in base alle quali individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali.  Essendo incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la valutazione circa l'esistenza dell'uno o dell'altro elemento va fatta caso per caso. Pertanto, ai fini del giusto inquadramento dell'attività svolta dall'hobbista o dal creativo, questi ultimi dovrebbero contattare uncommercialista oppure rivolgersi ad un Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
Se la vendita o lo scambio avviene tra soggetti privati, l'hobbista o il creativo non ha l'obbligo di rilasciare ricevuta o scontrino fiscale.
Al contrario, se la vendita avviene tra l'hobbista/creativo e un committente con partita IVA, in tal caso va rilasciata dall'hobbista/creativo una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto pari al 20% del compensoLa data della ricevuta deve essere la stessa di quella in cui si è ricevuto il pagamento. Sulla ricevuta deve essere applicata una marca da bollo di € 2,00 se l'importo supera € 77,47.


Su tale documento viene indicato, oltre al compenso lordo e all'eventuale ritenuta d'acconto, anche l'importo di eventuali rimborsi spese (esenti da IVA e contributi ma soggetti ad eventuale ritenuta d'acconto) cui il lavoratore occasionale ha diritto (ad esempio spese di viaggio, vitto e alloggio). 

I rimborsi spese non sono soggetti a ritenuta d'acconto se non è previsto alcun compenso per la prestazione di lavoro occasionale (naturalmente solo se l'importo di tali spese non supera quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale). La prestazione occasionale per ogni singolo committente non può durare più di 30 giorni e deve mantenere sempre le caratteristiche di lavoro saltuario, amatoriale e senza organizzazione di mezzi.
All'hobbista viene data la possibilità di vendere le proprie creazioni in appositi mercatini, previo possesso di apposita documentazione da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, ossia:
Denunzia di inizio attività per esposizione e vendita di proprie opere d'arte e/o frutto del proprio ingegno a carattere creativo (modello reperibile presso la pro loco competente per il proprio Comune di residenza);
Tesserino degli hobbisti (per il rilascio si rinvia alla normativa della Provincia o del Comune in cui si svolgono gli eventi); il tesserino ha una validità annuale ed è rilasciato per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi (con possibilità di rinnovo) ha un costo che può variare in base alla Regione di appartenenza;
Eventuale altra documentazione aggiuntiva richiesta dai singoli Comuni.
Gli hobbisti e i creativi che vendono nei mercatini devono prestare attenzione ai limiti imposti dalle leggi Regionali. Ad esempio, in alcune Regioni può essere vietato esporre i prezzi dei prodotti; in altre i prezzi possono essere esposti se, sommati tra loro, non superano l'importo di € 1.000,00. In alcune Regioni viene stabilito il numero massimo di mercatini ai quali l'hobbista può partecipare nell'arco temporale di un anno. Bisogna inoltre informarsi se bisogna anche pagare l'occupazione del suolo pubblico.


I CREATIVI
La legislazione fa esclusivo riferimento agli hobbisti. Quindi, alcuni degli obblighi predetti non sono previsti per chi vende o espone le proprie opere d'arte frutto del proprio ingegno (art. 4, comma 2, D.lgs n. 114/1998). Il creativo, per esempio, non ha l'obbligo di possedere alcun tesserino.
Per svolgere regolarmente la propria attività occasionale, il creativo dovrà:
  • Mostrare, a richiesta, una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (c.d. dichiarazione di vendita temporanea), in cui il creativo dichiara “di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 2, lettera h, del D.lgs. n. 114 del 1998); bisogna inoltre dichiarare che la vendita è eventualmente effettuata occasionalmente e non si è venditore abituale;
  • essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali). Tali ricevute, complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riporteranno la cifra in euro ricevuta dall'acquirente; se l'importo ricevuto supera € 77,46, dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00.
A differenza dell'hobbista, il creativo puà partecipare ad un numero indefinito di mercatini, sempre rispettando il limite di compensi non superiori ad € 5.000,00 annui (altrimenti sarà necessaria l'apertura di una partita IVA, con obbligo di versamenti dei contributi previdenziali).
Nel caso l'attività creativa rappresenti l'unica attività fonte di guadagni (con un volume d'affari non superiore ad € 4.800,00 lordi), tali introiti non sono soggetti ad alcun obbligo di dichiarazione nel modello Unico. Se, al contrario, si supera la somma predetta, gli incassi dell'attività creativa devono essere dichiarati nel modello Unico, nella sezione L (redditi diversi) tra le prestazioni occasionali. Lo stesso se il creativo percepisce già altri redditi da attività professionale principale da dichiarare. Ad esempio, se un creativo percepisce altri redditi (da dichiarare), i redditi da lavoro creativo occasionale vanno cumulati agli altri redditi e dichiarati nel modello 730 o nel modello Unico.
Per partecipare ai mercatini, l'hobbista e il creativo devono possedere specifici requisiti morali (es. non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, o per tendenza; non devono aver subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni).

