mercoledì 21 gennaio 2015

Selfie in law ed altri "racconti" (video)




Precisazioni d'obbligo per chi si appresta a vedere il video  o lo ha appena visto: la campagna #iononmicancello non verte in ambito di incitamento alla rivolta fiscale e previdenziale. Tutto questo la campagna non è. I chiarimenti di un partecipante: "Non è una protesta, non è fiscale e neppure contributiva. E' la segnalazione di un fatto vero e concreto che nessuno può ignorare", in quanto pressoché diffuso a tante categorie di professionisti e di lavoratori autonomi del cd. "popolo delle partite IVA".



La campagna #iononmicancello è stata promossa da MGA Mobilitazione Generale Avvocati.  Le precisazioni alla stampa di MGA : “Ci teniamo però a precisare – spiega il presidente di Mga, Cosimo D. Matteucci – che non abbiamo mai invitato nessuno a non pagare i bollettini. Piuttosto sosteniamo che chi non ce la fa a saldare in tempo, non debba essere costretto a cancellarsi dall'albo. E chiediamo una riforma: si passi al sistema contributivo, come è per tutti gli altri lavoratori, in modo che quanto dovuto sia sempre proporzionale al reddito”. Vedi articolo su L'Espresso Repubblica: http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/12/24/news/iononmicancello-la-protesta-si-allarga-ad-altre-categorie-1.193178?ref=HEF_RULLO#gallery-slider=1-193222


Clicca sulla freccia per visualizzare il video.

sabato 17 gennaio 2015

Il CONTRIBUTO MINIMO OBBLIGATORIO AVVOCATI è un "DAZIO VAMPIRIZZATO": l'Interpello presentato dalla Senatrice Gambaro ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali



In foto: Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica italiana, a Roma | via Wikipedia


Vi rappresento che sul sito del Senato della Repubblica  è consultabile un Interpello /Atto di Sindacato Ispettivo, pubblicato   il 15 gennaio 2015, nella seduta n. 377, rivolto ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali,  presentato dalla Senatrice Adele Gambaro come primo firmatario. 


La Senatrice dimostra le criticità della riforma della "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", statuente l'obbligo, al comma 8 dell'art. 21, per gli iscritti agli albi forensi di  contestuale iscrizione alla cassa nazionale di previdenza forense.

L'interpello in oggetto è una   puntuale e curata descrizione di quanto sta accadendo, in modo "vampiresco"  in danno di molti avvocati.


Vi copio/incollo di seguito il testo dell'Interpello presentato dalla Senatrice Adele Gambaro, ho evidenziato in neretto alcuni punti trattati che ritengo particolarmente significativi. L'atto politico è stato altresì condiviso sulla pagina facebook del Presidente Nunzio Luciano. 



"GAMBARO - Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

la riforma della "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" approvata con la legge del 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2013, entrata

in vigore il 2 febbraio 2013, statuiva, al comma 8 dell'art. 21, che l'iscrizione agli albi forensi avrebbe comportato la contestuale iscrizione alla cassa nazionale di previdenza forense;

il comma 9 stabiliva che la cassa, entro un anno dall'entrata in vigore, avrebbe dovuto provvedere ad emanare un apposito regolamento attuativo;

in attesa del regolamento attuativo che doveva disciplinare la "vita professionale", e non solo, di migliaia di avvocati italiani, il clima di profonda, e a giudizio dell'interpellante non scusabile, vacatio legis ha provocato malessere, scoramento e sfiducia in larghissima parte di una categoria storicamente importante ma ormai relegata ai margini oltre che del "processo" così come disposto codicisticamente, anche della vita sociale e civile del Paese;

sempre nelle more dell'emanazione dello stesso, la condizione di incertezza che aleggiava su vasta parte della categoria ha prodotto un frenetico dibattito interno alle associazioni rappresentative sulle posizioni di tutela da assumere nei confronti degli iscritti all'albo con bassi redditi da attività forense, finendo col generare conflitti, incomprensioni e spaccature, con grave danno alla credibilità degli organismi dell'avvocatura preposti a fornire risposte adeguate e tutelare i diritti delle fasce professionali più esposte;

considerato che, per quanto risulta all'interpellante:

l'auspicato regolamento è stato licenziato dal comitato dei delegati della cassa forense il 31 gennaio 2014 ed è entrato in vigore il 21 agosto 2014 con approvazione ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014;

in base ai dati forniti dagli ordini di appartenenza (già riccamente sovvenzionati dagli iscritti ogni anno), a partire dal novembre 2014 circa 50.000 avvocati italiani, non ancora iscritti alla cassa per legittimi motivi di redditosono stati iscritti d'ufficio e d'imperio alla stessa a decorrere dall'anno 2014 ex art. 1 del regolamento d'attuazione dell'art 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012, eludendo i più elementari e basici diritti della libertà della persona e del professionista;

