lunedì 31 agosto 2015

VIOLAZIONE DOVERE di VIGILANZA: SCATTA RESPONSABILITA’ PENALE DEI SINDACI



OMESSA VIGILANZA: SCATTA RESPONSABILITA’ PENALE DEI SINDACI

Rassegna News Giuridiche by Filippone 

Dall'inosservanza dei doveri di vigilanza imposti ai sindaci o al collegio sindacale può derivare responsabilità penale per concorso omissivo nei reati commessi dagli amministratori.

Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 13517/2014.

I giudici hanno ritenuto sempre configurabile la responsabilità in capo al sindaco che non abbia segnalato all'assemblea o al pubblico ministero i propri dubbi sulla regolarità delle operazioni compiute dagli amministratori e abbiano poi portato al fallimento della società.

Se i membri del collegio sindacale non hanno rilevato macroscopiche violazioni o non hanno fatto nulla di fronte a operazioni di dubbia legittimità e regolarità, è sempre configurabile una violazione del dovere di vigilanza imposto loro per legge.




La pronuncia della Cassazione non è isolata: anche altre sentenze di legittimità tracciano gli obblighi di vigilanza in capo ai sindaci.

Si pretendendo controlli attenti, accurati e rigorosi per escludere una loro eventuale responsabilità. 

La  Corte ha precisato che, in caso di illecito fallimentare da parte degli amministratori, è configurabile la responsabilità anche in capo ai sindaci nella forma del concorso omissivo: ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del Codice penale, non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (sentenza 26399 del 18 giugno 2014). 

“… Ai fini della configurabilità della violazione del dovere di vigilanza imposto ai sindaci, non è necessaria l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere”. Lo  ha stabilito la Cassazione in ordine ad una vicenda che aveva visto il Fallimento della società convenire in giudizio amministratori e sindaci quali responsabili della decozione della società.

La Cassazione però – esaminando congiuntamente i motivi – ha sinteticamente ritenuto che non fosse necessario individuare nello specifico i comportamenti compiuti dai sindaci in contrasto con i loro obblighi di vigilanza, perché fossero riconosciute le violazioni degli articoli 2406 e 2409 del Codice Civile in capo al collegio.
La Corte ha giudicato sufficiente, ai fini del riconoscimento di responsabilità solidale fra amministratori e collegio sindacale, che i sindaci “…non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, e non abbiano quindi posto in essere quanto necessario per assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede”. Tale responsabilità inoltre, statuisce la Corte, “si estende al contenuto della gestione nel caso in cui il danno non si sarebbe verificato se i sindaci avessero adeguatamente vigilato”,ritenendo la sommatoria delle operazioni illecitamente compiute un sufficiente parametro oggettivo di liquidazione del pregiudizio sofferto dalla società (il Fallimento della stessa, come spesso avviene).
Davvero poche, dunque, le chances riservate ai professionisti – che abitualmente ricoprono tale incarico – in caso di decozione societaria: essendo onere dei medesimi provare positivamente di aver posto in essere con ogni mezzo il proprio obbligo di vigilanza.
A questo riguardo, non pare fuori luogo rilevare un contrasto con altre sentenze della stessa Corte che, in passato, aveva affermato che l’accertamento del nesso causale (omesso controllo – pregiudizio della società) è “indispensabile per l’affermazione della responsabilità dei sindaci in relazione ai danni subiti dalla società come effetto del loro illegittimo comportamento omissivo”, a tal fine occorrendo accertare che “un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell’esercizio dei loro compiti (tra cui la mancata tempestiva segnalazione della situazione agli organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori” (Corte di Cassazione - Prima Sezione, n. 2538/2005).
È d’obbligo una precisazione sul punto: il nuovo comma 1 dell’articolo 2403 del Codice Civile, post-riforma 2003, prevede che il collegio sindacale debba vigilare “sul rispetto dei principi di corretta amministrazione”, con ciò modificando la più ampia formula precedente, in base alla quale “il collegio sindacale deve controllarel’amministrazione della società”.
Al collegio sindacale, dunque, non dovrebbe mai essere riconosciuto un dovere di vigilanza in linea generale ed astratta, una valutazione di opportunità e convenienza economica delle scelte imprenditoriali, né la Legge riconosce ai sindaci un ruolo di amministrazione attiva, nemmeno in via di sostituzione all’amministratore. La sottile linea di confine richiamata dall’articolo 2403 Codice Civile, che spesso sembra così invisibile, deve ricordare che non si può, in ogni caso, domandare ai sindaci di società una sorta di… controllo suppletivo. Non più oltre, trasformare l’obbligo di vigilanza in una responsabilità oggettiva.
(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza del 24 aprile 2014, n. 13517)

