|
Le sette arti liberali in un manoscritto conservato all'università di Tubinga.
Da sinistra a destra: Geometria, Logica, Aritmetica,Grammatica, Musica, Fisica, Retorica | via Wikipedia
|
Pubblico di seguito la DENUNCIA predisposta da un Nostro Collega da inviare al DIPARTIMENTO per le PARI OPPORTUNITA', via PEC alla PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI DIPARTIMENTO per le PARI OPPORTUNITA', agli indirizzi indicati. Vi invitiamo ad inviare denuncia, ove lo riteniate potrete aggiungere motivi Vostri o indicare motivi diversi, ovviamente. Il Dipartimento è tenuto a rispondere.
|
Frontespizio di un'edizione del 1720
|
Denuncia Discriminazione: da inviare via pec: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità
Largo Chigi n. 19 - 00187 ROMA
E-mail: segreteria.pariop@governo.it
serep@pariopportunita.gov.it
segreteria.pariop@governo.it
t.zannini@governo.it
europa.po@governo.it
OGGETTO: Denuncia di violazione della Costituzione della Repubblica Italiana; del Principio di Non Discriminazione di fonte nazionale, comunitaria ed internazionale; della violazione del Principio di Parità e di Pari Opportunità.
Lo scrivente Avvocato , domiciliato ai fini della presente procedura alla seguente pec: , espone quanto di seguito.
In data 31 dicembre 2012 è stata promulgata la Legge 31 dicembre 2012, n° 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 15 del 18 gennaio 2013.
La Legge per cui è discorso è palesemente in contrasto, per quel che interessa l'Autorità nazionale adita, con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la Carta Sociale Europea, con i Trattati istitutivi l'Unione Europea, con la legislazione europea e nazionale sulla tutela della concorrenza e sulla rimozione delle restrizioni alla medesima, nonché con i principi propri di ogni ordinamento democratico rispettoso dei diritti umani fondamentali ed, in ultimo, con la riservatezza dei dati personali sancita con la normativa europea e nazionale (di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196), che la giurisprudenza del giudice del diritto e delle leggi riconosce essere principio generale dell'ordinamento italiano ed europeo.
In particolare, l'Art. 15 della summenzionata Legge di riforma dell'ordinamento forense rubricato "Albi, elenchi e registri" dispone che presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati sono istituiti e tenuti aggiornati, fra gli altri, alla lettera e): "l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione".
Altresì, l'art. 21 del testo citato rubricato "Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense" dispone che: "La permanenza dell'iscrizione all'albo e' subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale.
Le modalita' di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita' per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale".
Tale obbligo di tenuta da parte dei Coa territoriali di un elenco degli avvocati cancellati dall'esercizio della professione (art. 15, comma 1, lettera e) del testo di riforma) per carenza del requisito della continuità, abitualità, prevalenza ed effettività dell'esercizio professionale è ictu oculi una contraddizione in termini. Infatti, per il regime delle incompatibilità in base alla nuova e vecchia normativa professionale non si può fare altro lavoro se non l'avvocato ("Art. 18, rubricato "Incompatibilità" 1.
La professione di avvocato e' incompatibile: a) con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attivita' di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; b) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.
E' fatta salva la possibilita' di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa' di persone, aventi quale finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonche' con la qualita' di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato").