domenica 29 marzo 2015

RICORSO CONGIUNTO AL GDL CONTRO L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A CASSA FORENSE

GABRIELLA FILIPPONE

Immagine: Vela sopra Iesse, Davide e Salomone | Michelangelo Buonarroti | Cappella Sistina Musei Vaticani | via Wikipedia 


I termini ex art. 443 c.p.c. per proporre ricorso al GDL  : 180 giorni dalla presentazione del reclamo a Cassa Forense




Specifichiamo:

  •  questo è il termine  se il CdA  - Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense -  non risponde al vostro reclamo. 

  • se C F risponde, rigettando il reclamo, da quel momento si può proporre  il ricorso al GDL, senza dover attendere il decorso dei 180 giorni. 




E' possibile presentare ricorsi congiunti al GDL, Colleghi dello stesso foro possono agire insieme in giudizio. 





ART. 443 C.P.C.
A norma dell'art. 443 c.p.c., le controversie di cui all'articolo 442 c.p.c., relative alle materie della previdenza ed assistenza obbligatorie, non possono essere esperite dinanzi agli uffici giudiziari competenti se prima non sono stati esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa oppure non sono decorsi i termini fissati da dette leggi per il compimento degli stessi procedimenti. Se non è in corso un procedimento amministrativo devono comunque trascorrere 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo medesimo (cosiddetto "silenzio-rifiuto").

Vedi: condizione del previo esaurimento del procedimento amministrativo 



Quanto ora precisato è stato indicato anche nelle LETTERE INVIATECI da CASSA FORENSE di ISCRIZIONE OBBLIGATORIA a C F:

"La informo, infine, che, qualora Ella ritenesse sussistere validi motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è ammesso reclamo al Consiglio di Amministrazione contro l'anzidetta delibera della Giunta. Il reclamo deve essere presentato a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it (art. 29 del Reg. Gen.) entro un mese dalla presente comunicazione.... Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., la domanda giudiziaria relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa.




Ritengo che si possano presentare ricorsi congiunti in quanto l'azione è contro l'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense (elemento comune), chiedo comunque conferma ai Colleghi che leggono.



Chi interessato a ricorrere insieme ad altri Colleghi può indicare il foro di appartenenza o la sua disponibilità nell'apposito format del gruppo facebook "AVVOCATURA LIBERA dai contributi minimi obbligatori ed altre vessazioni" cliccando QUI



Potete anche organizzarvi autonomamente tra di Voi, ovviamente. 



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giovedì 26 marzo 2015

IL NOSTRO BEL PAESE E' STRANO (ASSAI)

GABRIELLA FILIPPONE


Trying to be comic to not cry
Cercando  di guardare la realtà in modo comico  così da non piangere


Immagine | Bandiera italiana | via flickr

Dal 25 marzo 2015  è consentito ai disoccupati che riescono a trovare un nuovo lavoro di non dover rinunciare all'ASPI. 

La novità sta nel fatto che sarà consentito cumulare l'indennità di disoccupazione con un nuovo reddito di lavoro. Due le condizioni: che si tratti di reddito di lavoro  dipendente  e che questo non superi gli 8.000 euro annui.

Ha così chiarito l'INPS,  rielaborando la disciplina dell’indennità di disoccupazione (Aspi e mini-Aspi), con la reintroduzione del requisito reddituale per il riconoscimento dello status di disoccupato.


La legge garantisce la conservazione dello stato di disoccupazione  quando l'attività lavorativa svolta assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione: reddito  di 8.000 euro annui (in caso di lavoro autonomo o collaborazione il limite di reddito è di 4.800 euro annui).
 Vedi sull'argomento:  "Aspi: ora si può lavorare e percepire l’indennità di disoccupazione" | La legge per tutti


Ad un avvocato con reddito inferiore a 8 mila euro è invece "CONCESSO" (magnanimi lor signori concessori)  di pagare contributi annui previdenziali in misura variabile - a seconda dell'anzianità di iscrizione a Cassa Forense - tra gli 850 e i 3.800 euro circa.