Nello svolgimento dei loro compiti, i sindaci sono investiti di funzioni di controllo da esercitare secondo la diligenza richiesta. Il loro obbligo non si limita al mero controllo contabile, ma si estende al contenuto della gestione. Pur non ingerendo direttamente sulle scelte imprenditoriali, l’obbligo di vigilanza dovrà riguardare anche il riscontro, seppur minimo, tra la realtà effettiva e la sua rappresentazione contabile. 



Fonte:  Rosanna Acierno | Responsabilità penale dei sindaci per il danno da omessa vigilanza | II Sole 24 Ore  





Rassegna News Giuridiche a cura di  avv. Gabriella Filippone 

Blog: studio legale avvocato Gabriella Filippone

Legge sulla concorrenza, le novità per avvocati e notai


Legge sulla  concorrenza, le novità  per avvocati e notai
Immagine: Gaspar Aguilar (Valencia1561 – Valencia26 luglio 1623) è stato un poeta e drammaturgo spagnolo. | Via Wikipedia 



La legge sulla concorrenza, le novità  per avvocati e notai.


Non accontentati gli avvocati. E' sparita la misura che sottraeva ai notai l'esclusiva sulle compravendite di immobili di uso non abitativo per un valore inferiore a 100mila euro. 

Il ddl interviene su società, compensi e numero. 


L'avvocato potrà partecipare a più di un'associazione. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito  a società di persone, di capitali e cooperative


Eliminato l'obbligo che il domicilio professionale dell'avvocato coincida con quello dell'associazione.


La società di avvocati va iscritta in un'apposita sezione dell'Albo professionale.



In ordine al compenso, il legale deve comunicare per iscritto le voci di spesa e il costo preventivato della prestazione professionale. 



Il numero dei notai in ciascun distretto è determinato sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.



Titolo:  Professioni al nodo concorrenza
Autore:  Antonello Cherchi e Valeria Uva
Fonte:  II Sole 24 Ore  


















Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  
Gabriella Filippone Blog

venerdì 28 agosto 2015

ilDragoParlante: L'Igiene Naturale e le condizioni di salute


Video: Il DragoParlante: L'Igiene Naturale e le condizioni di salute

TEMPO DI FERIE     Ai colleghi in ferie, e spero ne siano tanti, dedico questo bellissimo video di Serena Pacquola. Per rigenerarci e ricaricarci tutti. Buone ferie. 




Serena condivide con passione e gioia le sue conoscenze, frutto dei suoi studi ed esperienza personale. Promuove una vita  spontanea e naturale, in sintonia con il proprio istinto. Attualmente vive a Vilcabamba, in Ecuador, nella Valle Sacra degli Incas, dove gode dei frutti della Natura, nel loro stato piú puro.




Video: Serena Pacquola | Il Drago Parlante


Il blog: http://ildragoparlante.com/







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giovedì 6 agosto 2015

Cassazione: la prova dell'esercizio della professione forense è indipendente dal reddito

Con la sentenza n. 16469 del 5 agosto 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata redimendo in una controversia che aveva ad oggetto l'accertamento dell'effettività dell'esercizio della professione forense di un avvocato. 

La Suprema Corte ha ricordato quali siano i soli gli elementi che sono costitutivi della "continuità" di cui alla Legge n. 319/1975, articolo 2:

  • il "dato storico" dell'iscrizione alla Cassa 
  • il "concreto e protrattoesercizio dell'attività professionale.