VENDITE ONLINE
Le regole del c.d. e-commerce sono contenute nel codice del consumo (recentemente modificato dal D.Lgs n. 21/2014).
Al creativo non è consentito avere un proprio sito di e-commerce dove esporre in maniera permanente i prezzi e le foto delle proprie creazioni senza la preventiva apertura di una partita IVA .
Che desidera vendere le proprie creazioni online senza possedere una partita IVA, può avvalersi di un marketplace. Un marketplace è un luogo di intermediazione che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di beni e servizi. I siti web di marketplace possono essere di due tipi:
-verticali: sono dei siti web di vendita dedicati ad uno specifico settore merceologico (ad esempio oggetti artigianali fatti a mano);
-orizzontali: sono siti web destinati alla vendita di prodotti e servizi di vari settori merceologici (ad es. ebay).

Autore dell'articolo: Avv. Antonio la Penna | Studio Cataldi






Guida fiscale per Hobbisti: vendere prodotti homemade

Hobbisti: se vendo le mie creazioni come devo regolarmi da un punto di vista fiscale? Quali sono gli adempimenti per partecipare ad un mercatino per vendere le mie creazioni?  Le principali domande che rivolgono gli hobbisti che voglio vendere i prodotti che hanno realizzato. Di seguito la guida per vendere i propri oggetti home made.

La disciplina fiscale che gli hobbisti devono rispettare per la vendita dei propri realizzati homemade.
L’attività di vendita di oggetti realizzati da hobbisti: la normativa da rispettare è molto variegata (normativa nazionale e vari regolamenti regionali).
Guida agli adempimenti civilistici fiscali ed amministrativi, utile a tutti gli hobbisti che vogliono provare a vendere i propri prodotti, senza avere problemi con l’Amministrazione finanziaria.
I soggetti che possono essere considerati hobbisti e come si differenziano dai venditori professionisti.
In Italia non esiste una disciplina nazionale che regolamenti l’hobbistica. L’articolo 28 del D.Lgs. 114/98 rimanda alle varie disposizioni regionali che definiscono gli hobbisti come operatori non professionali che vendono, propongono, espongono, o barattano, in modo sporadico ed occasionale, prodotti di modico valore, opere della propria creatività o del proprio ingegno. Gli elementi che caratterizzano un hobbista, sono i seguenti:
Vendita, baratto o scambio di prodotti di modico valore: prodotti che non possono avere un valore superiore a €. 250 (il limite in alcune regioni scende fino a €. 100);

Svolge l’attività in modo occasionale, in modo del tutto saltuario (max. 30 giorni l’anno), in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di mezzi (ad esempio, rispetto il limite se decido di partecipare a uno/due mercatini l’anno, ma non se pratico tutti i mercatini della regione, ogni settimana)
  • ricavi derivanti dall’attività, che devono essere certificati dal rilascio di una ricevuta non fiscale, non possono superare la soglia dei €. 5.000 annui.
Se vi rispecchiate in questi requisiti rientrate nella categoria degli hobbisti, dei soggetti che vendono prodotti realizzati "home made", in maniera non professionale e potete trovare di seguito la guida per vendere in tranquillità i vostri prodotti.

Venditori professionisti
In caso contrario, se non rientrate in questi requisiti, voi siete dei veri e propri venditori professionisti, soggetti che pur realizzando i propri prodotti in maniera autonoma e artigianale, effettuano attività di vendita continuativa ed organizzata a prescindere dalla natura dei beni commercializzati.
Se la vostra attività di vendita è continuativa (ad esempio vendete in e-commerce), se vendete in maniera professionale con un marchio, oppure con un’organizzazione di mezzi (avete un locale, usate pubblicità, cartellonistica, ecc), oppure avete superato la soglia dei €. 5.000 annui, allora siete considerati dei commercianti, come tali siete soggetti all’obbligo di apertura della partita Iva, all’iscrizione alla Camera di Commercio (sezione commercianti o artigiani), alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al vostro Comune, e alla tenuta delle scritture contabili (quest’ultimo obbligo peraltro ha un contenuto differente a seconda del regime fiscale al quale si è assoggettati). Indispensabile la consulenza di un Dottore commercialista per gli adempimenti fiscali (dichiarazione dei redditi e tenuta della contabilità) e per i vari adempimenti amministrativi.