E se "l'avvocatino" non si avvale di tale "equa concessione", il ministero della giustizia e CF (di concerto) saranno così carini e solerti da cancellarlo dall'albo avvocati e renderlo disoccupato ad ogni effetto di legge (questo se non riuscirà a trovare un  altro lavoro, che non sia a perdere e non comporti pesanti oneri di ingresso e di permanenza come fa di fatto CF).

In questi frangenti lavorativi o "disoccupativi" tutti i cittadini sono diseguali davanti alle pretese impositive statali, specie se non sei un dipendente pubblico o privato, e se non hai un valido sindacato o altro che ti rappresenti.




Dovrebbero scindere l'avvocatura: ricchi, potenti, prestigiosi (o ogni altro aggettivo di loro gradimento in cui si riconoscano) "principi del foro" da una parte e diversamente nobili dall'altra.
Io mi metto tra i diversamente titolatiDovrebbero stabilire eque forme contributive a secondo del range di appartenenza, invece di vessarci come fanno.



"CORRIGETEMI SE SBAGLIO"  disse, non moltissimi anni orsono, un santo uomo, a noi tutti noto. 


Lo chiedo anch'io, anzi Vi prego dimostratemi che ho capito male e che il nostro  Stato "galantuomo" garantisce anche i professionisti ed i lavoratori autonomi,  o che se non li vuol aiutare (magari allo Stato siamo antipatici, che ne possiamo sapere noi?) quantomeno evita di vessarli. 


Trying to be comic to not cry
Cercando  di guardare la realtà in modo comico  così da non piangere





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La legge è diseguale con le diverse categorie di lavoratori/disoccupati

GABRIELLA FILIPPONE

IL NOSTRO BEL PAESE E' STRANO (non mi sto riferendo ad un noto formaggio da tavola)


Immagine | Bandiera italiana | via flickr

Dal 25 marzo 2015  è consentito ai disoccupati che riescono a trovare un nuovo lavoro di non dover rinunciare all'ASPI. 

La novità sta nel fatto che sarà consentito cumulare l'indennità di disoccupazione con un nuovo reddito di lavoro. Due le condizioni: che si tratti di reddito di lavoro  dipendente  e che questo non superi gli 8.000 euro annui.

Ha così chiarito l'INPS,  rielaborando la disciplina dell’indennità di disoccupazione (Aspi e mini-Aspi), a seguito della reintroduzione del requisito reddituale per il riconoscimento dello status di disoccupato.

La legge garantisce la conservazione dello stato di disoccupazione  quando l'attività lavorativa svolta assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione: reddito  di 8.000 euro annui (in caso di lavoro autonomo o collaborazione il limite di reddito è di 4.800 euro annui).
 Vedi sull'argomento:  "Aspi: ora si può lavorare e percepire l’indennità di disoccupazione" | La legge per tutti



Ad un avvocato con reddito inferiore a 8 mila euro è invece "CONCESSO" (magnanimi lor signori concessori)  di pagare contributi annui previdenziali in misura variabile - a seconda dell'anzianità di iscrizione a Cassa Forense - tra gli 850 e i 3.800 euro circa.                        

Non basta, se "l'avvocatino" non riuscirà a versare i suoi contributi, il ministero della Giustizia e C F (di concerto) saranno pronti a cancellarlo dall'albo avvocati e renderlo disoccupato ad ogni effetto di legge.
Tutto ciò sarà conseguenziale se non riuscirà a trovare un altro lavoro che non sia a perdere e non comporti pesanti oneri di ingresso e di permanenza come fa di fatto C F.
                                                                                                                                                                                                       
In questi frangenti lavorativi o "disoccupativi" tutti i cittadini sono diseguali davanti alle pretese impositive statali, specie se non sei un dipendente pubblico o privato, e se non hai un valido sindacato o altro che ti rappresenti.

                                                                                                                                                                                                       




Dovrebbero scindere l'avvocatura: ricchi, potenti, prestigiosi, fascinosi (o ogni altro aggettivo di loro gradimento in cui si riconoscano) "principi del foro" da una parte e diversamente nobili dall'altra. Io mi metto tra i diversamente titolati. Dovrebbero stabilire eque forme contributive a secondo del range di appartenenza, invece di vessarci come fanno.




