CORTE APPELLO L’AQUILA sez. lavoro: se l’AVVOCATO NON ESERCITA i CONTRIBUTI versati vanno RESTITUITI
Corte appello L’Aquila, sez. lav ., 17 dicembre 2015, n. 1365 Immagine | via vimeo.com/38087167 Rassegna stampa | Le notizie on line Corte d'appello L’Aquila. L’ iscrizione alla Cassa Forense deve essere " effettiva" , come prevede la legge 20 settembre 1980 n. 576 ; con il dato storico della formale iscrizione, deve comunque ricorrere il concreto e protratto esercizio dell’attività professionale: è necessaria l’autenticità della situazione di cui alla iscrizione, desumibile anche tramite presunzioni semplici, quali la percezione di un reddito professionale minimo ai fini IRPEF o l’esistenza di un minimo volume d’affari ai fini IVA . La Cassa può " neutralizzare " la contribuzione del professionista che, per quanto formalmente iscritto, sia portatore di requisiti reddituali e di volume d’affari sintomatici di una situazione apparente di esercizio di attività professionale non corrispondente alla situazione reale ;