Ha osservato la Corte che le deliberazioni del Comitato dei delegati di Cassa forense forniscono, attraverso il riferimento al reddito, solo i criteri di determinazione dei contributi previdenziali.

Ciò che vale, ribadisce quindi la Corte,  è "l'autenticità della situazione", giustificativa dello status di iscritto all'albo avvocati, ossia l'esercizio della professione, e non la percezione di un reddito professionale minimo.

E' l'esercizio della professione, e non la percezione di un reddito professionale minimo ai fini Irpef ovvero l'esistenza di un minimo volume d'affari ai fini dell'Iva.

Nel caso esaminato la Corte ha respinto le doglianze dalla ricorrente Cassa forense,  che per l'iscrizione alla medesima, pretendeva il necessario l'esercizio effettivo della professione  secondo i criteri stabiliti dal Comitato dei delegati, in considerazione della circostanza per cui il trattamento pensionistico erogato è commisurato, oltre ai contributi versati, anche al reddito professionale dichiarato.

Avvocati. La continuità nell'esercizio della professione non dipende dal reddito  |  Eleonora Pergolari |

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lunedì 3 agosto 2015

Avvocati verso il numero chiuso


Immagini |  via Wikimedia Commons 


GABRIELLA FILIPPONE


Il mondo dell'avvocatura spinge per il numero chiuso all'accesso alla facoltà di giurisprudenza.



Si delinea l'avvocato del futuro: "chi intende svolgere la professione deve essere competente, aggiornato, con conoscenza di lingue straniere ed esperienze all'estero". 



Tra gli organismi forensi richiedono di prevedere un numero chiuso all'accesso all'università, che potrà avere funzione di filtro dei soggetti  interessati a svolgere la professione forense.



Va nella stessa direzione anche l'impegno del CNF, con il ministero della Giustizia.



Il Consiglio Nazionale Forense infatti propone la regolamentazione dello svolgimento del tirocinio abilitante anche nelle università, negli uffici giudiziari, in un paese UE per un semestre o, per un anno, presso le scuole di specializzazione per le professioni legali. 


Titoli:  
"
Avvocati, pochi ma buoni"  di Roberto Miliacca | 
'Avvocati del futuro, serve il numero chiuso all'accesso' 
Fonte:  Italia Oggi - Affari legali 



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domenica 2 agosto 2015

A Cassa forense i contributi versati alla gestione separata Inps

Immagine | Insegna storica INPS | via Wikimedia Commons
GABRIELLA FILIPPONE


La richiesta dell'Associazione italiana giovani avvocati nasce dall'esigenza di tutelare circa il 20% degli avvocati iscritti all'albo: trasferire il prima possibile a Cassa forense i contributi versati prima del 2013 alla gestione separata Inps.


Al 31 dicembre erano 53.111 i legali non iscritti all'ente previdenziale di categoria professionale.



L'Sos arriva direttamente dall'Associazione italiana giovani avvocati, con una nota diffusa in questi giorni.


Titolo:  Contributi a Cassa forense senza nessuna distinzione

Fonte:  Italia Oggi  



Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  
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sabato 1 agosto 2015

DDL ANTITERRORISMO: "terrorismo radioattivo" carcere sino a 15 anni






Immagine: via Deviant Art
Il Cdm ha dato il via libera ad un nuovo ddl antiterrorismo che ratifica ed esegue quattro convenzioni europee e internazionali sulla prevenzione e il perseguimento dei reati di terrorismo, sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi, per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro il finanziamento del terrorismo. 

Il ddl introduce una serie di modifiche al Codice penale.



Istituisce l'art. 280-ter "atti di terrorismo nucleare" e punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chi, con finalità di terrorismo, procura per sé o per altri 'materia radioattiva', crea 'un ordigno nucleare o ne viene in possesso'. Le pene vanno da 7 a 15 anni se un soggetto utilizza materiale radioattivo o un ordigno nucleare oppure utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare materiale radioattivo.

Titolo:  Terrorismo nucleare, carcere fino a 15 anni
Autore:  M. Lud.
Fonte:  II Sole 24 Ore  pag:  12


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