"CORRIGETEMI SE SBAGLIO"  disse, non molti anni orsono, un santo uomo, a noi tutti noto. 


Lo chiedo anch'io, anzi Vi prego dimostratemi che ho capito male e che il nostro  Stato "galantuomo" garantisce anche i professionisti ed i lavoratori autonomi,  o che se non li vuol aiutare (magari allo Stato siamo antipatici, che ne possiamo sapere noi?) quantomeno evita di vessarli. 










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domenica 22 marzo 2015

Remembering PIPPO FAVA

Giuseppe Fava | via wikimedia 
"Quand’ero giovanissimo, poco più di vent’anni, io feci per qualche tempo l’avvocato. Non fui granché! In campo civile mi tediava la ricerca della giurisprudenza, il linguaggio delle citazioni e comparse di risposta, le scadenze delle procedure, un paio di volte m’inventai letteralmente citazioni di sentenze di cassazione che non erano mai state emesse, e il tribunale ne tenne conto, sicché capii che anche i giudici si rompevano le scatole a controllare la giurisprudenza. E questo mi deluse.

Altre volte sbagliai i termini di notificazione e i miei clienti, che ragionevolmente speravano di ottenere verdetti favorevoli per acclamazione, si videro invece annientare da sentenze contrarie. Alcuni di loro mi attesero poi per mesi sotto casa, con pesanti randelli. E questo m’impaurì!

Arrivavo in ritardo alle udienze, mi appassionavo solo alle cause in cui i miei clienti avevano ragione: le altre in cui avevano torto mi facevano schifo, tutto ciò era contrario alla professionalità di un buon avvocato il quale deve avere un animo di pietra, né mai valutare il torto o la ragione etica della causa, ma semplicemente la possibilità di vincerla. 

Nel penale praticamente era ancora peggio, poiché mi commuovevo. Per me il penale era semplicemente una grande avventura poetica. Sceglievo i clienti, che fossero soprattutto poveri e innocenti, questa lotta fra la vittima e l’ingiustizia mi dava profonde emozioni, ma non era redditizia, gli innocenti quasi sempre sono ugualmente condannati, e chissà perché sono quasi sempre indigenti, e comunque non pagano. Praticamente feci la fame. La mia avvocatura, dicevo, non fu davvero granché!"

(Pippo Fava)


sabato 21 marzo 2015

L'ATTRIBUZIONE di STATUS di AVVOCATO è DIRITTO della PERSONALITA'



Immagine | via   http://laragazzadagliocchigrandi.blogspot.it/
GABRIELLA FILIPPONE

Ferve l'impegno dei Colleghi dell'Insorgenza Forense che ci offrono un'anticipazione del Ricorso avverso il Regolamento - in itinere - attuativo ex art. 21, comma 1, legge n° 247/2012 (c.d. Regolamento Bonifica Albo):




"Si evince chiaramente che il previo superamento dell'Esame di Stato e il successivo formale giuramento avanti il Giudice Togato (oggi impegno solenne avanti il Coa) costituiscono ATTRIBUZIONE DI STATUS (nella specie di Avvocato) - che è DIRITTO DELLA PERSONALITA' - e per tale motivo nessuna revoca o degrado dello status è ammissibile se non in forza di una grave commissione di illecito deontologico accertata con tutte le garanzie del e nel processo para-penalistico del Giudice Disciplinare che rendono la condotta dell'Iscritto incompatibile con l'appartenenza a una Comunità Professionale Deontologica. 

Ora, il procedimento di espulsione dall'Albo, normato nell'art. 21 comma 1-7, NON è un procedimento disciplinare (come molti erroneamente lo considerano) NON essendo prevista per l'attivazione di tale procedimento nessuna commissione di illecito deontologico.