in base all'art. 12, comma 1, del regolamento, è fatta salva la possibilità di essere esonerati dall'iscrizione alla cassa e dal pagamento dei contributi minimi 2014 e 2015, laddove il professionista si cancelli in via definitiva dagli albi professionali, entro un termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione postale;

in sostanza, la mancata iscrizione alla cassa e del relativo dazio impositivo "vampirizzato" comporta la cancellazione punitivo-sanzionatoria di un diritto acquisito con un duro esame di Stato svolto per l'abilitazione all'esercizio alla professione legale, superato il quale si conferisce il titolo di avvocato che si ha il diritto, costituzionalmente garantito, di possedere per tutto il tempo che si desidera;

mercoledì 14 gennaio 2015

OBBLIGO CONTRIBUITI MINIMI AVVOCATO: SEGNALAZIONE ALL'AGCM #avvocati #AGCM #antitrust

Immagine | Concorrenza sleale | Soccer | via pixabay


Alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma
pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it


SEGNALAZIONE

da inviare al Parlamento, al Governo e ad altre amministrazioni su norme e progetti normativi ai sensi e per gli effetti degli art. 21 e 22 della legge n° 287/1990 per restrizione della concorrenza, abuso di posizione dominante, violazione della riservatezza dei dati personali

OGGETTO: Denuncia di violazione della Costituzione della Repubblica Italiana, della Carta Sociale Europea, dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea, della concorrenza e del mercato dei servizi professionali, nonché della riservatezza dei dati personali

Lo scrivente Avvocato....................... , domiciliato ai fini della presente procedura alla scrivente pec: ........................................., espone quanto di seguito.




lunedì 12 gennaio 2015

Contributi minimi obbligatori: Denuncia Discriminazione da inviare via pec alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità







Le sette arti liberali in un manoscritto conservato all'università di Tubinga. 

Da sinistra a destra: Geometria, Logica, Aritmetica,Grammatica, Musica, Fisica, Retorica | via Wikipedia






Pubblico di seguito la DENUNCIA predisposta da un Nostro Collega da inviare al DIPARTIMENTO per le PARI OPPORTUNITA', via PEC alla PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI  DIPARTIMENTO per le PARI OPPORTUNITA', agli indirizzi indicati. Vi invitiamo ad inviare denuncia, ove lo riteniate potrete aggiungere motivi Vostri o indicare motivi diversi, ovviamente. Il Dipartimento è tenuto a rispondere.


Frontespizio di un'edizione del 1720 
della Institutio oratoria | via Wikipedia 






Denuncia Discriminazione: da inviare via pec: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità


Largo Chigi n. 19 - 00187 ROMA


E-mail: segreteria.pariop@governo.it

serep@pariopportunita.gov.it

segreteria.pariop@governo.it

t.zannini@governo.it

europa.po@governo.it

OGGETTO: Denuncia di violazione della Costituzione della Repubblica Italiana; del Principio di Non Discriminazione di fonte nazionale, comunitaria ed internazionale; della violazione del Principio di Parità e di Pari Opportunità.

Lo scrivente Avvocato , domiciliato ai fini della presente procedura alla seguente pec: , espone quanto di seguito.
In data 31 dicembre 2012 è stata promulgata la Legge 31 dicembre 2012, n° 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 15 del 18 gennaio 2013. 

La Legge per cui è discorso è palesemente in contrasto, per quel che interessa l'Autorità nazionale adita, con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la Carta Sociale Europea, con i Trattati istitutivi l'Unione Europea, con la legislazione europea e nazionale sulla tutela della concorrenza e sulla rimozione delle restrizioni alla medesima, nonché con i principi propri di ogni ordinamento democratico rispettoso dei diritti umani fondamentali ed, in ultimo, con la riservatezza dei dati personali sancita con la normativa europea e nazionale (di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196), che la giurisprudenza del giudice del diritto e delle leggi riconosce essere principio generale dell'ordinamento italiano ed  europeo.
In particolare, l'Art. 15 della summenzionata Legge di riforma dell'ordinamento forense rubricato "Albi, elenchi e registri" dispone che presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati sono istituiti e tenuti aggiornati, fra gli altri, alla lettera e): "l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione".

Altresì, l'art. 21 del testo citato rubricato "Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense" dispone che: "La permanenza dell'iscrizione all'albo e' subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale.

Le modalita' di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita' per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale"

Tale obbligo di tenuta da parte dei Coa territoriali di un elenco degli avvocati cancellati dall'esercizio della professione (art. 15, comma 1, lettera e) del testo di riforma) per carenza del requisito della continuità, abitualità, prevalenza ed effettività dell'esercizio professionale è ictu oculi una contraddizione in termini. Infatti, per il regime delle incompatibilità in base alla nuova e vecchia normativa professionale non si può fare altro lavoro se non l'avvocato ("Art. 18, rubricato "Incompatibilità" 1. 

La professione di avvocato e' incompatibile: a) con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attivita' di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; b) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. 

E' fatta salva la possibilita' di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa' di persone, aventi quale finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonche' con la qualita' di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato"). 

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