Hobbisti e ricevuta non fiscale

L’hobbista è un venditore occasionale, che decide di vendere un prodotto dallo stesso realizzato, effettuando un’attività del tutto artigianale (non in serie), con compensi limitati nel corso dell’anno. La normativa fiscale è piuttosto semplice. Basta rispettare poche semplici regole per essere in regola con l’Amministrazione finanziaria. La prima regola: l’emissione della ricevuta non fiscale. La ricevuta non fiscale viene emessa da parte dei privati (non titolari di partita Iva), quando effettuano la cessione di un bene. Deve essere emessa al momento della ricezione del corrispettivo di vendita, e sulla stessa deve essere sempre apposta una marca da bollo da €. 2, quando l’importo della vendita supera le €. 77,47.
La marca da bollo è a carico del cedente, ma può essere addebitata all’acquirente. Per maggiori informazioni sulla compilazione della ricevuta non fiscale e per scaricare una bozza di ricevuta, vi riamando a questo articolo: “Ricevuta: istruzioni per l’uso“.

La seconda regola: la conservazione delle ricevute emesse. Le ricevute attestano l’avvenuta transazione di denaro. Rappresentano un documento utile per capire se dovete predisporre la dichiarazione dei redditi. Se non avete altri redditi nell’anno, se avete effettuato cessioni sino €. 4.800, siete esonerati dalla  dichiarazione dei redditi.

In caso contrario (se ad esempio siete anche lavoratori dipendenti) dovrete indicare, nel quadro dei redditi diversi, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/86, (quadro D del modello 730 o quadro RL del modello Unico), i compensi percepiti dalle vendite di oggetti home made.

La vendita nei mercatini

Gli hobbisti che desiderano vendere i propri prodotti, partecipano a mercatini occasionali organizzati da varie associazioni presenti nei vari comuni, è necessario essere in possesso della documentazione necessaria per la “vendita temporanea“, da esibire in caso di possibili controlli da parte delle forze dell’ordine:

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il venditore presenta presso il Comune dove si svolge, in cui dichiara di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa (articolo 4, comma 2, lettera h), D.Lgs. n. 114/98). Non vi è un modello standard per tutti, potete trovare il modello presso la pro loco competente per il proprio Comune, o presso le associazioni che promuovono i vari mercatini locali;

  • Tesserino degli hobbisti. Varie normative regionali o comunali prevedono il rilascio di un tesserino degli hobbisti obbligatorio per esporre le proprie creazioni nei mercatini (il tesserino ha un costo variabile);
  • Eventuale altra documentazione aggiuntiva richiesta dai singoli Comuni, come ad esempio, il pagamento della tassa legata all’occupazione di suolo pubblico.

Normative territoriali

E' impossibile riassumere tuta la normativa regionale o comunale in dettaglio, in quanto ognuna ha regole proprie. E' opportuno informarsi presso il Comune ove si svolge la manifestazione, oppure presso l’ente che organizza il mercatino. Gli hobbisti possono partecipare anche a più mercatini durante l’anno, a condizione che non si superino i 30 giorni l’anno in cui si effettua la vendita.

In alternativa alla vendita nei mercatini è possibile la formula dei temporary shop, ovvero negozi temporanei, che restano aperti per meno di 30 giorni all’anno, per i quali gli adempimenti amministrativi e fiscali sono ridotti. Per maggiori informazioni su questo tipo di attività: “Temporary store: guida all’apertura e adempimenti“.

La vendita su internet

Accanto alla tradizionale vendita dei prodotti nei mercatini, molti hobbisti preferiscono provare a vendere tramite internet. In questo è necessario prestare molta attenzione. In linea generale, ad un hobbista non è consentito avere un proprio sito internet dove si espongono i propri prodotti se sugli stessi vi sono applicati prezzi di vendita, senza la preventiva apertura di una partita Iva.

Non significa che un hobbista non possa avere un proprio sito vetrina dove espone le proprie creazioni, significa che se sul sito non possono essere esposti prezzi di vendita, se non si è preventivamente aperto partita Iva.