NON è di competenza del Giudice Disciplinare (ad oggi il Consiglio distrettuale di Disciplina), ma è una MISURA SANZIONATORIA DISCRIMINATORIA per motivi di censo del Coa, composto da esponenti che non sono imparziali e terzi in quanto hanno interessi personali - ed oggi con la normativa in vigore ISTITUZIONALI - ad eliminare dal mercato propri diretti concorrenti

lunedì 9 marzo 2015

Video intervento 09.03.2015 della Collega Valentina Restaino ospite della trasmissione "L'aria che tira" LA7: NO alla SELEZIONE CENSITARIA degli AVVOCATI #parerenegativo

GABRIELLA FILIPPONE



In foto | Avvocato Valentina Restaino | via facebook

Pubblico uno stralcio del video intervento della Collega Valentina Restaino ospite nella trasmissione "L'aria che tira" su LA7, oggi 09 marzo 2015.


In foto | Avvocato Valentina Restaino | via facebook




Il comunicato di MGA Mobilitazione Generale Avvocati: 


"Oggi 9 marzo e domani 10, è il giorno del ‪#‎parerenegativo‬.


Tweetstorm e faxbombing al CNF contro la bozza di Regolamento ex art. 21 comma 1 della L. 247/12, che vorrebbe utilizzare la falce del censo, la falce del reddito, la falce della previdenza come strumenti per la selezione della categoria!

sabato 7 marzo 2015

Lo stato del RICORSO al TAR del LAZIO contro i CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI (gli aggiornamenti)

AGGIORNAMENTI AL MESE DI OTTOBRE 2015

RICORSO AL TAR CONTRO CF: udienza 8 ottobre 2015 per la chiesta sospensiva

RICORSO AL TAR LAZIO contro Cassa Forense


udienza 8 ottobre 2015 per la chiesta sospensiva


Si informano i Colleghi che il Tar Lazio nel (nuovo) Ricorso A.Gi.For avverso la comunicazione d'iscrizione alla Cassa Forense di cui alla Delibera della Giunta Esecutiva di Cassa Forense del 26 febbraio 2015 e del presupposto Regolamento Previdenziale attuativo dell'art. 21, commi 8 e 9, della Legge n° 247/2012, ha fissato per la data dell'8 ottobre 2015 l'udienza della chiesta sospensiva.


Vedi Link:

IL RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO I CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI AVVOCATO





____________________________



Immagine | via Wikipedia
Riporto il comunicato, non ancora ufficiale, che segue:

"L'A.Gi.For. informa le Colleghe e i Colleghi che per il Ricorso (R.G. n° 13450/2014 Tar Lazio) proposto dall'Associazione Giovanile Forense - con il contributo e il sostegno di Avvocatura Libera di Lecce (gruppo FB "No alla Cassa Forense Obbligatoria") - avverso il Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, Legge n° 247/2012 emanato dalla Cassa Forense sono stati in data odierna - 6 marzo 2015 - depositati i seguenti atti: 1) istanza motivata di fissazione d'udienza e 2) istanza motivata di prelievo

La Dirigenza Agifor ha, altresì, sollecitato presso il Competente Ufficio un attento esame delle istanze depositate e una fissazione dell'udienza di merito la più prossima possibile.

Il Deposito dei Motivi Aggiunti non risulta ancora visionabile come attività espletata sul Registro Telematico del sito Giustizia-Amministrativa.it (per il qual fatto sono state elaborate financo teorie complottiste).

Si precisa che le notificazioni dei Motivi Aggiunti ai Resistenti (Ministero del Lavoro, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, Cassa Forense, CNF) sono state regolarmente eseguite e che per il TEMPESTIVO DEPOSITO di essi MOTIVI AGGIUNTI il termine da prendere in considerazione è 30 giorni dal ritorno dell'ultima cartolina di notificazione, di talché si è in attesa del ricevimento della cartolina di ritorno dell'ultima notificazione effettuata per la loro rituale presentazione. 
Cordiali saluti.
Il Direttivo A.Gi.For.".




Immagine | via lateoriadelcomplotto




Immagine | via facebook | #iononmicancello | #parerenegativo | #uniamolelotte




Riporto di seguito precedenti comunicati del difensore, Avvocato Antonio Gargiulo, così come pubblicati sul sito di AGIFOR Associazione Giovanile Forense :








Comunico a tutti i Colleghi di aver provveduto, in data odierna (27 gennaio 2015), a notificare il ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera della Giunta esecutiva di CF che ha determinato l'iscrizione obbligatoria ex art. 21 del regolamento già impugnato. Nei prossimi giorni provvederò a depositare l'istanza di prelievo (motivata) per la fissazione dell'udienza di merito. Ad Maiora.