Per l’Amministrazione finanziaria il soggetto che apre un proprio sito internet per la pubblicizzazione o la vendita di prodotti, e considerato un commerciante, e deve sottostare a tutti gli obblighi fiscali, contabili e amministrativi, previsti per i soggetti che devono aprire partita Iva.

Informazioni su questa disciplina: “Aprire partita Iva per la vendita di beni in e-commerce“.

I marketplace

Per tutti gli altri hobbisti, che non ritengono opportuno, o non sono interessati, alla vendita professionale, è possibile ovviare a tutti questi adempimenti, facendovi ospitare da altri siti web, come vetrina per i vostri oggetti. Infatti, l’hobbista che desidera vendere le proprie creazioni online senza possedere partita Iva, può avvalersi di uno dei tantissimi marketplace, dove esporre i propri prodotti.
Vi possono essere marketplace dedicati esclusivamente ad uno specifico settore merceologico, come misshobby.cometsy.com, e molti altri, oppure marketplace generalisti, destinati ad ospitare vari prodotti e servizi, come e-bay.itsubito.it, ecc.

E' necessaria la dovuta attenzione, in quanto  la vendita deve essere occasionale, come per i mercatini reali (non virtuali). Se l’attività di vendita online è organizzata, abituale (si lasciano prodotti in vetrina sul sito per settimane), e si superano le soglie di vendita di €. 5.000 all’anno, allora anche in questo caso è necessaria l’apertura di una partita Iva.

Il contratto di conto vendita

Il contratto estimatorio o di conto vendita è disciplinato dagli articoli 1556 e seguenti del codice civile:
con il contratto estimatorio una parte (denominata tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (denominata accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito“.

Con questo tipologia di contratto, un soggetto cedente consegna una fornitura di beni, ad un altro soggetto cessionario, il quale contrarrà l’obbligo di pagarne il prezzo d’acquisto soltanto nell’ipotesi in cui, entro un dato periodo di tempo, riesca ad effettuare la vendita della merce affidata.
Il contratto estimatorio può essere utilizzato anche dagli hobbisti, che possono sfruttarlo per trovare negozianti che possano mettere in vetrina i loro prodotti. Per maggiori informazioni sul contratto di conto vendita potete consultare questo articolo: “Contratto estimatorio: disciplina civilistica e fiscale“.


Fonte: Fiscomania 


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FAC-SIMILE CONTRATTO DI CONTO-VENDITA


Il contratto estimatorio (o di conto vendita) è un contratto reale.

Contratto con il quale una parte (tradente) consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all'altra parte (accipiente), che le riceve e si obbliga a pagarne il prezzo al momento della vendita al cliente, a meno che non restituisca le cose ricevute entro un termine stabilito. 

Il contratto estimatorio (o di conto vendita) è molto utilizzato nel settore del commercio di articoli di abbigliamento, libri.

E' il sistema nei rapporti tra produttore o distributore e venditore, quando quest'ultimo accetta di mettere il proprio spazio a disposizione per i prodotti da assumere in "conto vendita" per conto di questi, evitando, non acquistandoli direttamente, il rischio di invenduto.

Preliminarmente occorrere una distinzione tra:

1) merce in conto vendita, che permette di dare la merce da esporre ad un negoziante per un massimo di 45 giorni;

2) merce in conto visione, che permette di dare la merce da esporre ad un negoziante per un anno.


Questo tipo di rapporto deve essere seguito da un accordo scritto tra negoziante e venditore occasionale, ossia l'hobbista. Un fac-simile che potete adattare alle vostre esigenze:





FAC-SIMILE DI CONTRATTO DI CONTO-VENDITA:


Il sottoscritto________________nato a __________ il ____________residente in _______________________________________ tel. _____________________carta di identità n°_____________________________ rilasciata in data ____________________
Dichiara di aver ceduto in conto vendita alla ditta XYZ la seguente merce:
...............................................................
Dichiara sotto la propria responsabilità:
1) che i dati anagrafici sopra riportati sono veri ed esatti a tutti gli effetti
2) che il prezzo da me pattuito per gli oggetti qui sopra descritti é congruo, reale, corrente e di mia completa soddisfazione;
3) che non mi trovo in stato di necessità diretta e/o alcuna e che non ho urgenza di vendere gli oggetti descritti;
4) che su detti oggetti non vi è rivalsa o ipoteca di alcun genere e che non sono di provenienza illecita;
5) che lo stato degli oggetti sopra descritti e le loro condizioni sono conformi a quanto da me dichiarato;
6) che sono del tutto sicuri e pienamente rispondenti a tutte le norme di sicurezza esistenti;
7) che se ne assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da inesatte dichiarazioni e/o comunque relativa agli oggetti sopra descritti, al loro uso alla loro commercializzazione e/o a quant’altro correlabile esonerando la suddetta ditta da qualsiasi controversia e responsabilità.
8) La ditta XYZ si riconoscerà, a vendita avvenuta come compenso per le proprie prestazioni di vendita, il x% (20 ad esempio) del prezzo convenuto per la vendita della merce sopra descritta.
9) La ditta XYZ si riserva dopo 45 giorni di giacenza della merce, dalla posa in contovendita, ovvero la data qui sottoscritta, di ridurre dal x% (es.10%) al y% (es.20%) il prezzo di vendita al pubblico se non contattata dal firmatario del contratto.
10) La ditta XYZ effettuerà la ritenuta di acconto del 20% sul corrispettivo erogato, da versare entro il 16 del mese successivo al pagamento.


11) La ditta XYZ si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qui sottoscritto rendendo al proprietario la merce in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
12) dichiara in oltre che non é un soggetto d’imposta in quanto la cessione del bene non avviene da parte di un’impresa.
Pertanto l’operazione in questione non rientra fra le operazioni soggette ad iva ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. del 26/10/72 n°633.


Luogo e data____________________ In fede ___________________________

La Ditta XYZ informa inoltre che:
1) i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla attività economica dell’azienda ed in particolare, per gli obblighi di legge, amministrativi, contabili e fiscali.
2) i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza ed in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza. Saranno inoltre registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3) i dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario e nei soli casi previsti dalla legge a:
• soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra Società per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali.
• istituti bancari, per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti dalle normali attività commerciali e/o dall’esecuzione dei contratti in atto.

Dopo attenta rilettura, approfondita analisi e accurato controllo della presente, la si approva riconferma e riratifica specificatamente, irrevocabilmente ed integralmente con particolare riguardo a quanto da me dichiarato ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,: ad ogni effetto di legge ivi compreso quanto previsto dagli art. 1341 e 1342 CC si rinnova quindi la sottoscrizione.

In fede._____________________________________________
Ricevero', a vendita avvenuta, la somma di € _________________quale saldo, al netto della ritenuta di acconto del 20%.
In fede.____________________________________________

(Allegare fotocopia della carta di identita')


N.B. la ricevuta per prestazioni occasionali se supera l'importo "lordo" di € 77,46, va corredata da una marca da bollo di € 2,00 . Se è inferiore a questa cifra non va apposto nulla. 

***

Un consiglio per non discutere con i negozianti è quello di stabilire all'inizio quanto volete ricevere per ogni singolo bene. Ad esempio, se per un cappellino eseguito con la lana ed i ferri io voglio € 15,00, questo è il prezzo che dovete ricevere, al netto della ritenuta di acconto.
Non vi deve importare se il negoziante riesce a vendere quell'oggetto ad un prezzo esagerato.
E' suggerito di non lasciare molti pezzi in conto vendita, di non costringersi a lavorare molto pur non ricevendo immediatamente il corrispettivo! In genere i negozianti tendono a vendere prima la merce che devono pagare regolarmente e poi quella in conto vendita.

Fonte:
Fisco Amico
Un vademecum di fisco facilitato dedicato a tutti i creativi.
Come trasformare il tuo hobby in business!
di Carmen Fantasia | Edizioni Lumina







Giuridica News | Avv. Gabriella Filippone






«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo (testata, autore, titolo) per reperire sul quotidiano o altra fonte l'articolo completo.
Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio delle immagini o non aggiornato delle notizie e delle informazioni.








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Commenti

  1. Buongiorno, la ringrazio per il lavoro che ha svolto. Nella mia autocertificazione per la vendita delle Opere dell'ingegno, nella sezione dedicata all'esonero del rilascio del documento fiscale si legge:

    'E ai sensi dell’Art. 1 comma II del decreto ministeriale 21.12.1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12 comma I legge 30.12.1991 nr 413 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 22.12.1992 nr 300 riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.'

    Ho letto gli articoli di legge citati ma non riesco a comprendere in che modo questi esonerano da. rilascio del documento fiscale.

    Un'altro quesito che mi pongo è: se sono esonerato dal rilascio del documento fiscale, quale disciplina mi obbliga al rilascio della ricevuta non fiscale?

    La ringrazio anticipatamente.

    Saluti.

    RispondiElimina

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