COMUNICATO UDIENZA TAR LAZIO Gent.mi Colleghi, ho avuto modo di leggere, sui vari forum, i commenti inerenti l'esito dell'udienza tenutasi stamane dinanzi al TAR del Lazio avverso il temuto quanto deprecabile provvedimento di iscrizione coatta alla Cassa dei numerosi colleghi ricorrenti e non. Al riguardo, devo precisare che, dopo aver argomentato l'assoluta inesistenza del difetto di giurisdizione e dell'altrettanto inesistente presenza di controinteressati (nella fattispecie, l'INPS) ai quali dover notificare il ricorso, ho ritenuto di dover abbinare al merito la causa per due ordini di ragioni: in primis, la delibera, da parte di C.F., di iscrizione per 40000 avvocati avvenuta il 28 u.s., ha modificato il periculum costringendoci, peraltro, a dover notificare, nei prossimi giorni, motivi aggiunti per l'impugnazione della delibera stessa. In secondo luogo, il Presidente ha tacitamente "caldeggiato" tale scelta chiedendo di proporre al più presto un'istanza di prelievo ben motivata al fine di ottenere, il più rapidamente possibile, una sentenza di merito. Del resto, poiché il difetto di giurisdizione è stato contrastato facendo leva non sul rischio connesso alla contribuzione obbligatoria ma a quello della paventata cancellazione dall'albo, una siffatta ipotesi non ci impedirebbe, in assenza di una soluzione definitiva della controversia, di proporre una nuova richiesta di sospensiva. Spero di aver chiarito, seppur brevemente, le ragioni delle scelte processuali adottate nel corso dell'udienza. Un cordiale saluto a Tutti.





Per visualizzare il ricorso clicca qui




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mercoledì 4 marzo 2015

Modello richiesta di accesso banche dati del debitore


Immagine | via openclipart.org

Per gentile concessione dell'avvocato Dario Conti, che l'ha fornito e lo ringrazio, pubblico un modello di richiesta di accesso alle banche dati del debitore. Il collega precisa che l'istanza è stata redatta dagli avvocati Gerardo Farkas e Luciano Cannata, del suo stesso foro.
Il collega Conti specifica altresì: "Va preparato il fascicolo allegando i documenti indicati (i titoli), e va iscritto a ruolo pagando il CU di € 43,00. Avuto il provvedimento positivo si notifica ai vari Enti contro i quali, in caso di risposta negativa, possiamo esperire il procedimento esecutivo di obbligo di fare. In bocca al lupo a tutti e buon lavoro!"



TRIBUNALE CIVILE DI .........
ISTANZA EX ART. 492-BIS C.P.C.
Per ……., nato il ………… a ........ ed ivi residente in via …….. n……. C.F. …………… rappresentato e difeso giusta procura posta su foglio a parte in calce al presente atto, dall’avvocato ………… C.F. ………………. con domicilio eletto in Catania piazza ……………. presso il suo studio, il quale ai sensi del vigente codice di rito dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax …………. o all’indirizzo di posta elettronica: ……………….
***
PREMESSO
che con sentenza n. ………. del ………….. (Doc. 1) emessa dal Tribunale Civile di ........ al termine del giudizio iscritto al N.r.g. ……… tra ……………. e …………. contro ……….., spedita in forma esecutiva in data …………. e così notificata in uno all’atto di precetto in data ……….. (Doc. 2), le Sig.re ………….. venivano condannate al pagamento delle spese di lite in favore dell’odierno istante ………….., liquidate in € ……….. oltre IVA e C.P.A.;
che nonostante la notifica dell’atto di precetto la debitrice solidale ………… non ha provveduto al pagamento della somma precettata pari ad € …………….;
che dunque è interesse dell’odierno creditore ……………… procedere alle ricerche con modalità telematiche ex art. 492 – bis c.p.c.;
Tutto ciò premesso, il ………….. e per esso l’avvocato ……………
nella spiegata qualità
CHIEDE


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